Deliberazione n. 48 del 24/01/2024
Provvedimento del 24 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica tre provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Twitter International Company, Snapchat International II Limited, Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited. Le misure erano state disposte a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy relative a materiale audiovisivo o comunque digitale a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, del quale si temeva la diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso. L'intervento ha riguardato l'ingiunzione di adottare misure immediate per impedirne la diffusione e la prescrizione di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori.
Ratifica dei provvedimenti urgenti contro Twitter/X, Snapchat e Meta per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato tre provvedimenti urgenti adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Twitter International Company, Snapchat International II Limited, Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited. Il procedimento nasce da segnalazioni presentate dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, relativo alla possibile diffusione senza consenso di immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Origine del procedimento e base normativa
L'Autorità richiama l'art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito che lo riguarda possa essere inviato, consegnato, ceduto, pubblicato o diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che il Garante decida entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, secondo gli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del dirigente e misura adottata
Ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente competente ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 29, 30 e 31 del 15 gennaio 2024, dopo aver verificato la compatibilità delle segnalazioni con la disciplina richiamata. Con tali atti è stato:
- ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
- prescritto, per eventuale materiale acquisito in chiaro, l'obbligo di conservazione per 12 mesi a fini esclusivamente probatori, mediante misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati;
- previsto che tali misure fossero comunicate tempestivamente all'Autorità.
Ratifica da parte del Garante
Il Garante, preso atto delle note di trasmissione alle piattaforme e delle osservazioni eventualmente formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000, ha deliberato in data 24 gennaio 2024 di ratificare, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d'urgenza adottati il 15 gennaio 2024. Il provvedimento ha quindi confermato le misure dirette a impedire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l'eventuale conservazione a fini probatori.
Punti principali
Presupposto della segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
La persona interessata ha presentato tre segnalazioni all'Ufficio del Garante, rappresentando di rientrare in una delle ipotesi di c.d. revenge porn previste dall'art. 144-bis del Codice privacy e chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti delle piattaforme X, Snapchat e Instagram indicate nelle istanze.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità delle segnalazioni con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 29, 30 e 31 del 15 gennaio 2024.
Contenuto delle misure urgenti
Le determinazioni hanno ingiunto a Twitter International Company, Snapchat International II Limited, Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunitosi il 24 gennaio 2024, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati il 15 gennaio 2024 nei confronti delle società sopra indicate.
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