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Circolare

Circolare INAIL n. 28 del 15 giugno 2012

Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Sospensione dei premi assicurativi.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, la sospensione dal 20 maggio al 30 settembre 2012 degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi, nonché alcune ulteriori proroghe e sospensioni di termini previste dal decreto-legge n. 74/2012. Vengono richiamati i comuni interessati, i principali pagamenti sospesi, l’esclusione del rimborso di somme già versate e le istruzioni operative per ottenere il beneficio tramite domanda alla sede Inail competente. Restano sospese fino al 31 luglio 2012 anche varie attività connesse a termini perentori, notifiche, sanzioni e riscossione coattiva.

Sospensione dei premi assicurativi per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: sospensione dei premi assicurativi

La circolare interviene a seguito dei terremoti che hanno colpito nel maggio 2012 le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, richiamando il quadro emergenziale e le misure di sospensione adottate dal legislatore. L’obiettivo è coordinare, per l’ambito Inail, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi, nonché le ulteriori sospensioni di termini e attività collegate.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama:

  • la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per le province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
  • la deliberazione del 30 maggio 2012, che ha prorogato lo stato di emergenza ed esteso il perimetro territoriale a Reggio Emilia e Rovigo;
  • il decreto MEF del 1° giugno 2012, che ha individuato i comuni danneggiati e disposto la sospensione dei termini tributari per i soggetti colpiti;
  • il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 maggio 2013 e previsto ulteriori sospensioni di termini, versamenti e attività esecutive.

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, punto 1), del decreto-legge n. 74/2012, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria opera dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012.

La misura si applica ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, operanti alla data del 20 maggio 2012 nei comuni indicati nell’allegato 1 del decreto MEF del 1° giugno 2012.

Rientrano nella sospensione, in particolare:

  • il pagamento dell’autoliquidazione dei premi 2011/2012 in scadenza il 18 giugno 2012;
  • la terza rata dell’autoliquidazione prevista dalle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999, in scadenza il 16 agosto 2012;
  • le rate mensili delle rateazioni ordinarie in corso concesse dall’Istituto;
  • ogni altro pagamento richiesto dall’Istituto con scadenza nel periodo 20 maggio-30 settembre 2012.

La circolare precisa inoltre che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Proroga per adempimenti di professionisti, consulenti e CAF

L’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 74/2012 proroga sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o dovuti da professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni colpiti, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.

La circolare specifica che la proroga opera esclusivamente a favore dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti di cui alla legge n. 12/1979 che abbiano eletto domicilio, prima del 20 maggio 2012, nei comuni individuati dal decreto MEF, anche con riferimento agli adempimenti svolti per conto di soggetti non localizzati nelle aree terremotate.

Sospensione di altri termini e delle attività esecutive

Per i soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti, avevano sede operativa o svolgevano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, l’articolo 6 del decreto-legge n. 74/2012 sospende dal 20 maggio al 31 luglio 2012 una pluralità di termini, tra cui quelli:

  • perentori, legali e convenzionali;
  • sostanziali e processuali;
  • comportanti prescrizioni e decadenze;
  • relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali;
  • relativi alla notificazione dei processi verbali, all’esecuzione del pagamento in misura ridotta, allo svolgimento dell’attività difensiva e alla presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
  • di scadenza relativi ad atti aventi forza esecutiva.

In applicazione di tali disposizioni, fino al 31 luglio 2012 l’Istituto sospende la notifica dei verbali di accertamento ispettivo e l’applicazione delle sanzioni amministrative. Il termine sospeso per la notifica delle sanzioni e per il pagamento in misura ridotta riprende a decorrere dal 1° agosto 2012. Restano altresì sospese d’ufficio, fino al 31 luglio 2012, le attività di riscossione coattiva dei premi assicurativi svolte dagli agenti della riscossione.

Istruzioni operative per la gestione della sospensione

Per la gestione amministrativa della misura, è prevista nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) l’introduzione del codice di agevolazione 156, collegato alla richiesta aggregata 999156. Tale codice comprenderà tutti i titoli con scadenza compresa tra il 20 maggio 2012 e il 30 settembre 2012 riferiti alle PAT interessate dalla sospensione.

Per usufruire della sospensione, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda alla Sede Inail competente, utilizzando i moduli allegati alla circolare. Il documento rinvia infine a successive comunicazioni per gli ulteriori aspetti applicativi e per la disciplina del recupero dei versamenti sospesi.

Punti principali

Ambito territoriale e soggetti interessati

La sospensione riguarda le persone fisiche e giuridiche operanti, alla data del 20 maggio 2012, nei comuni individuati dal decreto MEF del 1° giugno 2012, nell’ambito delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Per alcune proroghe relative ad adempimenti verso le amministrazioni pubbliche, il beneficio è riconosciuto ai professionisti, consulenti, associazioni e CAF con sede o operanti nei comuni colpiti.

Sospensione di adempimenti e versamenti previdenziali

L’articolo 8, comma 1, punto 1), del decreto-legge n. 74/2012 dispone la sospensione dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Rientrano nella sospensione l’autoliquidazione dei premi 2011/2012 con scadenza 18 giugno 2012, la terza rata dell’autoliquidazione prevista dalle leggi n. 449/97 e n. 144/99 con scadenza 16 agosto 2012, le rate mensili delle rateazioni ordinarie in corso e ogni altro pagamento richiesto dall’Istituto con scadenza nel periodo indicato.

Proroga per adempimenti di professionisti e consulenti

In base all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 74/2012, sono prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le pubbliche amministrazioni posti a carico di professionisti, consulenti, associazioni e CAF che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma. La circolare precisa che la proroga opera esclusivamente a favore dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti di cui alla legge n. 12/79 che abbiano eletto domicilio, prima del 20 maggio 2012, nei comuni individuati dal decreto MEF, anche per adempimenti svolti per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio colpito.

Modalità di recupero dei premi sospesi

La circolare segnala che le disposizioni emanate non disciplinano ancora le modalità di riscossione dei versamenti sospesi. Per questo motivo l’Istituto si riserva successive comunicazioni. Inoltre, viene precisato che non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Sospensione di altri termini e attività di riscossione

Per i soggetti residenti, con sede operativa o che esercitavano l’attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati, l’articolo 6 del decreto-legge n. 74/2012 sospende dal 20 maggio al 31 luglio 2012 una serie di termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, nonché quelli relativi a processi esecutivi, procedure concorsuali, notifiche, pagamento in misura ridotta, attività difensiva, ricorsi amministrativi e giurisdizionali e atti aventi forza esecutiva. Fino al 31 luglio 2012 l’Istituto sospende la notifica dei verbali di accertamento ispettivo, l’applicazione delle sanzioni amministrative e le attività di riscossione coattiva dei premi assicurativi svolte dagli agenti della riscossione.

Istruzioni operative e domanda di sospensione

Per la gestione della sospensione è prevista nell’archivio GRA l’introduzione del codice di agevolazione 156, collegato alla richiesta aggregata 999156, riferita ai titoli con scadenza dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012 per le PAT interessate. Per usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda alla Sede Inail competente utilizzando i moduli allegati. La circolare rinvia a successive comunicazioni per ulteriori dettagli operativi.

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