Cassazione Penale, Sentenza n. 37872/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro (10/07/2023, corretta il 12/02/2024) che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad Arzente (pena: 1 anno e 4 mesi) richiamando l'art. 168, primo comma, n. 2, c.p., sulla base del fatto che, dopo la concessione del beneficio, Arzente aveva riportato una condanna irrevocabile per fatto commesso anteriormente. La difesa sosteneva che la sentenza di condanna che aveva motivato la revoca era stata in realtà annullata (per effetto di accoglimento del ricorso di un coimputato) e che il Pubblico Ministero aveva disposto l'annullamento/revoca dell'ordine di esecuzione (provvedimento del 8/03/2022), con estensione degli effetti favorevoli anche ad Arzente; pertanto chiedeva l'annullamento dell'ordinanza di revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico: la parte non ha fornito allegazioni e prove che dimostrassero l'asserita annullamento della sentenza di condanna che aveva costituito il presupposto della revoca. Il provvedimento del P.M. del 8/03/2022 non risultava fondato sulle ragioni indicate nel ricorso e dal certificato del Casellario non emergevano elementi a sostegno della tesi difensiva. Perciò il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p. e richiamando il principio di diritto della Corte costituzionale n. 186/2000 sulla possibile responsabilità per colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.
Consente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena quando il condannato, dopo la concessione del beneficio, abbia riportato una condanna irrevocabile per un fatto commesso precedentemente; la Corte l'ha richiamato come fondamento giuridico della revoca operata dalla Corte d'appello.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Prevede i motivi di impugnazione in Cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e altre censure); la Corte ha ritenuto le censure generiche e non provate, con conseguente inammissibilità.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile o manifestamente infondata; applicato dalla Corte per sanzionare il ricorso ritenuto colposo.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata con riferimento al principio secondo cui non può essere esclusa la colpa nell'impugnazione priva di fondamento, giustificando la sanzione pecuniaria imposta al ricorrente.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p. richiede l'esistenza effettiva di una successiva condanna irrevocabile per fatto commesso anteriormente: in assenza di prova specifica dell'annullamento di tale condanna, il giudice dell'esecuzione può legittimamente revocare il beneficio.
- Chi impugna una revoca deve fornire documentazione chiara e diretta (sentenze di annullamento, certificati ufficiali del Casellario, provvedimenti giudiziari che esplicitino l'estensione degli effetti) per dimostrare che il presupposto giuridico della revoca è venuto meno.
- Un provvedimento del Pubblico Ministero che annulla un ordine di esecuzione o un provvedimento di cumulo non sostituisce automaticamente e in ogni caso l'annullamento della sentenza di condanna: l'efficacia e la motivazione del provvedimento devono risultare in modo compiuto e collegabile all'ipotesi difensiva.
- Ricorsi generici o privi di allegazioni probatorie precise rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni (spese e somme alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va quindi valutata con attenzione la fondatezza prima di proporre impugnazioni.
- Se l'annullamento di una sentenza è ottenuto per un coimputato, l'estensione degli effetti agli altri imputati non è automatica: occorre dimostrare il meccanismo di estensione (ragioni comuni di nullità, principi applicati dalla Corte) e produrre i provvedimenti che la riconoscono.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →