L.R. Basilicata 13/2022
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 SETTEMBRE 2000, N. 57 – USI CIVICI E LORO GESTIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 1766/1927 E R.D. N. 332/1928
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Basilicata n. 57/2000 su usi civici, inventario digitale, procedimenti di sclassificazione/mutamento d’uso, legittimazione e affrancazione, periti demaniali e livelli. Abroga alcune disposizioni e il regolamento del 2009, imponendo un nuovo regolamento attuativo entro 60 giorni.
Modifiche alla disciplina regionale lucana sugli usi civici e la gestione delle terre civiche
Modifiche alla disciplina regionale sugli usi civici in Basilicata
La legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 interviene sulla L.R. Basilicata 12 settembre 2000, n. 57, riscrivendone varie disposizioni in materia di usi civici, terre civiche, inventario, procedimenti amministrativi, professionalità tecniche e affrancazione dei livelli. La disciplina continua ad operare nel solo territorio della Regione Basilicata.
Regime giuridico delle terre civiche e criteri generali
Viene confermato che i beni civici sono assoggettati a un regime di parademanialità, quindi indisponibili, inalienabili, inusucapibili e imprescrittibili, con destinazione perpetua agro-silvo-pastorale secondo la L. n. 168/2017. La Regione deve gestire tutti i procedimenti della legge nel rispetto della tutela paesaggistica di cui all’art. 142, comma 1, lettera h), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La gestione dei procedimenti relativi alle terre civiche deve inoltre conformarsi alla legge n. 1766/1927, al R.D. n. 332/1928 e alla L. n. 168/2017; per quanto non previsto dalla legge regionale, si rinvia a tale normativa statale e di principio.
Inventario informatizzato e risorse derivanti dalle certificazioni
La Regione è tenuta a predisporre, tenere e pubblicare online l’inventario informatizzato delle terre e dei beni civici, coinvolgendo i Comuni interessati. È prevista l’istituzione di una banca dati regionale gestita con tecnologia webgis, a risorse invariate.
Le somme ricavate dall’attività di certificazione devono essere versate in un apposito capitolo di entrata e destinate ad aggiornamento e formazione dei funzionari dell’Ufficio usi civici, dei funzionari comunali e dei periti demaniali, oltre che all’ammodernamento dei sistemi di archiviazione e consultazione, con apposito capitolo di spesa nella missione 16, programma 01, titolo 1.
Sclassificazione e mutamento di destinazione delle terre civiche
Le terre civiche che lo strumento urbanistico destina a diverso utilizzo possono essere sclassificate o mutate di destinazione d’uso dalla Regione, su richiesta del Comune interessato; in caso di sclassificazione, esse sono trasferite al patrimonio comunale. Gli eventuali proventi derivanti da sclassificazione, alienazione o mutamento di destinazione devono essere impiegati per le finalità dell’art. 24 della legge n. 1766/1927.
Se lo strumento urbanistico ha già previsto un diverso utilizzo senza la necessaria autorizzazione ex art. 12 della legge n. 1766/1927, la Regione può comunque procedere, su richiesta del privato o del Comune interessato. In questo caso il valore dell’area è determinato in misura pari a un ventesimo della base imponibile IMU riferita alla superficie effettivamente edificata o edificabile secondo lo strumento urbanistico vigente. Il Comune può proporre riduzioni del prezzo fino a un terzo del valore, con criteri univoci per ambiti territoriali, nei casi di dichiarato interesse pubblico e quando si tratti di prime case o di edifici artigianali o commerciali a conduzione familiare.
I provvedimenti conclusivi di questi procedimenti sono adottati con determinazione dirigenziale dell’ufficio regionale competente in materia di usi civici.
Istruttori e periti demaniali
La legge definisce le figure dell’istruttore demaniale, del perito demaniale e del perito-istruttore demaniale. I titoli si conseguono con corsi di qualificazione e formazione, di durata non inferiore a 30 ore, riconosciuti o promossi dalla Regione, aperti ai tecnici esperti e, per la parte storico-giuridica, anche a esperti in materie storico-giuridiche.
