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Legge

L.R. Calabria 35/2009

Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere

Normativa regionaleL.R. Calabria 35/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria l’autorizzazione sismica preventiva, la denuncia e il deposito dei progetti, i controlli, il collaudo statico, le sanzioni e i pareri sugli strumenti urbanistici. È stata abrogata dalla l.r. 37/2015, con efficacia differita all’entrata in vigore del regolamento attuativo della stessa legge; pertanto non è più utilmente applicabile.

Procedure sismiche per denuncia, deposito e autorizzazione degli interventi strutturali in Calabria

Procedure sismiche per interventi strutturali e pianificazione territoriale in Calabria

La legge regionale Calabria n. 35/2009 riordina gli adempimenti in materia sismica per nuove costruzioni e interventi strutturali, attribuendo un ruolo centrale al Servizio Tecnico regionale e agli Sportelli Unici per l’Edilizia. La disciplina ha riguardato anche il rapporto tra pianificazione urbanistica e compatibilità geomorfologica del territorio, ma risulta oggi abrogata.

Finalità e ambito di applicazione

La legge mira a rafforzare la tutela della pubblica incolumità mediante il riordino delle funzioni sismiche, la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti e la disciplina della vigilanza sulle costruzioni. Si applica nel territorio della Regione Calabria agli interventi ricadenti nel campo di applicazione delle norme sismiche, nonché alle attività di pianificazione territoriale e urbanistica che richiedono verifiche di compatibilità sismica e geomorfologica.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina regionale si coordina con la normativa statale in materia edilizia e antisismica, in particolare con il D.P.R. 380/2001, la legge 64/1974, la legge 1086/1971 e le Norme Tecniche per le Costruzioni. Il testo richiama anche la normativa su opere in conglomerato cementizio e strutture metalliche, oltre a ulteriori decreti ministeriali e disposizioni tecniche di settore.

Autorizzazione sismica preventiva e denuncia dei lavori

Per nuove costruzioni, adeguamenti, miglioramenti, riparazioni, interventi locali e, in generale, per ogni intervento su strutture soggette a norme sismiche, prima dell’inizio dei lavori è richiesta l’autorizzazione scritta del competente Servizio Tecnico regionale. La denuncia va presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia con il progetto esecutivo in triplice copia, firmato dai tecnici competenti.

Se il Comune non ha ancora costituito lo Sportello Unico per l’Edilizia, la denuncia è trasmessa direttamente al Servizio Tecnico regionale e, per conoscenza, al Comune, secondo le modalità del regolamento attuativo. Le amministrazioni comunali devono custodire e aggiornare il registro delle denunce e delle autorizzazioni preventive.

Denuncia, varianti e trasmissione del progetto

La denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto devono avvenire secondo le modalità stabilite dal regolamento attuativo. Ogni modifica strutturale, planimetrica o architettonica rilevante ai fini sismici deve essere oggetto di variante progettuale denunciata preventivamente, con espresso riferimento al progetto principale.

Il Servizio Tecnico regionale acquisisce gli atti tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia, effettua le verifiche previste e restituisce due copie del progetto vidimate insieme all’autorizzazione all’esecuzione dell’opera. L’autorizzazione regionale costituisce l’autorizzazione preventiva prevista dalla normativa statale, ferma restando la necessità del titolo edilizio/urbanistico.

Adempimenti ex legge 1086/1971 e progetto esecutivo

Tutti gli adempimenti previsti dalla legge 1086/1971 e dagli articoli 65 e 67 del D.P.R. 380/2001 sono svolti presso i Servizi Tecnici regionali competenti per territorio, secondo il regolamento attuativo.

Il progetto deve avere carattere esecutivo e contenere tutti gli elaborati richiesti dalla normativa statale e dalle NTC 2008, oltre a quelli previsti dalla disciplina regionale. Per le sopraelevazioni occorre allegare una specifica certificazione del progettista, senza che ciò sostituisca la certificazione prevista dalla normativa statale. La denuncia deve includere una dichiarazione di responsabilità dei tecnici, attestante conformità normativa, corrispondenza al progetto presentato per il titolo edilizio e corretta classificazione dell’intervento e dell’opera.

Verifiche tecniche e iter autorizzativo

Il Servizio Tecnico regionale esercita verifiche sulle opere denunciate, in corso d’opera e ultimate, per accertare il rispetto delle norme tecniche e dei criteri di progettazione ed esecuzione. Le verifiche sono svolte secondo il regolamento attuativo, anche tramite la procedura informatizzata SI-ERC, che assicura uniformità dei dati e delle valutazioni.

Per edifici e ponti, e per tutte le classi d’uso, sono previste verifiche preliminari di conformità automatizzate sui dati inseriti nel sistema SI-ERC. Per le classi d’uso III e IV, e per le opere non coperte dalla verifica preliminare, il Servizio effettua anche una verifica sostanziale con istruttoria di merito. Per le classi d’uso I e II la verifica sostanziale si fonda sugli esiti delle verifiche preliminari. Il rilascio dell’autorizzazione avviene a seguito dell’esito favorevole della verifica preliminare e/o sostanziale. I progetti per eventuale sanatoria sono sempre soggetti a verifica sostanziale.

