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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35399/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 10/01/2024 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis e 628 c.p. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. chiedendo la retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare al 04/12/2022 (data dell'ordinanza n. 404/2022 del GIP) perché le indagini e le ordinanze sarebbero derivate da uno stesso nucleo probatorio (C.N.R. redatta il 27/10/2021) e quindi avrebbe dovuto operare la retrodatazione in caso di pluralità di ordinanze. Sosteneva, inoltre, l'esistenza di una connessione qualificata ex art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p. fra i procedimenti, nonché l'esistenza di un unico disegno criminoso che collegava i fatti contestati (attività di fiancheggiamento a clan diversi e estorsioni in periodi sovrapposti).

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto inapplicabile la retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. perché le ordinanze cautelari concernono procedimenti distinti, originati da autonome notizie di reato e privi di connessione qualificata ex art. 12, comma 1, lett. b) e c), c.p.p. Il Tribunale aveva adeguatamente motivato che le condotte riguardano gruppi criminali diversi, aree diverse e che non risulta un unico disegno criminoso né che i fatti della seconda ordinanza fossero deducibili dagli atti al momento della prima. Inoltre è stato rilevato che le notizie di reato provenivano da organi di polizia diversi e la separazione delle indagini non è frutto di una scelta strategica del Pubblico ministero. Perciò il ricorso è infondato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e il provvedimento impugnato è confermato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sostanziale contestata: associazione di tipo mafioso. La sentenza si limita a riferire l'imputazione senza approfondire interpretazioni particolari della norma.

  • art. 628 c.p.

    Norma sostanziale contestata: estorsione. Anche per questo reato la Corte non modifica la qualificazione materiale ma decide sulla questione cautelare/temporale.

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    La Corte chiarisce che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare non si applica quando le misure cautelari riguardano procedimenti distinti originati da autonome notizie di reato e privi di connessione qualificata; la mera omogeneità dei fatti non è sufficiente.

  • art. 12, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    La norma sulla connessione qualificata richiede elementi tali da dimostrare che i procedimenti siano fra loro collegati (stesso disegno criminoso o originati da medesima notizia di reato); in assenza di tali elementi la separazione delle indagini impedisce la retrodatazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale che consente la condanna alle spese processuali nel rito camerale: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, c.p.p.

    Norma richiamata per adempimenti di rimessione alla cancelleria; presente solo per gli obblighi formali risultanti dal rigetto.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 14088 del 16/03/2021; Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008)

    Casi richiamati nella motivazione

    Costante orientamento che nega la retrodatazione dei termini cautelari quando le misure provengono da procedimenti autonomi e non connessi qualificatamente, salvo prova che la separazione derivi da una mera scelta strategica del Pubblico ministero.

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare (art. 297, comma 3, c.p.p.) è possibile solo se le misure cautelari derivano da procedimenti collegati in modo qualificato (art. 12 c.p.p.) o quando la separazione delle indagini sia il risultato di una scelta strategica del Pubblico ministero; in assenza di ciò, non opera la retrodatazione.
  • Per dimostrare la connessione qualificata occorre provare l'esistenza di un unico disegno criminoso o che i fatti della seconda ordinanza fossero già deducibili dagli atti al momento della prima ordinanza.
  • La provenienza delle notizie di reato da distinti organi di Polizia giudiziaria e l'emersione di accertamenti indipendenti sono elementi che rafforzano la tesi della autonomia dei procedimenti e ostano alla retrodatazione.
  • Il difensore ha l'onere di contestare specificamente e dimostrare, con riferimenti probatori concreti, la qualificazione della connessione o la strategia del Pubblico ministero; argomentazioni generiche o mera somiglianza degli illeciti non sono sufficienti.
  • In caso di rigetto del ricorso cautelare per queste ragioni il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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