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Circolare

Circolare INAIL n. 15 del 20 marzo 2013

L. 92/2012 (c.d. Riforma lavoro) Art. 69 bis, d.lgs. 276/2003 partite Iva indicazioni operative. Obbligo assicurativo. Disciplina contributiva.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dell’art. 69-bis del d.lgs. 276/2003, introdotto dalla riforma del lavoro, per contrastare l’uso di partite IVA in regime di mono-committenza mediante presunzioni legali di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Vengono chiariti i presupposti della presunzione, le modalità di verifica, le esclusioni per le partite IVA genuine e gli effetti sulla qualificazione del rapporto, inclusi gli impatti sull’obbligo assicurativo Inail e sul premio. È inoltre indicato il regime transitorio per i rapporti già in essere e per le nuove collaborazioni.

Indicazioni operative su art. 69-bis d.lgs. 276/2003 per le partite IVA, obbligo assicurativo e disciplina contributiva

L. 92/2012 – art. 69-bis d.lgs. 276/2003: partite IVA, presunzione di collaborazione e obbligo assicurativo

La circolare fornisce indicazioni operative sull’applicazione dell’art. 69-bis del d.lgs. 276/2003, introdotto dalla riforma del lavoro per contrastare l’uso di partite IVA in mono-committenza. Il documento chiarisce quando il rapporto con il titolare di partita IVA si presume collaborazione coordinata e continuativa a progetto, quali sono gli effetti della presunzione, quali prestazioni restano escluse e come si coordinano tali regole con l’obbligo assicurativo Inail.

Finalità e quadro normativo

La disciplina nasce dalla L. 92/2012 e si inserisce nel più ampio quadro delle norme richiamate in premessa, tra cui il d.p.r. 633/1972, il d.lgs. 276/2003, il d.lgs. 38/2000 e le precedenti circolari ministeriali e Inail. L’obiettivo della riforma è impedire che prestazioni rese formalmente con partita IVA mascherino rapporti di collaborazione sostanzialmente continuativi e dipendenti dal committente.

Nozione di partita IVA e ambito applicativo

La circolare ricorda che la partita IVA è lo strumento fiscale tipico di imprese e lavoratori autonomi che svolgono un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Ai sensi dell’art. 35 del d.p.r. 633/1972, ne sono titolari coloro che esercitano impresa, arte o professione nel territorio dello Stato o vi hanno una stabile organizzazione. Viene però precisato che lo stesso strumento può essere usato anche da soggetti le cui prestazioni, sotto il profilo lavoristico, sono inquadrate come collaborazione coordinata e continuativa.

Presunzione di collaborazione coordinata e continuativa: presupposti

Il rapporto con il titolare di partita IVA si presume collaborazione coordinata e continuativa a progetto, salvo prova contraria del committente, quando ricorrono almeno due tra tre presupposti:

  • Durata della collaborazione: almeno 8 mesi annui, pari a 241 giorni anche non continuativi, per due anni consecutivi; la verifica si riferisce ai periodi 1° gennaio-31 dicembre degli anni 2013 e 2014.
  • Fatturato: almeno l’80% del ricavato in due anni solari consecutivi; si considerano solo i corrispettivi derivanti da prestazioni autonome fatturate nel biennio decorrente dal 18 luglio 2012.
  • Postazione fissa di lavoro: il collaboratore usufruisce di una postazione in locali nella disponibilità del committente.

La circolare precisa che i primi due requisiti sono verificabili solo a posteriori, una volta trascorsi i due anni richiesti; il terzo è verificabile subito, ma non è mai sufficiente da solo a far scattare la presunzione.

Presunzione relativa e modalità di verifica

La presunzione ha natura relativa: il committente può superarla dimostrando in concreto l’esistenza di un vero rapporto di lavoro autonomo. Il momento della verifica dipende dalla combinazione dei presupposti. Ad esempio, se si considera la postazione fissa insieme al fatturato superiore all’80%, la prima verifica non può avvenire prima del 18 luglio 2014; se invece si combinano durata e postazione fissa oppure durata e fatturato, la verifica non può avvenire prima del 2015, poiché il biennio rilevante è il 2013/2014.

