Circolare INAIL n. 13 del 19 febbraio 2013
Collaborazione coordinata e continuativa a progetto a lla luce delle modifiche apportate agli artt.61 e segg. del d. lgs. 276/2003 dall’art. 1, commi 23-25 della legge 92 del 28 giugno 2012 (c.d. Riforma lavoro). Obbligo assicurativo. Aspetti retributivi e contributivi. Istruzioni al personale ispettivo. Prestazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’impatto della riforma del lavoro del 2012 sulla collaborazione coordinata e continuativa a progetto, chiarendo i requisiti di legittimità del progetto, le ipotesi di conversione in lavoro subordinato, il regime transitorio per i contratti in essere, le regole sul corrispettivo minimo e i riflessi in materia assicurativa e prestazioni Inail. Fornisce inoltre istruzioni operative al personale ispettivo per i controlli, con particolare attenzione ai casi di assenza del progetto o di svolgimento dell’attività con modalità analoghe a quelle dei dipendenti.
Collaborazione coordinata e continuativa a progetto: nuove regole su progetto, conversione, compenso, obbligo assicurativo, premio e prestazioni
Collaborazione coordinata e continuativa a progetto alla luce della riforma del lavoro
La circolare analizza gli effetti della legge n. 92/2012 sulla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, con particolare riguardo all’obbligo assicurativo Inail, alla base imponibile per il premio, alle conseguenze sanzionatorie e alle istruzioni operative per il personale ispettivo. L’intervento normativo è letto in continuità con la disciplina previgente, ma con un evidente rafforzamento dei requisiti di legittimità del progetto e dei presidi anti-elusivi.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama, tra gli altri, il d.P.R. n. 1124/1965, il d.lgs. n. 38/2000, il d.lgs. n. 276/2003 e la legge n. 92/2012, oltre a precedenti circolari ministeriali e Inail. Il riferimento centrale è la riforma introdotta dall’art. 1, commi 23-25, della legge n. 92/2012, che modifica gli artt. 61 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003 in materia di collaborazione a progetto.
Finalità della riforma e coordinamento con le istruzioni precedenti
La circolare evidenzia che la riforma mira a contrastare l’uso improprio della collaborazione coordinata e continuativa a progetto, restringendone l’ambito di applicazione. Le nuove disposizioni integrano e modificano le indicazioni già fornite con la circolare Inail n. 22/2004, imponendo una lettura uniforme sul territorio nazionale sia in materia di vigilanza sia ai fini assicurativi e retributivi.
Requisiti del progetto
Il rapporto di collaborazione deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente.
La circolare precisa che il progetto deve avere una propria autonomia di contenuti e obiettivi, pur potendo inserirsi in attività comprese nell’oggetto sociale dell’impresa. Inoltre, non può tradursi nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, definiti come attività svolte senza margini di autonomia, anche operativa, da parte del collaboratore. La contrattazione collettiva, se presente, può individuare tali compiti.
Viene richiamata anche una serie di attività che, secondo l’impostazione ministeriale, difficilmente si prestano a essere inquadrate in un genuino rapporto a progetto e che quindi tendono a essere ricondotte alla subordinazione, tra cui:
- addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
- addetti alle agenzie ippiche;
- addetti alle pulizie;
- autisti e autotrasportatori;
- baristi e camerieri;
- commessi e addetti alle vendite;
- custodi e portieri;
- estetiste e parrucchieri;
- facchini;
- istruttori di autoscuola;
- letturisti di contatori;
- magazzinieri;
- manutentori;
- muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
- piloti e assistenti di volo;
- prestatori di manodopera nel settore agricolo;
- addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
- addetti alla somministrazione di cibo e bevande;
- prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti inbound.
Presunzione assoluta di subordinazione per assenza del progetto
La legge n. 92/2012 ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003. La mancanza di uno specifico progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di instaurazione del rapporto.
