LEGGE 13 febbraio 2026, n. 24
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove i cammini italiani, anche fluviali e marini, come itinerari turistici e culturali sostenibili, accessibili e articolati in tappe giornaliere. Istituisce una banca dati nazionale, una cabina di regia e un tavolo permanente, un programma nazionale triennale e campagne di promozione. Prevede spese a decorrere dal 2026-2028 e l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Promozione e valorizzazione dei cammini d’Italia
Promozione e valorizzazione dei cammini d’Italia
La legge mira a promuovere e valorizzare i cammini come itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, fruibili a piedi o con mobilità dolce e sostenibile. Il provvedimento costruisce un quadro coordinato di governance, censimento, programmazione e promozione, con particolare attenzione a turismo lento, accessibilità e tutela del patrimonio diffuso.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina riguarda i cammini, inclusi quelli comprensivi di vie d’acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, purché percorribili senza mezzi a motore, salvo i mezzi indispensabili per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità o mobilità ridotta. La promozione dei cammini è orientata a:
- garantire fruizione, sicurezza, qualità dell’accoglienza e accessibilità;
- sviluppare un turismo lento, sostenibile e diffuso;
- aumentare la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici;
- valorizzare tradizioni, lingua italiana, luoghi, comunità, minoranze linguistiche e attrattori culturali e naturali;
- favorire studio, dialogo interculturale e interreligioso, tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Banca dati dei cammini d’Italia
Presso il Ministero del turismo è istituita la banca dati dei cammini d’Italia, integrata con una mappa digitale e informazioni utili a orientare i potenziali fruitori. L’inserimento nella banca dati attribuisce la qualifica di «cammino d’Italia» ai cammini conformi ai criteri fissati dal decreto attuativo. Possono essere inseriti:
- i tratti italiani dei cammini riconosciuti come itinerari culturali europei dal Consiglio d’Europa e le loro dirette confluenze viarie di interesse turistico, culturale, locale o regionale;
- i cammini interregionali che interessano almeno due regioni, una regione e una provincia autonoma, oppure le province autonome di Trento e Bolzano;
- i cammini riconosciuti da regioni o province autonome come di interesse regionale o locale;
- i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale come di interesse locale.
Resta ferma la competenza di regioni e province autonome a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.
Regolazione attuativa della banca dati
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, su proposta della cabina di regia e sentita la Conferenza Stato-Regioni, deve definire:
- le linee guida per realizzazione, gestione e aggiornamento della banca dati;
- gli standard di qualità richiesti per l’inserimento dei cammini;
- modalità e termini per inserimento, sospensione temporanea e cancellazione dei cammini non più conformi.
Cabina di regia nazionale
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore è istituita presso il Ministero del turismo la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia, con decreto ministeriale adottato di concerto con il Ministro della cultura e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. La cabina:
- definisce gli standard di qualità dei cammini, anche mediante eventuale uso della segnaletica CAI sulla base di convenzione;
- definisce le modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento della banca dati;
- predispone il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia e ne monitora l’attuazione;
- approva ulteriori proposte o iniziative utili allo sviluppo del settore.
È composta da rappresentanti dei Ministeri interessati, del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e della Conferenza Stato-Regioni, ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. La partecipazione è gratuita, salvo le spese di missione nei limiti previsti, e il supporto tecnico-amministrativo è assicurato dal Ministero del turismo con risorse disponibili a legislazione vigente.
Tavolo permanente per i cammini d’Italia
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore è istituito presso il Ministero del turismo il tavolo permanente per i cammini d’Italia, con decreto del Ministro del turismo sentiti i Ministri della cultura e per le disabilità, nonché la Conferenza unificata. Partecipano al tavolo i componenti della cabina di regia, associazioni, università, enti del Terzo settore, operatori culturali e turistici ed esperti. Il tavolo può articolarsi in sezioni specializzate e svolge una funzione stabile di consultazione, confronto, monitoraggio e formulazione di proposte normative e amministrative. Il supporto tecnico-amministrativo è assicurato dal Ministero del turismo e il tavolo trasmette al Ministro del turismo una relazione annuale entro il 31 gennaio.
Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione
La cabina di regia, sentito il tavolo permanente, predispone un programma nazionale triennale che individua le priorità degli interventi e la strategia unitaria di promozione e valorizzazione dei cammini a livello nazionale. Gli interventi sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con coordinamento del Ministero del turismo. L’attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri, nei limiti delle risorse disponibili.
Studi, ricerche e relazione alle Camere
Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche con università e altre istituzioni, per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini. Entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d’Italia che riferisce sulle attività della cabina di regia e sullo stato di attuazione del programma.
Campagne di promozione
Il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione nazionali e internazionali per favorire la fruizione dei cammini inseriti nella banca dati e sostenere il turismo lento e diffuso. Per questa finalità è autorizzata una spesa di 1.000.000 euro annui a decorrere dal 2026.
Disposizioni finanziarie
Sono previsti stanziamenti specifici per:
- il funzionamento della banca dati, con 50.000 euro annui dal 2028;
- l’attuazione generale dell’articolo sulla banca dati, con 1.000.000 euro per il 2026 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
- le campagne di promozione, con 1.000.000 euro annui dal 2026. Gli oneri sono coperti mediante riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale e dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, secondo quanto indicato dalla legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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