Il perito deve ricostruire e accertare i demani civici originari e la natura dei diritti di uso civico, aggiornare i dati catastali e proporre la sistemazione definitiva e la chiusura delle operazioni demaniali. La Regione istituisce un elenco aperto di istruttori e periti, nel quale possono iscriversi coloro che abbiano superato i corsi previsti. Sono inoltre previsti corsi gratuiti di aggiornamento, di breve durata, finanziati con le risorse derivanti dall’art. 4; la mancata partecipazione a due corsi consecutivi comporta la cancellazione dall’elenco.
La Regione affida gli incarichi ai professionisti secondo le procedure e i criteri previsti per il conferimento di incarichi di competenza della Giunta regionale.
Accertamenti, verifiche, riconfinazioni e chiusura delle operazioni demaniali
Gli accertamenti, le verifiche e le riconfinazioni delle terre civiche sono effettuati dagli istruttori e periti demaniali incaricati dalla Regione e tratti dall’elenco aperto, salve le legittimazioni già disposte con ordinanza commissariale.
Per ogni Comune la Regione nomina il perito demaniale per la chiusura delle operazioni demaniali e, se necessario per approfondimenti storico-giuridici, anche l’istruttore demaniale. Le nomine devono avvenire secondo la disciplina vigente sugli incarichi professionali. I compensi professionali sono a carico dei richiedenti delle legittimazioni derivanti dall’attività peritale di chiusura.
Legittimazione e affrancazione
Le istanze di legittimazione previste dall’art. 9 della legge n. 1766/1927 possono essere presentate alla Regione anche con contestuale affrancazione, sia quando esista il provvedimento di chiusura delle operazioni demaniali riferito al Comune interessato, sia quando tale provvedimento manchi.
Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, individuati dai d.lgs. n. 99/2004 e n. 101/2005, l’importo dovuto è ridotto alla metà.
Quando manca il provvedimento di chiusura delle operazioni demaniali, l’istanza deve essere corredata da perizia stralcio giurata redatta da perito demaniale iscritto all’albo regionale; l’istruttoria è svolta dagli uffici competenti, l’esito è notificato al Comune per la pubblicazione all’albo pretorio e le eventuali osservazioni sono valutate nel provvedimento finale.
In entrambi i casi il provvedimento conclusivo è adottato con determinazione dirigenziale dell’ufficio regionale competente. Il canone di legittimazione corrisponde al reddito dominicale, riferito alla qualità di pascolo e alla classe catastale del terreno, aggiornato secondo le regole fiscali; il capitale di affrancazione è pari a 15 volte il canone, salvi i diritti relativi ai canoni pregressi e agli eventuali oneri amministrativi. I capitali di legittimazione sono destinati alle finalità dell’art. 24 della legge n. 1766/1927.
Abrogazione dell’art. 8-bis e disciplina dei livelli
L’art. 8-bis della L.R. n. 57/2000 è abrogato.
Per i livelli, la legge chiarisce che si tratta di diritti costituiti su terre civiche con titolo nelle leggi eversive della feudalità, anteriori alla legge n. 1766/1927, sulle quali sia estinto l’uso civico e non sussista il vincolo paesaggistico di cui alla L. n. 168/2017. I livelli, anche se non riportati sui catasti dell’UTE, sono soggetti a un canone di natura enfiteutica e possono essere affrancati dal Comune su istanza del livellario.
Il canone è assunto dal Comune sulla base del reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo e alla classe catastale del terreno assegnato, aggiornato secondo le regole fiscali. Il capitale di affrancazione è pari a 15 volte il canone, fatti salvi i canoni pregressi.
Abrogazioni ulteriori e regolamento attuativo
È abrogato il comma 2 dell’art. 10 della L.R. n. 57/2000. È altresì abrogato l’art. 12 della medesima legge regionale.
Viene inoltre abrogato il regolamento regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 564 del 21 luglio 2009 relativo alle procedure di chiusura delle operazioni demaniali. La Giunta regionale deve adottare un nuovo regolamento attuativo entro 60 giorni dall’approvazione della legge, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto regionale.
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