Effetti della presunzione sul rapporto

Se ricorrono almeno due presupposti, il rapporto viene assoggettato alla disciplina del lavoro a progetto. In tal caso è necessario un progetto specifico, che costituisce elemento essenziale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La mancanza del progetto comporta la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto. In sintesi, la prestazione del titolare di partita IVA può essere ricondotta:

  • a una collaborazione coordinata e continuativa a progetto, se il progetto è presente;
  • a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, se il progetto manca.

Regime transitorio

Per i rapporti già in essere è previsto un regime transitorio: le nuove regole si applicano dal 18 luglio 2013, così da consentire l’adeguamento di professionisti e imprese. Per le nuove collaborazioni, invece, ossia i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della riforma, le disposizioni sono applicabili dal 18 luglio 2012.

Obbligo assicurativo e premio

Quando una prestazione autonoma viene ricondotta a collaborazione coordinata e continuativa a progetto, l’obbligo assicurativo Inail è assolto secondo le regole previste per i lavoratori parasubordinati, purché sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Il premio assicurativo segue le istruzioni già vigenti per tali lavoratori ed è:

  • ripartito per un terzo a carico del lavoratore e per due terzi a carico del committente;
  • calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta;
  • determinato sulle somme effettivamente erogate al collaboratore;
  • contenuto entro i limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite Inail.

Partite IVA genuine ed esclusioni dalla presunzione

La riforma non si applica alle prestazioni che, per caratteristiche professionali o per valore economico, risultano effettivamente autonome. La presunzione è esclusa quando la prestazione:

  • è connotata da competenze teoriche di grado elevato, acquisite attraverso significativi percorsi formativi, oppure da capacità tecnico-pratiche maturate con rilevanti esperienze;
  • è resa da un soggetto con reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale imponibile previdenziale; per il 2012 il reddito minimo annuo di riferimento è euro 18.662,50.

È inoltre esclusa la presunzione per le prestazioni rese nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale o ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi e stabilisce specifici requisiti e condizioni. La circolare precisa che l’esclusione opera solo per le prestazioni che costituiscono svolgimento dell’attività professionale per cui è richiesta l’iscrizione. Il decreto ministeriale 20 dicembre 2012 ha individuato le attività escluse e demanda agli organismi di certificazione monitoraggi periodici sugli incarichi professionali.

Chiusura operativa

La circolare, con gli allegati richiamati, fornisce dunque il quadro operativo per distinguere tra partite IVA genuine e rapporti che, per effetto della presunzione legale, devono essere trattati come collaborazioni coordinate e continuative a progetto o, in mancanza del progetto, come lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguenti riflessi anche in materia assicurativa Inail.

Punti principali

Finalità della disciplina e quadro di riferimento

La circolare si inserisce nel contesto della L. 92/2012, che ha introdotto l’art. 69-bis nel d.lgs. 276/2003 con l’obiettivo di contrastare il ricorso a prestazioni svolte da titolari di partita IVA in situazione di mono-committenza. La norma opera attraverso presunzioni legali che ricondicono il rapporto, in presenza di determinati indici, a una collaborazione coordinata e continuativa a progetto. La circolare richiama inoltre i chiarimenti ministeriali e il decreto ministeriale 20 dicembre 2012, che individua le attività professionali escluse dall’ambito della presunzione.

Nozione di partita IVA

La partita IVA è qualificata come strumento fiscale riservato alle imprese e ai lavoratori autonomi che si obbligano a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Ai sensi dell’art. 35 del d.p.r. 633/1972, ne sono titolari i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato o vi istituiscono una stabile organizzazione. La circolare precisa tuttavia che la partita IVA non è preclusa a soggetti che, sotto il profilo lavoristico, operino nell’ambito di collaborazioni coordinate e continuative, anch’esse riconducibili al lavoro autonomo.

