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Interpello

Risposta n. 301 del 28/04/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che, trattandosi di errore non fraudolento e con IVA già assolta dai cessionari mediante reverse charge, non sia dovuto il versamento dell'IVA e che si applichi esclusivamente la sanzione fissa prevista dall'art. 6, comma 9-bis.2 (importo minimo indicato pari a 250 euro per ogni liquidazione errata).

Interpello su ravvedimento operoso per errata applicazione del meccanismo del reverse charge (art. 17 DPR 633/1972)

Il quesito

La società lussemburghese [DELTA] ha fatturato cessioni territorialmente rilevanti in Italia usando la partita IVA lussemburghese mentre i cessionari, non stabiliti in Italia, hanno assolta l'IVA con reverse charge. Come regolarizzare la posizione ai fini IVA per il periodo 2016-2020 con ravvedimento operoso e si applica l'art. 6, comma 9-bis.2 D.Lgs. 471/1997 (cioè nessun versamento IVA e sanzione fissa 250-10.000 euro)?

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che, salvo prova di frode, la fattispecie rientra nell'art. 6, comma 9-bis.2 D.Lgs. 471/1997: il cedente non è tenuto al versamento dell'IVA (già assolta dal cessionario con reverse charge) ma è punito con la sanzione fissa da 250 a 10.000 euro, dovuta per ciascuna liquidazione e per ogni committente; la sanzione è dovuta anche in ravvedimento e è dovuta solidalmente dal cessionario. L'Agenzia ricorda inoltre che, in realtà, il cedente avrebbe dovuto emettere fattura con la partita IVA italiana per cessioni a soggetti non stabiliti in Italia.

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