L.R. Toscana 73/2008
Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana il raccordo tra Regione e professioni, istituisce la Commissione regionale dei soggetti professionali, riconosce associazioni e fondazioni rappresentative, promuove servizi consortili multidisciplinari e prevede un fondo di rotazione per giovani professionisti e progetti innovativi. Prevede anche un Osservatorio delle professioni e misure finanziarie, ma parte delle agevolazioni è legata a periodi ormai conclusi.
Sostegno all’innovazione delle attività professionali in Toscana
Sostegno all’innovazione delle attività professionali in Toscana
La legge disciplina, per il territorio della Toscana, i rapporti tra Regione e soggetti professionali, con l’obiettivo di valorizzare le attività intellettuali e favorirne innovazione, semplificazione e sviluppo. La disciplina riguarda sia professioni ordinistiche sia professioni regolamentate, prevedendo organi consultivi, riconoscimenti, strumenti di sostegno e interventi finanziari.
Finalità e ambito di intervento
La Regione Toscana si dota di uno strumento di raccordo con il sistema professionale per riconoscere le attività professionali come componente rilevante del tessuto economico e sociale regionale. La legge mira anche a tutelare gli utenti dei servizi professionali e a promuovere l’innovazione, la semplificazione amministrativa e forme di aggregazione tra professionisti, con particolare attenzione a donne, giovani e reti interdisciplinari.
Definizioni rilevanti
Ai fini della legge, rilevano in particolare:
- l’“attività professionale”, intesa come attività di lavoro indipendente a prestazione prevalentemente intellettuale;
- la “professione ordinistica”, cioè quella organizzata in ordini o collegi e assoggettata a requisiti abilitanti e iscrizione ad albo;
- la “professione regolamentata”, diversa da quella ordinistica e ricompresa nella disciplina statale sulle professioni non organizzate;
- l’“utente”, ossia il destinatario attuale o potenziale della prestazione;
- l’“associazione sindacale datoriale”, individuata tra quelle che sottoscrivono i contratti collettivi nazionali di lavoro.
Commissione regionale dei soggetti professionali
È istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale dei soggetti professionali, organo di consultazione della Giunta e del Consiglio regionale. La Commissione formula proposte ed esprime pareri su:
- atti di programmazione e proposte di leggi e regolamenti regionali connessi alle attività professionali;
- semplificazione delle procedure amministrative che coinvolgono professionisti e utenti;
- processi di innovazione delle attività professionali.
La Commissione può avvalersi del soggetto consortile multidisciplinare. Resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è presieduta dal Presidente della Giunta o dall’assessore competente; in assenza, la presidenza è assunta a rotazione da uno dei vicepresidenti.
Composizione e funzionamento della Commissione
La Commissione comprende rappresentanti delle associazioni, fondazioni o altre istituzioni private riconosciute e rappresentative, a livello regionale, delle professioni ordinistiche e regolamentate, oltre a tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni, fino a un massimo di 26 componenti per ciascuna delle prime due categorie.
L’avviso per individuare i componenti è adottato entro 60 giorni dall’insediamento della Giunta regionale. Se le richieste superano il numero massimo, l’ordine di priorità è dato da:
- maggior numero di professioni rappresentate;
- maggior numero di iscritti, con priorità ai soggetti presenti in forma organizzata in almeno tre province della Toscana.
Ogni soggetto designa un componente effettivo e uno supplente. La Commissione si integra con gli assessori competenti nelle materie trattate e può invitare responsabili di settori regionali, rappresentanti dei consumatori e utenti, rappresentanti dei lavoratori dipendenti degli studi professionali e soggetti del mondo economico. Nelle prime tre sedute approva il regolamento interno e nella prima seduta i rappresentanti delle professioni ordinistiche e regolamentate designano ciascuno un vicepresidente. Non sono previste indennità o rimborsi spese per i componenti.
La nomina della Commissione avviene dopo la designazione di almeno dodici componenti. In fase di prima applicazione, la Commissione in carica è stata prorogata fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della disposizione transitoria.
Riconoscimento di associazioni e fondazioni professionali
Per partecipare alla Commissione, le associazioni e fondazioni rappresentative di professionisti che esercitano attività prevalentemente intellettuali regolamentate devono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della normativa statale e regionale.
La struttura competente della Giunta verifica che tali soggetti:
- abbiano un programma autonomo di attività, anche integrato con quello nazionale;
- dispongano di regole trasparenti a tutela dei cittadini sui contenuti delle qualifiche professionali;
- abbiano un codice deontologico con norme di verifica e sanzione;
- prevedano un obbligo sanzionato di preventiva dichiarazione agli utenti sull’adozione o meno dell’assicurazione di responsabilità professionale;
- curino l’aggiornamento professionale annuale dei membri, anche mediante soggetti terzi, con modalità verificabili e sanzioni;
- rispettino la normativa in materia di protezione dei dati personali.
Le associazioni e fondazioni espressione di professioni ordinistiche operanti in Toscana possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica su richiesta, secondo la normativa vigente.
Promozione delle attività professionali e strumenti di conciliazione
La Regione promuove la partecipazione dei professionisti all’attuazione delle politiche nazionali ed europee. In tale ambito favorisce anche l’accesso di cittadini e imprese ai fondi europei e la soluzione delle controversie che derivano dall’attuazione delle politiche europee, mediante procedure conciliative gratuite e ricorso all’arbitrato.
Per queste controversie è istituita presso la Giunta regionale una sede per arbitrato e conciliazione quando sono parte soggetti o imprese richiedenti finanziamenti europei e l’amministrazione regionale o suoi soggetti dipendenti.