La circolare chiarisce che la presunzione assoluta opera quando:
- nel contratto manca del tutto l’indicazione del progetto;
- il progetto si limita a riprodurre l’oggetto sociale dell’impresa.
In tali casi non è ammessa prova contraria del datore di lavoro e il rapporto va riqualificato come subordinato a tempo indeterminato.
Presunzione relativa di subordinazione per attività analoghe a quelle dei dipendenti
L’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, come modificato, prevede che anche le collaborazioni a progetto siano considerate subordinate, salvo prova contraria del committente, quando l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente.
La circolare sottolinea che si tratta di una presunzione relativa, applicabile retroattivamente dalla data di costituzione del rapporto, e superabile solo con prova contraria del committente. Restano escluse le prestazioni di elevata professionalità eventualmente individuate dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi.
Il giudice, in presenza di contestazione, può accertare la natura subordinata del rapporto e, se del caso, disporre la trasformazione nel rapporto di lavoro corrispondente alla tipologia negoziale effettivamente realizzata tra le parti. Il controllo giudiziale è però limitato all’esistenza del progetto e non può estendersi al merito delle scelte tecniche, organizzative o produttive del committente.
Regime transitorio
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di collaborazione stipulati dopo il 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012. Per le collaborazioni a progetto già in corso a tale data continuano ad applicarsi le regole previgenti fino alla scadenza contrattuale.
Corrispettivo nel contratto a progetto
La disciplina novellata ribadisce che il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, ma introduce un vincolo più rigoroso: esso non può essere inferiore ai minimi salariali applicati nel settore per mansioni equiparabili ai lavoratori subordinati, secondo i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
In mancanza di una contrattazione collettiva specifica, il corrispettivo non può essere inferiore, a parità di estensione temporale della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria per figure professionali con profilo di competenze ed esperienza analogo. La circolare precisa che per retribuzioni minime si intendono i minimi tabellari, e non l’intero complesso delle voci retributive previste dal contratto collettivo.
Obbligo assicurativo Inail
L’obbligo assicurativo per i collaboratori a progetto continua ad applicarsi secondo le regole previste per i lavoratori parasubordinati, sempre che sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La circolare collega espressamente l’obbligo assicurativo alle nuove regole sul progetto introdotte dalla riforma, ma conferma l’impianto già vigente per la categoria dei parasubordinati.
Premio assicurativo e base di calcolo
Per il calcolo del premio assicurativo si confermano le istruzioni già in vigore per i lavoratori parasubordinati. Il premio è:
- ripartito in misura di un terzo a carico del lavoratore;
- ripartito in misura di due terzi a carico del committente;
- calcolato applicando il tasso relativo all’attività svolta;
- determinato sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore;
- soggetto ai limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite Inail.
Istruzioni operative per il personale ispettivo
La circolare invita il personale ispettivo ad attenersi alle indicazioni ministeriali e ad applicare in modo uniforme i nuovi criteri nella fase di vigilanza. In sede di accertamento, il funzionario deve verificare in concreto la presenza di uno specifico progetto e la sua reale autonomia.
Se il contratto non reca un progetto specifico oppure se il progetto è una mera "clausola di stile" destinata a mascherare un rapporto diverso, il rapporto deve essere riqualificato come lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine. A tal fine il funzionario deve accertare:
- il collegamento funzionale del progetto a un determinato risultato finale;
- la sua autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente;
- la non coincidenza con l’oggetto sociale dell’impresa;
- l’assenza di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.
In relazione alla presunzione relativa di subordinazione, il personale ispettivo deve inoltre verificare se il collaboratore svolga l’attività in modo prevalente, continuativo e con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti, escludendo le prestazioni di elevata professionalità eventualmente previste dalla contrattazione collettiva.
