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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14189/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di concessione della liberazione anticipata per le frazioni detentive semestrali 20/11/2017-20/05/2019, 20/11/2021-20/05/2022 e 20/05/2023-20/11/2023. Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il rigetto richiamando (i) la partecipazione dell'imputato ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (contestata in forma aperta, art. 74 d.P.R. 309/1990) fino al 6/12/2018 e (ii) sanzioni disciplinari intramurarie relative al 2021-2023. In cassazione l'avvocato del ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 54 Ord. pen., sostenendo che i fatti richiamati non erano cronologicamente correlati alle frazioni per le quali si chiedeva il beneficio e che le infrazioni disciplinari riguardavano semestri diversi, quindi irrilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza: per le frazioni 2017-2019 la partecipazione all'associazione (contestazione in forma aperta) era cronologicamente collegata ai semestri richiesti e il grave disvalore del reato poteva incidere negativamente sulla valutazione rieducativa; per le frazioni 2021-2022 e 2023 le sanzioni disciplinari intramurarie comprovavano la mancata adesione al programma trattamentale e potevano essere considerate negativamente anche se riferite a semestri diversi, avendo la giurisprudenza ammesso l'estensione negativa ai semestri contigui in presenza di comportamenti particolarmente gravi. La Corte ha quindi confermato il rigetto e ha condannato il ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 54, legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Norma che disciplina la liberazione anticipata: la valutazione circa la sussistenza del presupposto rieducativo può considerare fatti sintomatici dell'assenza di partecipazione all'opera di rieducazione anche quando provengano da periodi contigui al semestre valutato.

  • art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è qualificata da elevato disvalore; quando la contestazione è aperta e la condotta è permanente, la sua valutazione può incidere sui semestri per i quali si chiede il beneficio, salvo che il giudice di merito accerti la cessazione anteriore della condotta.

  • Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007 (Sinagra) - principio giurisprudenziale

    Nei reati permanenti con contestazione aperta la cessazione della permanenza non coincide automaticamente con la data della sentenza di primo grado: il giudice di merito deve verificare se la permanenza sia stata provata oltre la data dell'accertamento e quali date debbano riferirsi alle condotte attribuite.

  • Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011 (Palamara) - principio giurisprudenziale

    Ai fini della liberazione anticipata la valutazione semestrale della condotta può estendersi in negativo ai semestri contigui quando il comportamento sia particolarmente grave e indichi mancata partecipazione all'opera di rieducazione.

Massime di principio

  • Il giudice della liberazione anticipata valuta la partecipazione all'opera di rieducazione sull'insieme dei fatti sintomatici: reati di elevato disvalore possono incidere anche su semestri antecedenti o successivi a quelli richiesti.
  • Nel caso di reato permanente contestato in forma aperta non basta richiamare la data della sentenza di primo grado: è necessario verificare se il giudice di merito abbia ritenuto provata la persistenza della condotta oltre determinate date.
  • Le infrazioni disciplinari intramurarie possono essere valutate negativamente anche se riferite a semestri diversi da quelli per i quali si richiede il beneficio, specie se indicano la mancata adesione al programma trattamentale.
  • In cassazione il sindacato è limitato ai profili di diritto: non è possibile ottenere l'annullamento invocando una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie già esaminate dal giudice di merito.
  • Per migliorare le chance di ottenere la liberazione anticipata il ricorrente dovrebbe documentare la cessazione della condotta illecita, provare l'effettiva partecipazione al percorso rieducativo e contestare tempestivamente e nel merito eventuali sanzioni disciplinari.

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