Cassazione Civile, Ordinanza n. 03589/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente equa riparazione)
La controversia
La controversia origina da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposta per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato nel 1995 e definito nel 2012. Dopo una prima liquidazione dell'indennizzo, il Ministero promuoveva revocazione deducendo errori di fatto; la revocazione veniva accolta, poi la Cassazione annullava con rinvio la decisione revocatoria. In sede di rinvio la Corte d'appello riconosceva nuovamente l'indennizzo, ma lo liquidava in misura inferiore, compensando integralmente alcune spese e parzialmente altre. Il ricorrente per cassazione lamentava: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità nonostante l'accoglimento del ricorso; 2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 91 c.p.c. per il mancato riconoscimento delle spese della fase iniziale del giudizio di equa riparazione; 3) omessa pronuncia e violazione dell'art. 91 c.p.c. per il mancato rimborso di spese vive documentate; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese del giudizio di riassunzione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il quarto motivo, assorbiti gli altri, affermando che il giudice di rinvio, all'esito dell'accoglimento dell'impugnazione della sentenza resa in revocazione, deve regolare le spese dell'intero processo, non solo della fase rescissoria, secondo l'esito globale della lite; inoltre, nel procedimento di equa riparazione, la liquidazione di un importo inferiore a quello richiesto non integra di per sé accoglimento parziale idoneo a giustificare la compensazione delle spese, poiché il giudice esercita un potere di liquidazione ufficioso. Il decreto è stato quindi cassato limitatamente alle spese, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato il decreto impugnato limitatamente alla liquidazione delle spese processuali e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, affinché provveda nuovamente alla regolazione delle spese dell'intero giudizio, compreso quello di legittimità. La decisione di merito sull'equa riparazione non è stata riformata; è stata corretta soltanto la statuizione sulle spese, ritenuta non conforme al principio di soccombenza complessiva e priva di adeguata motivazione nella compensazione parziale.
Norme richiamate
art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89
norma base per la domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo
richiamato quale fondamento dell'azione di revocazione proposta contro il primo decreto di equa riparazione
le spese devono essere regolate secondo soccombenza complessiva; nel procedimento di equa riparazione la liquidazione inferiore a quella domandata non giustifica automaticamente la compensazione
la compensazione, totale o parziale, è possibile solo nei casi consentiti, ma non può fondarsi su un preteso accoglimento parziale inesistente nel giudizio di equa riparazione
richiamato come vizio di omessa pronuncia sulle spese e sulle voci di esborso richieste
dedotto come vizio di violazione o falsa applicazione di legge
norma del rito camerale utilizzata per la trattazione del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- Quando una sentenza di revocazione viene cassata con rinvio, il giudice del rinvio deve rideterminare le spese dell'intero processo, includendo anche il primo giudizio di merito e il giudizio di legittimità, perché la caducazione del capo sulle spese travolge la regolazione precedente.
- La regolazione delle spese deve seguire l'esito complessivo e finale della lite, non l'esito dei singoli gradi o delle singole fasi processuali prese isolatamente.
- Nel procedimento di equa riparazione, la liquidazione di un indennizzo inferiore a quello richiesto non equivale necessariamente ad accoglimento parziale della domanda, poiché il quantum è determinato dal giudice con valutazione ufficiosa e non secondo una piena disponibilità del petitum quantitativo da parte del ricorrente.
- In assenza di una vera soccombenza reciproca, la parte che risulta complessivamente soccombente non può beneficiare della compensazione delle spese; e, nel regime successivo alla riforma dell'art. 91 c.p.c., la parte vittoriosa non può essere gravata delle spese della controparte se ciò contrasta con l'esito finale della lite.
- La compensazione delle spese richiede una motivazione adeguata, soprattutto quando viene disposta in presenza di un accoglimento dell'impugnazione e di una soccombenza sostanzialmente unitaria della controparte.
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