Cassazione Penale, Sentenza n. 37176/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza che aveva confermato la condanna in appello per duplice omicidio premeditato e reati connessi, deducendo violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva che andavano valutate positivamente la piena ammissione degli addebiti, le chiamate in correità fin dal primo grado, la richiesta di perdono alle famiglie delle vittime e l'avvio di un percorso di giustizia riparativa, nonché che l'esistenza di prove anche aliunde non precludeva il riconoscimento delle attenuanti
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la valutazione delle circostanze attenuanti generiche è giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. La sentenza impugnata è stata ritenuta correttamente motivata con richiamo a indici ostativi oggettivi (straordinaria gravità delle condotte, efferatezza delle modalità, ruolo di primo piano) e soggettivi (elevata e non comune capacità a delinquere), e ha chiarito il carattere recessivo degli altri elementi prospettati dal ricorrente. Conseguentemente il decreto: rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e rigetta la richiesta delle parti civili di rifusione delle spese del grado
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente in relazione al diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la norma in quanto il diniego era fondato su adeguata e non contraddittoria motivazione che valorizzava indici ostativi
La Corte richiama gli elementi indicati in tale articolo come parametri che il giudice del merito deve considerare nella valutazione delle attenuanti generiche; la motivazione impugnata ha dato conto degli elementi ritenuti preponderanti ai fini dell'esclusione
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso di cassazione
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiamato per motivare la trattazione del ricorso in forma scritta, ai sensi della normativa emergenziale/ordinamentale citata
Massime di principio
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è essenzialmente un giudizio di fatto del giudice di merito e, se adeguatamente motivato e non contraddittorio, è insindacabile in Cassazione
- La sola ammissione di responsabilità, le chiamate in correità o atti di ravvedimento/giustizia riparativa non impongono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche se sussistono indici oggettivi e soggettivi ostativi di particolare gravità
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario che gli elementi favorevoli emergano con sufficiente rilievo rispetto agli indici ostativi elencati dall'art. 133 c.p.; la mera esistenza di prove complementari non preclude la valutazione negativa del giudice
- In sede di cassazione chi impugna deve censurare la motivazione per vizio di diritto o per manifesta illogicità/contraddittorietà; una contestazione che si risolve in semplice rivalutazione di merito tende a essere rigettata
- Le parti civili non possono pretendere la rifusione delle spese di cassazione quando il procedimento abbia ad oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio e l'intervento non incida sugli interessi civili; le spese del grado sono poste, in caso di rigetto, a carico dell'appellante/ricorrente secondo le norme vigenti
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