Le procedure conciliative e arbitrali sono volontarie e senza oneri per l’amministrazione regionale. Entro i sei mesi precedenti la fine del mandato, la Giunta valuta l’impatto delle attività promozionali e trasmette una relazione al Consiglio regionale. La Regione deve inoltre dare massima pubblicità al fondo di rotazione e alle misure di sostegno per giovani, donne e aggregazioni di giovani professionisti.
Soggetto consortile multidisciplinare
La Regione sostiene la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare, aperto alla partecipazione dei soggetti professionali interessati e promosso congiuntamente dalle associazioni di cui alla disciplina regionale, anche tramite organizzazioni di secondo livello.
Il soggetto consortile, di livello regionale, svolge funzioni formative, informative e operative a favore delle associazioni, delle fondazioni riconosciute e degli utenti, tra cui:
- servizi di agenzia formativa;
- interventi di informatizzazione e reti telematiche per scambio informativo ed erogazione di servizi;
- cooperazione con la Regione per l’aggiornamento delle qualifiche professionali;
- informazione sui mezzi di conciliazione nelle controversie tra prestatori e utenti;
- diffusione di buone pratiche e risultati di iniziative sperimentali;
- promozione delle attività professionali con informazione e supporto tecnico per programmi e attività dell’Unione europea, con particolare riguardo ai finanziamenti diretti e indiretti.
Il contributo regionale è assegnato tramite bando, selezionando la proposta progettuale con i migliori contenuti relativi ai servizi indicati. Se il soggetto consortile non viene costituito entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge per difetto di iniziativa dei soggetti interessati, le relative risorse sono destinate al fondo di rotazione.
Osservatorio delle professioni intellettuali
Presso IRPET è istituito l’Osservatorio delle professioni intellettuali in Toscana. Esso svolge monitoraggio, studio e ricerca sulle dinamiche del mercato delle professioni intellettuali nel territorio regionale e redige un rapporto nello stesso periodo di rilevazione nazionale ed europea.
L’Osservatorio riferisce annualmente a Giunta regionale, Consiglio regionale e Commissione, indicando l’andamento osservato e gli scenari di breve e medio periodo, al fine di supportare le scelte regionali su:
- orientamento dei giovani e offerta formativa;
- strutturazione dei comparti e dei cluster professionali;
- sostegno alle professioni intellettuali nei diversi ambiti applicativi.
Si avvale di un comitato tecnico composto dai dirigenti regionali competenti in materia di formazione e professioni e da componenti della Commissione individuati dal suo presidente. Obiettivi e linee di azione sono definiti annualmente nel programma delle attività istituzionali di IRPET. È prevista la gratuità della partecipazione al comitato e il coordinamento con gli osservatori regionali delle imprese e della ricerca e innovazione.
Fondo regionale di rotazione e agevolazioni finanziarie
È istituito un fondo regionale di rotazione per agevolazioni finanziarie a favore dei giovani professionisti e per interventi innovativi proposti da ordini, collegi e associazioni professionali, anche di secondo grado.
Il fondo garantisce in particolare:
- prestiti d’onore per praticanti, tirocinanti e appartenenti ad associazioni di professionisti prestatori d’opera intellettuale di età non superiore a 30 anni, per spese di acquisizione di strumenti informatici;
- prestiti a giovani sotto i 40 anni per le spese di avvio di nuovi studi professionali, con priorità ai progetti associati o intersettoriali tra giovani professionisti, all’acquisto di beni strumentali innovativi e tecnologie, e a progetti per la sicurezza dei locali.
Per l’anno 2018 erano previsti contributi in conto interessi sulle agevolazioni finanziarie. Il fondo finanzia inoltre progetti innovativi di ordini, collegi e associazioni, anche di secondo livello, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto consortile; tali progetti possono riguardare l’organizzazione interna, il cofinanziamento di quote di progetti europei o azioni innovative verso gli utenti.
L’attuazione degli interventi avviene con deliberazione della Giunta, in coerenza con la programmazione regionale e nei limiti del bilancio. Le modalità di funzionamento del fondo sono disciplinate da regolamento di attuazione nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.
Profili finanziari
La legge autorizza una spesa complessiva iniziale di 1.400.000 euro, destinata per:
- 400.000 euro al finanziamento del soggetto consortile multidisciplinare;
- 1.000.000 euro alla costituzione del fondo regionale di rotazione.
Sono inoltre previste specifiche coperture di bilancio per le variazioni correlate e, per l’anno 2018, 50.000 euro per la copertura dei contributi in conto interessi e delle spese di gestione connesse alle agevolazioni previste per quell’anno.
Efficacia e attualità della disciplina
La legge è ancora formalmente vigente, ma una parte rilevante della disciplina finanziaria e transitoria è legata a interventi, contributi e termini già scaduti. Restano tuttavia presenti strutture e strumenti potenzialmente applicabili nell’ordinamento regionale toscano, come la Commissione, l’Osservatorio e il fondo di rotazione, nei limiti delle successive modifiche e della programmazione finanziaria vigente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 30 dic 2008L.R. Toscana 71/2008
- Legge · 30 dic 2008L.R. Toscana 72/2008
- Legge · 24 dic 2008L.R. Toscana 68/2008
- Legge · 24 dic 2008L.R. Toscana 69/2008
- Legge · 24 dic 2008L.R. Toscana 70/2008
- Legge · 8 gen 2009L.R. Toscana 1/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →