L.R. Calabria 34/2009
Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell’ambiente nella Regione Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina prevenzione, tutela, pianificazione e risanamento dall’inquinamento acustico in Calabria, riordinando anche le competenze di Regione, Province e Comuni. Prevede zonizzazione acustica, piani di risanamento, regole per attività rumorose, controlli e sanzioni, con norme transitorie per l’adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti.
Norme regionali calabresi sull’inquinamento acustico, classificazione del territorio e risanamento
Norme regionali calabresi in materia di inquinamento acustico
La legge disciplina, per il territorio della Regione Calabria, la prevenzione, la tutela, la pianificazione e il risanamento dall’inquinamento acustico derivante da attività antropiche. Il provvedimento coordina le competenze di Regione, Province e Comuni e si innesta sulla legge quadro statale n. 447/1995 e sulla normativa tecnica collegata.
Finalità e definizioni
La disciplina regionale mira a migliorare la qualità della vita e a salvaguardare il benessere pubblico attraverso la riduzione del rumore e il risanamento delle aree acusticamente inquinate. Sono richiamate le definizioni della normativa statale, tra cui:
- tecnico competente in acustica ambientale, abilitato a misurazioni, verifiche, piani di risanamento e controlli;
- classificazione o zonizzazione acustica, come strumento di integrazione con gli strumenti urbanistici;
- impatto acustico e clima acustico;
- area acusticamente inquinata, individuata a seguito di monitoraggio annuale con superamento dei limiti per oltre il 10% del tempo di misura.
Riparto delle funzioni tra Regione, Province e Comuni
La Regione esercita un ruolo di indirizzo e coordinamento, di pianificazione e di approvazione degli atti sovracomunali. In particolare:
- emana direttive generali e favorisce la cooperazione tra enti e soggetti tecnici;
- predispone e adotta il piano regionale triennale di bonifica acustica;
- definisce criteri per monitoraggio e controllo;
- aggiorna criteri e disposizioni tecniche;
- promuove attività di educazione e informazione;
- approva i piani pluriennali di risanamento delle infrastrutture di trasporto e i piani di prevenzione o riqualificazione ambientale;
- fissa i limiti massimi di rumore per attività temporanee e ricreative all’aperto;
- vigila sull’adozione della zonizzazione comunale e può emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di esigenze eccezionali di tutela della salute o dell’ambiente.
Le Province svolgono funzioni di monitoraggio, vigilanza sovracomunale, coordinamento e sostituzione in caso di inerzia dei Comuni. Possono inoltre approvare piani di risanamento di infrastrutture di trasporto sovracomunali e di attività produttive soggette ad autorizzazioni provinciali, individuare aree acusticamente inquinate sovracomunali e adottare ordinanze urgenti nel proprio ambito territoriale.
I Comuni esercitano le funzioni di classificazione del territorio, individuazione delle aree acusticamente inquinate, predisposizione e approvazione dei piani comunali di risanamento, adozione di regolamenti specifici per traffico, attività rumorose e deroghe, nonché la gestione delle autorizzazioni per attività temporanee.
Classificazione acustica del territorio comunale
La classificazione acustica deve essere approvata dai Comuni secondo le classi previste dalla tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997, articolate in sei categorie:
- aree particolarmente protette;
- aree prevalentemente residenziali;
- aree di tipo misto;
- aree ad intensa attività umana;
- aree prevalentemente industriali;
- aree esclusivamente industriali.
La Giunta regionale deve emanare criteri e condizioni di classificazione e linee guida operative. La classificazione deve:
- riguardare l’intero territorio comunale;
- evitare la frammentazione in microaree;
- garantire la compatibilità tra zone con livelli di rumore diversi;
- individuare aree per manifestazioni e spettacoli temporanei, mobili o all’aperto;
- considerare l’evoluzione storica del territorio;
- rispettare le linee guida regionali;
- assegnare a ciascuna zona i valori limite, di attenzione e di qualità previsti dalla normativa statale.
Sono previsti vincoli specifici: non possono essere classificate in classe I le aree nelle fasce di pertinenza di infrastrutture stradali e ferroviarie e nelle zone di rispetto aeroportuali; non possono stare sotto la classe IV determinate aree in prossimità di aeroporti e infrastrutture di grande comunicazione; non possono essere in classe I o II aree con attività industriali o artigianali. Per classi V e VI sono ammesse solo presenze non preponderanti o limitate di attività non industriali.
Per aree di particolare interesse paesaggistico, ambientale o turistico, i Comuni possono fissare limiti più restrittivi rispetto a quelli statali, ma non inferiori ai valori di qualità e con esclusione dei servizi pubblici essenziali.
