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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12977/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla liquidazione delle spese processuali dopo la sospensione e successiva estinzione del procedimento esecutivo: la ricorrente contestava che le spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione non fossero state disposte dal giudice dell'esecuzione all'atto della sospensione (art. 624 c.p.c.) e sosteneva che tali spese dovessero essere regolate in sede di merito; inoltre deduceva vizi di impugnabilità (reclamo ex art. 630 c.p.c.). Nel corso del procedimento la sospensione, originariamente 'esterna', mutò in 'interna' per correzione dell'ordinanza e poi si dichiarò l'estinzione ai sensi dell'art. 624, comma 3 c.p.c.; la questione centrale era dunque chi dovesse sopportare le spese (applicabilità del combinato disposto artt. 632 e 310 c.p.c.) e se la liquidazione operata in sede di estinzione potesse comprendere anche le spese della fase sommaria dell'opposizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato e integrato la motivazione della Corte territoriale: il giudice dell'esecuzione, quando concede una sospensione 'interna' ex art. 624, comma 1, c.p.c., deve provvedere sulle spese della fase sommaria; tuttavia se il giudice omette tale statuizione la parte vittoriosa deve o introdurre il giudizio di merito entro il termine di cui all'art. 616 c.p.c. o chiedere, prima della scadenza di quel termine, l'integrazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 289 c.p.c.; in mancanza, le spese della fase sommaria non sono più ripetibili. La Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, per la singolare genesi del procedimento la ricorrente non abbia adempiuto agli obblighi temporali richiesti e quindi non può ottenere le spese della fase sommaria; inoltre la liquidazione di tali spese nella ordinanza di estinzione è illegittima nella parte in cui ricomprende spese dell'opposizione (le spese liquidabili con l'ordinanza di estinzione riguardano piuttosto gli onorari degli ausiliari e spese esecutive per la distribuzione). Complessivamente il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.c.

    Disciplina la sospensione e l'estinzione in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito; la Corte precisa che, quando la sospensione è 'interna' ex comma 1, il giudice dell'esecuzione deve provvedere sulle spese della fase sommaria; il comma 3 riguarda invece l'estinzione e la liquidazione delle spese connesse al procedimento esecutivo (es. compensi ausiliari) e non le spese dell'opposizione sommaria.

  • art. 632 c.p.c.

    Prevede la liquidazione delle spese all'atto di estinzione della procedura: la Corte ricorda che tale liquidazione concerne le spese del procedimento esecutivo e dei suoi ausiliari e che, salvo accordo, le spese restano a carico di chi le ha anticipate (collegamento con art. 310).

  • art. 310 c.p.c.

    Stabilisce il criterio generale di riparto delle spese di lite tra le parti; combinato con art. 632 porta alla regola che, in caso di estinzione, le spese restano a carico di chi le ha anticipate salvo diverso accordo.

  • art. 615 c.p.c.

    Regola l'opposizione all'esecuzione (ante o dopo l'inizio dell'esecuzione); la Corte richiama la distinzione tra opposizione pre‑esecutiva e opposizione ad esecuzione iniziata.

  • art. 616 c.p.c.

    Fissa il termine per l'introduzione del giudizio di merito dopo la fase sommaria; la mancata instaurazione del merito nel termine comporta l'estinzione ai sensi dell'art. 624, comma 3.

  • art. 623 c.p.c.

    Regola il riconoscimento della sospensione 'esterna' da parte del giudice dell'esecuzione: la Corte spiega che la sospensione disposta da altro giudice è sospensione esterna e normalmente non richiede assegnazione di termine per il merito.

  • art. 630 c.p.c.

    Disciplina il reclamo contro l'ordinanza di estinzione: la Corte ha ritenuto ammissibile il reclamo del creditore quando l'ordinanza di estinzione contiene una liquidazione erronea delle spese, trattandosi di errore interno al provvedimento di estinzione.

  • art. 289 c.p.c.

    Consente la domanda di integrazione dell'ordinanza: la Corte indica che la parte può chiedere integrazione dell'ordinanza di sospensione prima della scadenza del termine per il merito per ottenere la liquidazione delle spese sommaria.

  • art. 95 c.p.c.

    Riguarda le spese degli ausiliari e la loro collocazione nel progetto di distribuzione; la Corte distingue queste spese da quelle dell'opposizione, che hanno diversa disciplina.

  • art. 474 c.p.c.

    I provvedimenti decisori dell'opposizione, nella parte in cui dispongono sulle spese, possono avere natura di titolo esecutivo; la Corte richiama tale principio per evidenziare la specificità delle liquidazioni disposte nella sede dell'opposizione.

Massime di principio

  • Se la sospensione dell'esecuzione è 'interna' (disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624, comma 1), il giudice deve provvedere sulle spese della fase sommaria al momento della decisione sulla sospensione.
  • Se il giudice omette di liquidare le spese della fase sommaria con l'ordinanza di sospensione, la parte che vuole ottenere tale liquidazione deve tempestivamente: a) instaurare il giudizio di merito entro il termine previsto dall'art. 616 c.p.c., oppure b) chiedere l'integrazione dell'ordinanza (art. 289 c.p.c.) prima della scadenza del termine. In mancanza, le spese non sono più ripetibili.
  • Le spese liquidabili con l'ordinanza di estinzione (art. 624, comma 3 e art. 632 c.p.c.) riguardano in primo luogo gli ausiliari e le spese proprie del procedimento esecutivo; non vanno confuse con le spese della fase sommaria dell'opposizione, che devono essere decise nella pertinente sedes dell'opposizione.
  • La trasformazione di una sospensione 'esterna' in 'interna' (per iniziative processuali o correzioni) può mutare gli effetti procedurali e i relativi oneri di intervento delle parti: attenzione alle correzioni di provvedimenti e alle conseguenze temporali.
  • Se il giudice dell'esecuzione liquida per errore le spese dell'opposizione nell'ordinanza di estinzione, la parte gravata può impugnare tale statuizione con il reclamo ex art. 630 c.p.c., salvo profili di ammissibilità legati alla natura del provvedimento.
  • Distinguere sempre tra spese 'esecutive' (collocabili nel progetto di distribuzione e regolate dall'art. 95 e connessi) e spese 'processuali' dell'opposizione: hanno regimi e rimedi diversi.

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