Cassazione Penale, Ordinanza n. 25778/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In appello, definito con rito de plano e con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., le parti avevano concordato una rideterminazione della pena in parziale riforma della decisione del G.i.p. del Tribunale di Rimini. L'imputato, nel ricorso per cassazione, lamentava l'omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla possibile applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali doglianze riguardavano motivi di appello rinunciati nell'accordo, poiché il concordato aveva limitato la cognizione del giudice di legittimità ai soli punti non oggetto di rinuncia, ossia al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandosi di impugnazione fondata su motivi non consentiti perché attinenti a punti della decisione coperti dalla rinuncia intervenuta nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza di appello resa a seguito di concordato tra le parti delimita il perimetro del sindacato successivo ai soli motivi non rinunciati.
Le doglianze sull'eventuale immediata declaratoria di cause di proscioglimento non sono deducibili in cassazione se investono punti coperti da rinuncia nell'accordo di appello.
La possibile causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere fatta valere in cassazione quando il relativo motivo di appello sia stato rinunciato nel concordato.
art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è dichiarato inammissibile de plano quando risulta proposto per motivi non consentiti.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di appello emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il controllo di legittimità è limitato ai soli capi o punti non oggetto di rinuncia.
- Sono inammissibili le censure che ripropongano motivi di appello espressamente rinunciati nell'accordo, anche se formulate come omessa motivazione su cause di proscioglimento o sulla particolare tenuità del fatto.
- Quando l'impugnazione è proposta su questioni escluse dal perimetro del concordato, il ricorso per cassazione è fondato su motivi non consentiti e va dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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