Procedura di approvazione e adeguamento della zonizzazione
I Comuni approvano la classificazione acustica entro i termini stabiliti dalla legge, adottando un procedimento partecipato:
- adozione con deliberazione comunale;
- pubblicazione dell’avviso sul BUR Calabria e all’albo pretorio per almeno 30 giorni;
- trasmissione degli elaborati ad A.R.P.A.CAL., Provincia e Comuni limitrofi per i pareri;
- possibilità per i soggetti interessati di presentare osservazioni entro i successivi 30 giorni;
- acquisizione dei pareri entro 60 giorni dalla richiesta, con possibilità di procedere anche in loro assenza se i termini decorrono inutilmente;
- approvazione definitiva del Consiglio comunale con motivazione sulle osservazioni;
- pubblicazione finale sul BUR Calabria e trasmissione degli atti a Provincia e Regione.
I Comuni già dotati di zonizzazione devono adeguarla ai nuovi criteri. Le modifiche e revisioni seguono la medesima procedura.
Rapporti con urbanistica e regolamenti comunali
La disciplina acustica deve essere coordinata con la pianificazione urbanistica. I Comuni verificano la coerenza tra strumenti urbanistici e zonizzazione acustica e, nella formazione o revisione di nuovi strumenti, devono impostare le destinazioni d’uso in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione.
I regolamenti edilizi e di igiene devono essere adeguati alla legge regionale entro 12 mesi. Nei Comuni non ancora dotati di classificazione acustica operano regole transitorie per l’approvazione degli strumenti urbanistici, in base alla data di adozione e alla classificazione vigente o ai criteri regionali.
Piani comunali di risanamento acustico
I Comuni devono predisporre piani di risanamento quando, nelle aree già urbanizzate, non sia possibile rispettare i limiti di compatibilità tra zone o quando siano superati i valori di attenzione. I piani tengono conto del Piano urbano del traffico e dei programmi di riduzione del rumore prodotto dai servizi pubblici di trasporto, raccolta rifiuti e pulizia strade.
I piani devono essere redatti da ingegnere o architetto iscritto all’albo e tecnico competente in acustica ambientale, e mirano a conseguire la bonifica acustica anche mediante rilocalizzazione delle sorgenti incompatibili. Devono essere adottati contestualmente alla classificazione nei casi previsti oppure entro 12 mesi dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione. In caso di inerzia o di gravi problemi di inquinamento acustico, può intervenire la Provincia in via sostitutiva.
La prima relazione biennale sullo stato acustico è obbligatoria per i Comuni con oltre 30.000 abitanti e per quelli in cui si siano registrati superamenti dei valori di attenzione; deve analizzare traffico, attività rumorose e impatto dei locali di pubblico esercizio e intrattenimento.
Attività all’aperto, temporanee e deroghe
La legge disciplina in modo puntuale le attività rumorose svolte all’aperto e le autorizzazioni in deroga. In sintesi:
- le attività sportive e ricreative all’aperto non possono superare i limiti fissati dalla Regione e devono svolgersi tra le 8.00 e le 24.00;
- le emissioni temporanee di circhi, teatri, strutture simili e manifestazioni musicali sono consentite tra le 9.00 e le 24.00, salvo deroga comunale;
- i cantieri edili possono operare tra le 7.00 e le 12.00 e tra le 15.00 e le 19.00, con limite massimo di 70 dB(A) in facciata, salvo deroghe motivate;
- il Comune può autorizzare deroghe temporanee per esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, acquisendo il parere sanitario dell’ASP e imponendo misure di mitigazione;
- nell’autorizzazione possono essere fissati limiti di orario, giorni, prescrizioni tecniche e obblighi di informazione preventiva alla popolazione;
- le attività agricole temporanee e stagionali svolte con macchinari mobili omologati si intendono autorizzate.
Documentazione di impatto e clima acustico
La Giunta regionale deve fissare i criteri per la documentazione di previsione di impatto acustico e per la valutazione previsionale di clima acustico.
La documentazione di impatto acustico è richiesta per i progetti di nuove opere, modifiche o potenziamenti di impianti e infrastrutture individuati dalla legge statale ed è allegata alle domande di permesso di costruire, ai provvedimenti di utilizzazione degli immobili e alle altre licenze o autorizzazioni per attività produttive. Sono previste modalità semplificate per attività prive di macchinari rumorosi o di incrementi significativi di traffico. Se i livelli previsti superano i limiti di legge, la documentazione deve indicare le misure di riduzione o eliminazione del rumore.
La valutazione di clima acustico è obbligatoria per gli insediamenti previsti dalla legge statale e per i nuovi insediamenti residenziali vicini a impianti o infrastrutture produttive o commerciali. Il Comune, in caso di incompatibilità del clima acustico, tiene conto dei possibili piani di risanamento e degli accorgimenti progettuali necessari.
Risanamento delle infrastrutture di trasporto e traffico veicolare
La Regione fissa criteri per i piani di risanamento delle infrastrutture di trasporto lineari di interesse regionale e locale e può stipulare intese con i gestori per migliorare l’efficacia degli interventi. Concorre anche alla definizione delle priorità per le infrastrutture di interesse nazionale e determina sanzioni per l’inadempienza agli obblighi previsti dalla normativa statale richiamata.