Prestazioni Inail
Per quanto riguarda le prestazioni, la circolare conferma le istruzioni già fornite con la circolare Inail n. 22/2004. In linea generale, le prestazioni devono essere liquidate sul corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto, secondo i principi del d.P.R. n. 1124/1965 e del d.lgs. n. 38/2000.
In particolare:
- per la rendita diretta per danno patrimoniale e per la rendita ai superstiti, la base di calcolo è il corrispettivo effettivo, nel rispetto del minimale e del massimale di rendita;
- per l’indennità di temporanea, la base di calcolo è il corrispettivo effettivo anche se superiore al massimale, secondo quanto già chiarito dalla circolare ministeriale n. 2/2003.
Indicazione conclusiva
Nel complesso, la circolare definisce un quadro di maggior rigore per l’utilizzo della collaborazione a progetto, con effetti rilevanti sia sul piano della qualificazione del rapporto sia su quello assicurativo e contributivo. La corretta verifica del progetto, della sua autonomia e della coerenza con l’attività svolta diventa decisiva per evitare la riqualificazione in rapporto subordinato e le conseguenze connesse.
Punti principali
Nuova disciplina del lavoro a progetto
La riforma del lavoro interviene per limitare l’uso improprio delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, modificando gli artt. 61 e seguenti del d.lgs. 276/2003. La circolare recepisce anche i chiarimenti ministeriali e aggiorna le istruzioni precedenti, in particolare la circolare Inail n. 22/2004.
Requisiti del progetto
Il rapporto deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere collegato a un risultato finale, non può coincidere con la mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente e non può consistere in compiti meramente esecutivi o ripetitivi. Vengono inoltre indicate, a titolo esemplificativo, diverse attività difficilmente compatibili con un genuino rapporto a progetto, per le quali il rapporto tende a essere ricondotto alla subordinazione.
Conversione in rapporto subordinato
Se manca uno specifico progetto, opera una presunzione assoluta di subordinazione con trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine. Se il collaboratore svolge l’attività con modalità analoghe a quelle dei dipendenti del committente, opera invece una presunzione relativa di subordinazione, superabile solo con prova contraria del committente, salvo le prestazioni di elevata professionalità individuabili dai contratti collettivi.
Regime transitorio
Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati dopo il 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012. Alle collaborazioni a progetto già in corso a tale data continuano ad applicarsi le norme previgenti fino alla scadenza del contratto.
Corrispettivo minimo
Il compenso del collaboratore non può essere inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi applicati nel settore per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, si fa riferimento alle retribuzioni minime previste per figure professionali analoghe; per retribuzioni minime si intendono i minimi tabellari, non l’intero trattamento economico previsto dal contratto collettivo.
Obbligo assicurativo e premio
L’obbligo assicurativo continua ad applicarsi secondo le regole previste per i lavoratori parasubordinati, purché sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi per l’assicurazione Inail. Il premio è ripartito per un terzo a carico del lavoratore e per due terzi a carico del committente, e si calcola sull’ammontare delle somme effettivamente erogate, applicando il tasso dell’attività svolta e nel rispetto dei limiti minimo e massimo di rendita.
Istruzioni al personale ispettivo
In sede di vigilanza il personale deve verificare la reale sussistenza del progetto, la sua autonomia rispetto all’oggetto sociale e l’assenza di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. In mancanza di questi requisiti, il rapporto va riqualificato come subordinato a tempo indeterminato. Va inoltre accertato se l’attività è svolta con modalità analoghe a quelle dei dipendenti, ipotesi che comporta la presunzione relativa di subordinazione, salvo prova contraria del committente.
Prestazioni
Le prestazioni Inail continuano a essere liquidate sul corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto, secondo il Testo unico n. 1124/1965 e le istruzioni già fornite con la circolare Inail n. 22/2004. Per la rendita diretta per danno patrimoniale e per la rendita ai superstiti si applicano i limiti minimo e massimo di rendita; per l’indennità di temporanea si prende a base il corrispettivo effettivo anche se superiore al massimale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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