Cassazione Penale, Sentenza n. 13565/2025 del 08/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per (A) omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2011 e (B) occultamento delle scritture contabili: il ricorrente denunciava (i) violazione del diritto di difesa per mancata/notifica dei rinvii e acquisizione atti in sede di giudizio cartolare; (ii) inversione dell'onere della prova e uso di presunzioni tributarie per motivare la condanna relativamente al capo A; (iii) violazione del divieto di doppio giudizio (ne bis in idem) rispetto al capo B per precedenti condanne per bancarotta documentale; e (iv) dichiarazione di prescrizione di entrambi i reati.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. In particolare: (i) ha constatato che le notifiche (decreto emendato, verbali) erano regolarmente avvenute tramite raccomandata e PEC e che il processo d'appello si è svolto con rito cartolare, per cui la parte è stata messa in condizione di esercitare la difesa; nessuna nullità per mancata comunicazione è stata rilevata; (ii) non c'è stata inversione dell'onere della prova: la condanna sul capo A si è fondata su dichiarazioni del curatore e su accertamenti documentali dell'Agenzia delle Entrate che dimostravano il superamento della soglia di punibilità, non su mere presunzioni tributarie; (iii) non sussiste il divieto di doppio giudizio tra bancarotta documentale e il reato di occultamento delle scritture contabili, essendo le fattispecie in rapporto di specialità reciproca per diversità di oggetto materiale, soggetto attivo, dolo specifico ed effetto lesivo; (iv) la prescrizione non era maturata alla data della decisione per effetto delle particolari sospensioni (applicazione di art.17 comma 1-bis d.lgs.74/2000 e sospensione per irreperibilità ai sensi dell'art.159 c.p.), con computo che porta la prescrizione del capo A al 07/03/2025 e del capo B al 17/12/2026. Il ricorso è quindi rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5
Norma contestata per il reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA: applicata per qualificare il fatto (capo A) relativo all'anno 2011; la corte ha ritenuto che la prova documentale e le dichiarazioni del curatore dimostravano il superamento della soglia di punibilità.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10
Norma contestata per l'occultamento delle scritture contabili (capo B): applicata per giudicare la condotta di occultamento che impedisce la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.
Legge fallimentare - art. 216, comma 1, n. 2
Prevede il reato di bancarotta fraudolenta documentale: la corte ha ritenuto compatibile la pluralità di condanne poiché il reato di occultamento delle scritture è distinto e in rapporto di specialità reciproca.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 17, comma 1-bis
Norma rilevante ai fini del calcolo della prescrizione nei reati tributari: la sua applicazione, insieme ad altre sospensioni, ha impedito il maturare della prescrizione alla data della decisione.
codice penale - art. 159
Prevede la sospensione della prescrizione per irreperibilità dell'imputato; la sospensione dichiarata ha contribuito a dilatare i termini prescrizionali computati dalla corte.
Legge n. 176/2020 - art. 23
Norma che regola il rito cartolare in appello: la Corte ha rilevato che il procedimento si è svolto con il rito cartolare e le notifiche e facoltà di deposito memorie garantivano il diritto di difesa.
codice di procedura penale - art. 606, comma 1 (lett. b, c, e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazioni di norme sostanziali e procedurali): il ricorso dell'imputato è stato esaminato alla luce di tali censure e ritenuto infondato o generico.
disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1
Limita la forma della motivazione del ricorso per cassazione: il ricorrente ha esposto i motivi nei limiti richiesti ma le censure non sono state ritenute sufficienti.
codice di procedura penale - artt. 178, 179, 97
Norme processuali citate nella censura sulle notifiche e garanzie difensive: la Corte ha valutato che le formalità richieste erano state rispettate e che non sussisteva nullità.
Costituzione - artt. 24 e 111
Richiamate in tema di diritto di difesa e ragionevole durata del processo: la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa è stato rispettato nel procedimento d'appello cartolare.
Massime di principio
- In procedimenti con rito cartolare l'uso di notifiche via PEC e raccomandata può essere sufficiente a garantire il diritto di difesa; l'assenza personale dell'imputato non determina automaticamente nullità se è rappresentato e può depositare memorie.
- Le censure generiche di inversione dell'onere della prova o di utilizzo di 'presunzioni tributarie' devono indicare specifici profili decisivi; se la decisione di merito si fonda su dichiarazioni e accertamenti documentali, non si può parlare di inversione dell'onere senza prova concreta della carenza probatoria.
- Il ne bis in idem non opera automaticamente tra reati disciplinati in leggi diverse se sussistono differenze sostanziali di oggetto materiale, soggetto attivo, dolo specifico ed effetto lesivo; può coesistere condanna per bancarotta documentale e per occultamento di scritture quando le fattispecie sono diverse.
- La prescrizione dei reati va calcolata tenendo conto di tutte le sospensioni previste dalla legge (es. norme tributarie speciali e sospensione per irreperibilità): queste possono far maturare la prescrizione in data successiva alla decisione, impedendo l'annullamento per estinzione del reato.
- La Corte di legittimità può motivare per relationem quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi e hanno esaminato le censure con criteri omogenei; contestazioni meramente ripetitive o non specifiche sono spesso inammissibili o infondate.
- Per far valere una nullità per violazione del diritto di difesa è necessario dimostrare che la carenza di comunicazione ha effettivamente impedito l'esercizio di mezzi difensivi decisivi; la mera affermazione di mancata notifica senza prova documentale è insufficiente.
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