I soggetti gestori devono verificare, entro sei mesi dalla conclusione degli interventi, il conseguimento degli obiettivi di risanamento e trasmettere i dati alla Regione e al Comune.
In materia di traffico veicolare, le nuove strade e gli interventi su quelle esistenti devono usare tecnologie capaci di contenere il rumore nei limiti di zona. Il Comune promuove il contenimento del rumore tramite Piano urbano del traffico, controlli periodici sui veicoli, miglioramento dei mezzi per i servizi pubblici comunali e piano di risanamento comunale.
Prevenzione negli edifici, certificazione acustica e controlli in edilizia
Nei nuovi impianti, lavori e opere industriali la progettazione deve includere un progetto acustico redatto da tecnico competente. Anche per ristrutturazioni, recuperi edilizi e nuovi edifici pubblici o privati è richiesto il rispetto dei requisiti acustici passivi, mediante apposito progetto e collaudo acustico finale.
Sono previste rilevanti conseguenze pratiche:
- a fine lavori tutti gli edifici devono essere corredati da certificato di collaudo acustico;
- in caso di compravendita o locazione, il certificato deve essere portato a conoscenza dell’acquirente o del locatario;
- il certificato va allegato alla richiesta di agibilità, pena la nullità dell’atto;
- il Comune può avvalersi di ARPACAL o di un tecnico di fiducia per certificazioni e nulla osta tecnici d’impatto acustico;
- l’attestato di certificazione acustica ha validità di 10 anni, salvo modifiche, ristrutturazioni o mutamenti di destinazione d’uso.
Il Comune controlla l’osservanza delle regole anche in corso d’opera o entro un anno dalla fine dei lavori; in caso di gravi difformità il Sindaco può sospendere i lavori e imporre le modifiche necessarie, con sanzioni in caso di inottemperanza.
Tecnici competenti in acustica ambientale
La legge disciplina il riconoscimento regionale del tecnico competente in acustica ambientale. È richiesto almeno un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o un diploma universitario o di laurea ad indirizzo scientifico. Il riconoscimento è rilasciato dall’Assessorato regionale all’Ambiente tramite apposita Commissione, sulla base della documentazione presentata.
I dipendenti di strutture pubbliche territoriali, salvo i casi previsti dalla legge statale, non possono svolgere attività proprie del tecnico competente senza riconoscimento regionale. La Regione può inoltre stabilire criteri per riconoscere l’attività non occasionale svolta nel campo dell’acustica ai fini dell’abilitazione.
Controlli, monitoraggio e vigilanza
I controlli sono svolti da Comuni e Province nei rispettivi ambiti, con il supporto dell’A.R.P.A.CAL. e, se necessario, di tecnici competenti esterni. Le informazioni raccolte confluiscono in un sistema integrato per prevenzione, programmazione dei controlli e interventi di risanamento, anche mediante mappe di rumorosità.
I sistemi di monitoraggio acustico sono organizzati dalla Provincia per le infrastrutture nodali e per aree vaste e gestiti da A.R.P.A.CAL. Nei casi di attività all’aperto, i controlli devono essere eseguiti entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.
Piano regionale triennale e finanziamenti
La Regione predispone, approva e aggiorna il Piano triennale di bonifica acustica sulla base delle segnalazioni provinciali e dei piani comunali di risanamento. Il piano definisce obiettivi di qualità, priorità, risorse finanziarie e criteri di finanziamento. La Giunta regionale elabora il programma degli interventi e ne aggiorna periodicamente la programmazione sulla base delle verifiche di realizzazione.
La Regione può concedere contributi in conto capitale a Comuni e Province per gli interventi di rispettiva competenza, con risorse proprie o con fondi statali e comunitari.
Sanzioni e potere sostitutivo
La violazione delle disposizioni applicative della legge è punita con sanzione amministrativa da 258,23 euro a 10.329,14 euro. In caso di superamento dei limiti di emissione o dei valori di attenzione, il responsabile deve anche attuare le azioni di risanamento. In caso di reiterazione di violazioni della stessa specie entro 120 giorni dalla precedente contestazione, può essere revocato il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività, se previsto.
I proventi delle sanzioni sono riscossi dai Comuni e destinati al finanziamento dei piani di risanamento.
In caso di persistente inattività degli enti locali, la Regione può esercitare il potere sostitutivo; resta fermo il potere sostitutivo provinciale nei casi previsti per zonizzazione e piani di risanamento.
Disposizioni transitorie
La legge contiene una disciplina transitoria per gli strumenti urbanistici e per i Comuni già dotati di classificazione acustica precedente. Fino all’adeguamento della zonizzazione, gli strumenti urbanistici già esistenti restano coerenti con la classificazione precedente; nei Comuni privi di classificazione si applicano regole diverse a seconda del momento di adozione degli strumenti rispetto all’entrata in vigore della legge.
Le principali scadenze iniziali previste dal testo sono concentrate nei primi mesi e anni di applicazione della legge, per l’adozione di linee guida regionali, classificazioni comunali, regolamenti, piani di risanamento e relazioni sullo stato acustico.
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