L.R. Basilicata 12/2022
INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL’ISTITUZIONE DEI GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO DA FONTI RINNOVABILI E DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata promuove l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le comunità energetiche rinnovabili, prevedendo sostegno finanziario alla fase di avvio e misure organizzative e informative. Il testo coordinato al 18 aprile 2023 mantiene vigente la disciplina di principio, ma alcune previsioni operative risultano abrogate; i contributi seguono la normativa UE sugli aiuti di Stato e si applicano secondo gli atti attuativi regionali.
Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo
Promozione delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo
La legge regionale della Basilicata sostiene la diffusione della generazione distribuita da fonti rinnovabili e dell’autoconsumo locale, in coerenza con la disciplina europea e statale di settore, con l’obiettivo dichiarato di contribuire alla decarbonizzazione dell’economia regionale. L’intervento regionale riguarda i gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le comunità energetiche rinnovabili (CER).
Ambito applicativo e definizioni
La legge rinvia alle definizioni contenute nel decreto legislativo n. 199 del 2021 per i gruppi di autoconsumo collettivo e per le CER. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Basilicata e si integra con la normativa europea e statale vigente in materia.
Soggetti che possono partecipare alle CER
Possono partecipare alle CER persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore, enti di protezione ambientale ed enti locali, singoli o associati secondo la legislazione statale. I partecipanti conservano i diritti e doveri di clienti finali e non possono essere sottoposti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ostacolino l’adesione.
Costituzione della comunità energetica e ruolo degli enti locali
La CER può essere costituita anche su iniziativa di uno o più enti locali, mediante protocollo d’intesa finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo e accumulo di energia, salve le intese già esistenti. La partecipazione delle imprese è ammessa solo quando non costituisce attività commerciale o professionale principale.
Finalità operative dei gruppi e delle CER
L’obiettivo primario è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta e, se previsto, il suo immagazzinamento tramite sistemi di accumulo, così da aumentare l’efficienza energetica e ridurre i prelievi dalla rete. La finalità principale non è il profitto finanziario, ma la produzione di benefici ambientali, economici e sociali per gli associati o, nel caso delle CER, per membri, azionisti e territori interessati.
Misure di sostegno e attività promozionali regionali
La Regione interviene con sostegno finanziario alla fase di attivazione e costituzione, in particolare per la predisposizione di progetti e documentazione e per la realizzazione di impianti di potenza non superiore a 1 MW. Sono previste anche azioni di rimozione degli ostacoli normativi e amministrativi, cooperazione con ARERA e con i gestori delle reti, comunicazione istituzionale, rete dei comuni e sportelli informativi territoriali. Il sostegno finanziario può coprire solo i costi e gli oneri non compensati dagli incentivi statali per il medesimo impianto.
Tavolo tecnico permanente
La Giunta regionale istituisce un Tavolo tecnico permanente con funzioni di confronto e coordinamento tra i soggetti del settore, per incrementare l’autoconsumo da rinnovabili e ridurre i consumi energetici. Il Tavolo è composto da rappresentanti delle associazioni di categoria presenti nelle CER e nei gruppi di autoconsumo, delle società di distribuzione e gestione della rete, dell’ANCI, dei dirigenti regionali competenti e del Direttore Tecnico della Società Energetica Lucana. La partecipazione è gratuita, senza gettoni né rimborsi spese.
Verifiche e monitoraggio
La Giunta regionale, con cadenza triennale e avvalendosi del Tavolo tecnico, verifica i risultati conseguiti dalle CER attive nel territorio regionale in termini di produzione di energia rinnovabile, autoconsumo e riduzione dei consumi energetici. Restano vigenti le previsioni di monitoraggio e coordinamento compatibili con il testo coordinato, mentre alcune specifiche attività originariamente attribuite al Tavolo risultano abrogate.
Disposizioni attuative
La Giunta regionale deve adottare un proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente, per definire i criteri e le modalità del sostegno finanziario e le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo tecnico. Il termine previsto per l’adozione dell’atto era di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Regime finanziario
Il finanziamento della legge è assicurato da risorse europee, statali e regionali compatibili con le finalità dell’intervento. Il testo originario autorizzava una spesa di 150.000 euro per il 2022 e 150.000 euro per il 2023; la previsione sulla spesa per gli anni successivi è stata abrogata nel testo coordinato. La copertura delle spese è imputata alla Missione 9, Programma 2, capitolo 26528, con facoltà della Giunta di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.
Normativa applicabile ai contributi
I contributi previsti per il sostegno finanziario devono essere concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Per quanto non regolato dalla legge regionale, si applicano la normativa europea e statale vigente in materia.
Stato di vigenza e attualità
La legge non risulta abrogata, ma il testo consolidato mostra diverse parti abrogate o sostituite dalla L.R. 18 aprile 2023, n. 3. Rimane quindi una disciplina ancora formalmente vigente e utile soprattutto per il quadro di promozione, sostegno e attuazione delle CER in Basilicata, nei limiti delle disposizioni ancora efficaci.
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