Presunzione di collaborazione coordinata e continuativa: presupposti

Il rapporto con il titolare di partita IVA si presume collaborazione coordinata e continuativa a progetto, salvo prova contraria del committente, quando ricorrono almeno due dei tre presupposti previsti dalla norma. Il primo è la durata della collaborazione: almeno 8 mesi annui, pari a 241 giorni anche non continuativi, per due anni consecutivi, verificabili a decorrere dai periodi 1° gennaio-31 dicembre degli anni 2013 e 2014. Il secondo è il fatturato: almeno l’80% del ricavato in due anni solari consecutivi, considerando solo corrispettivi derivanti da prestazioni autonome fatturate nel biennio decorrente dal 18 luglio 2012. Il terzo è la postazione fissa di lavoro, che ricorre quando il collaboratore usufruisce di una postazione in locali nella disponibilità del committente; questo requisito può essere verificato subito, ma da solo non è sufficiente a far scattare la presunzione.

Operatività e tempi di verifica

La presunzione ha natura relativa, perché il committente può dimostrare la genuinità del rapporto autonomo e quindi escluderne l’applicazione. La circolare precisa che la verifica dei primi due presupposti può essere effettuata solo a posteriori, una volta maturati i due anni richiesti dalla legge. In base alla combinazione delle condizioni, la prima verifica può avvenire non prima del 18 luglio 2014 nel caso di postazione fissa e fatturato superiore all’80%, mentre se si considerano durata e postazione fissa oppure durata e fatturato, la verifica non può avvenire prima del 2015, in relazione al biennio 2013/2014.

Effetti della presunzione sul rapporto di lavoro

Se il collaboratore ricade in almeno due dei presupposti, il rapporto è ricondotto alla disciplina del lavoro a progetto. In tale ipotesi deve essere individuato uno specifico progetto, che costituisce elemento essenziale di validità della collaborazione; la sua mancanza comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto. In sintesi, una prestazione non qualificabile come lavoro autonomo occasionale si trasforma in collaborazione coordinata e continuativa a progetto se il progetto è presente, oppure in lavoro subordinato a tempo indeterminato se il progetto manca.

Regime transitorio

Per i rapporti già in essere, la circolare segnala un regime transitorio: le nuove regole si applicano dal 18 luglio 2013, così da consentire l’adeguamento di professionisti e imprese. Per le nuove collaborazioni, cioè i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della riforma, le disposizioni sono invece applicabili dal 18 luglio 2012.

Obbligo assicurativo e premio Inail

Quando una prestazione autonoma viene convertita in collaborazione coordinata e continuativa a progetto, l’obbligo assicurativo opera secondo le regole previste per i lavoratori parasubordinati, purché sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Il premio assicurativo è ripartito per un terzo a carico del lavoratore e per due terzi a carico del committente. Esso è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta sulle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per le rendite Inail.

Partite IVA genuine ed esclusioni dalla presunzione

La disciplina non si applica alle prestazioni che presentano determinati livelli di professionalità o un determinato valore economico. La presunzione è esclusa quando la prestazione: sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite tramite significativi percorsi formativi o da capacità tecnico-pratiche derivanti da rilevanti esperienze; sia svolta da un soggetto con reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale imponibile previdenziale (per il 2012, euro 18.662,50). Ulteriore esclusione opera per le attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a ordini, registri, albi, ruoli o elenchi professionali e prevede specifici requisiti e condizioni; l’esclusione riguarda però solo le prestazioni riconducibili all’attività professionale per cui è richiesta tale iscrizione. Il decreto ministeriale 20 dicembre 2012 ha individuato le attività escluse e prevede monitoraggi periodici sugli incarichi professionali.

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