Collaudo statico e certificato di idoneità statica

Il collaudo statico è obbligatorio per tutte le opere disciplinate dalla legge e dalle NTC 2008. I certificati di collaudo devono essere depositati presso il Servizio Tecnico regionale. La scelta del tecnico collaudatore e i suoi adempimenti sono rimessi al regolamento attuativo; il professionista deve possedere i requisiti previsti dalla legge.

Il certificato di idoneità statica per edifici deve essere depositato presso il Servizio Tecnico regionale solo a supporto di pratiche di condono edilizio. Deve essere redatto secondo le modalità di legge e firmato da un tecnico abilitato e in possesso dei requisiti professionali richiesti.

Responsabilità dei tecnici e conclusione dei lavori

I progettisti rispondono direttamente della conformità delle opere alle norme antisismiche. Costruttore, direttore dei lavori e collaudatore garantiscono, ciascuno per le proprie competenze, la realizzazione dell’opera conforme al progetto depositato.

Il direttore dei lavori e il collaudatore devono attestare, nelle rispettive relazioni, che le opere sono state eseguite secondo il progetto autorizzato e nel rispetto delle norme tecniche. Per le opere non soggette alla disciplina sulle strutture in cemento armato, il direttore dei lavori deve comunicare entro dieci giorni dall’ultimazione al Servizio Tecnico regionale e al collaudatore l’avvenuta ultimazione, con dichiarazione di rispondenza alla normativa antisismica e al progetto depositato.

Utilizzazione degli edifici e agibilità

Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla presentazione del certificato di collaudo statico, integrato con l’attestazione del collaudatore sulla rispondenza dell’opera alla normativa antisismica e al progetto depositato. Il certificato deve inoltre recare l’attestazione di avvenuto deposito presso il Servizio Tecnico regionale.

Vigilanza, violazioni e sanzioni

Per la vigilanza si applicano le regole statali vigenti in materia sismica ed edilizia. In caso di violazioni, i funzionari e gli agenti abilitati redigono processo verbale e lo trasmettono al Servizio Tecnico regionale competente. Le funzioni di repressione delle violazioni continuano a essere esercitate secondo la normativa statale richiamata, per le parti non disciplinate dalla legge regionale.

Il regime sanzionatorio applicabile è quello previsto dal D.P.R. 380/2001, con specifica estensione alle opere in cemento armato e a struttura metallica. Le funzioni di ottemperanza alle disposizioni richiamate sono demandate agli enti territoriali, mentre la Regione esercita vigilanza sull’osservanza di tali obblighi.

Pianificazione urbanistica e parere sismico

I Comuni, nella formazione o nell’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale o intercomunale e delle loro varianti, devono richiedere al Servizio Tecnico regionale il parere di compatibilità rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio. Il parere va acquisito secondo la procedura urbanistica applicabile, prima dell’adozione oppure, se non prevista l’adozione preliminare, prima dell’approvazione.

I PSC e PSA devono essere corredati dagli studi geologici previsti dalla legge urbanistica regionale e dalle linee guida della pianificazione regionale, formando parte integrante degli strumenti urbanistici. Il Servizio Tecnico regionale esprime il parere nei termini e con le modalità fissati dalla legge urbanistica regionale e dal regolamento attuativo.

Attuazione, sistemi informatici e supporto tecnico

La Giunta regionale doveva approvare il regolamento di attuazione e i relativi allegati tecnici entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge. Le procedure operative sono attuate dai Servizi Tecnici regionali tramite i sistemi informatici SI-ERC e SI-TERC, integrati con il Sistema Informativo Territoriale e l’Osservatorio delle trasformazioni territoriali.

Il regolamento disciplina anche le modalità e i termini del sistema digitale di trasmissione dei progetti. Per rafforzare i Servizi Tecnici regionali, il Dipartimento lavori pubblici è autorizzato a stipulare protocolli d’intesa con Eucentre e, se necessario, con altri soggetti pubblici dotati di comprovata competenza tecnica.

Regime transitorio e applicazione alle pratiche già presentate

Per le opere già acquisite al protocollo dei Servizi Tecnici regionali fino alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi le procedure della precedente legge regionale 7/1998 e del regolamento del 1994 fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo.

La legge ha inoltre previsto un regime transitorio per l’adeguamento delle strutture tecniche regionali e delle procedure informatiche, con termine finale fissato al 31 dicembre 2015, poi prorogato per sei mesi dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016. Il regime transitorio non si applicava al tariffario regionale, entrato in vigore dal 1° luglio 2012.

Abrogazioni e stato di efficacia

La legge è stata espressamente abrogata dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, insieme al relativo regolamento regionale n. 7/2012. L’efficacia dell’abrogazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento attuativo della l.r. 37/2015. In ragione dell’abrogazione e del carattere ormai superato del regime transitorio, l’atto è oggi da considerarsi obsoleto.

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