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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 180 del 27/03/2025

Provvedimento del 27 marzo 2025

Garante Privacy180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato un reclamo contro una testata giornalistica relativo alla permanenza online di un articolo su un’inchiesta penale riguardante il reclamante. Il reclamo è stato ritenuto infondato quanto alla richiesta di rimozione/diritto all’oblio, perché il procedimento penale risultava ancora pendente e la notizia era dunque ancora attuale e di interesse pubblico. Parallelamente, l’Autorità ha accertato due violazioni procedurali: il mancato riscontro all’istanza di cancellazione presentata dall’interessato e la mancata risposta tempestiva alla richiesta di informazioni del Garante, irrogando una sanzione complessiva di 6.000 euro e disponendo la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito istituzionale.

Corriere del Giorno 1947 Media Group s.c. arl sanzionato per mancato riscontro all’istanza di cancellazione e alla richiesta di informazioni del Garante, in un reclamo sul diritto all’oblio relativo a un articolo giornalistico su un’inchiesta penale

Corriere del Giorno 1947 Media Group s.c. arl: reclamo sul diritto all'oblio per articoli su un'inchiesta penale e sanzione per mancato riscontro istruttorio

Il Garante ha deciso sul reclamo presentato contro una testata giornalistica in relazione alla permanenza online di due articoli riguardanti un’inchiesta penale per presunte frodi fiscali. Da un lato, ha escluso che sussistessero i presupposti per imporre la rimozione degli articoli o vietare il trattamento; dall’altro, ha accertato violazioni procedurali nella gestione dell’istanza dell’interessato e nella collaborazione con l’Autorità, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria.

Fatti e origine del procedimento

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato nei confronti del Corriere del Giorno 1947 Media Group Soc. Coop. Arl. Il reclamante chiedeva al Garante di ordinare il soddisfacimento del proprio diritto all’oblio e di vietare il trattamento dei dati personali contenuti in due articoli pubblicati online sulla testata "Il Corriere del Giorno", relativi a un’inchiesta giudiziaria per associazione a delinquere finalizzata a una maxi frode fiscale.

L’interessato sosteneva che:

  • erano trascorsi circa sei anni dai fatti narrati, con conseguente venir meno dell’attualità della notizia;
  • gli articoli erano parziali e non aggiornati;
  • non vi era alcuna esigenza storiografica o ruolo pubblico del reclamante;
  • la vicenda descritta riguardava un gruppo di società e soggetti estranei, mentre il suo ruolo sarebbe stato marginale;
  • non aveva riportato condanne e non aveva subìto conseguenze disciplinari.

Istruttoria e contraddittorio

L’Ufficio ha chiesto alla società le proprie osservazioni con nota del 15 ottobre 2024. Non avendo ricevuto riscontro, ha avviato il procedimento per la presunta violazione degli artt. 12 GDPR e 157 Codice con nota del 5 dicembre 2024, rinnovando la richiesta di osservazioni.

La società ha poi sostenuto che:

  • il ritardo era dovuto a motivi di salute;
  • i dati erano stati trattati legittimamente, poiché l’interessato risultava indagato e poi imputato;
  • il reclamante non si era mai rivolto alla testata secondo le procedure previste;
  • non era stata prodotta documentazione giudiziaria attestante l’esito del procedimento penale.

Il reclamante ha replicato evidenziando di aver inviato prima una richiesta di esercizio del diritto all’oblio e di aver poi adito il Garante per il mancato riscontro; ha inoltre ribadito di non aver subito condanne.

Successivamente, su richiesta dell’Ufficio, l’interessato ha chiarito che il procedimento penale era ancora in fase dibattimentale e che i capi di imputazione sarebbero andati in prescrizione nel corso del 2025.

Valutazioni del Garante sul trattamento giornalistico

Il Garante ha richiamato la disciplina del trattamento per finalità giornalistiche, prevista dagli artt. 136 e ss. del Codice, e il principio di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 137 del Codice e all’art. 6 delle Regole deontologiche. Ha altresì richiamato l’art. 12 delle Regole deontologiche in relazione alle notizie su procedimenti penali.

L’Autorità ha ricordato il proprio orientamento secondo cui la pubblicazione di dati identificativi di persone coinvolte in procedimenti penali non è di per sé vietata, quando risponda a finalità di trasparenza e controllo sull’attività di giustizia e sia conforme ai limiti di essenzialità dell’informazione.

Nel caso concreto, ha rilevato che:

  • gli articoli riportavano il nominativo del reclamante quale soggetto coinvolto in un’inchiesta giudiziaria per gravi reati fiscali;
  • il procedimento penale a suo carico era ancora in corso e, secondo quanto dichiarato dallo stesso interessato, in fase dibattimentale;
  • la pendenza del procedimento rendeva la notizia ancora attuale e permaneva un interesse pubblico alla sua conoscenza.

Per tali ragioni, il reclamo è stato dichiarato infondato nella parte in cui chiedeva di imporre il soddisfacimento del diritto all’oblio e il divieto di trattamento dei dati contenuti negli articoli.

Violazione dell’art. 12 GDPR: mancata risposta alla richiesta di cancellazione

Diversamente, il Garante ha accertato che il reclamante aveva inoltrato al titolare del trattamento, in data 2 settembre 2024, una richiesta di cancellazione ai sensi dell’art. 17 GDPR. La società ha riconosciuto di aver ricevuto tale richiesta, ma non ha fornito riscontro entro il termine di un mese previsto dall’art. 12, parr. 3 e 4, GDPR, né ha spiegato adeguatamente l’omissione.

L’Autorità ha quindi ritenuto che la condotta integri una violazione dell’art. 12 GDPR, con riferimento al mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti dell’interessato.

Violazione dell’art. 157 Codice privacy: mancata collaborazione con il Garante

L’Autorità ha inoltre accertato la violazione dell’art. 157 del Codice. Tale norma consente al Garante di richiedere al titolare informazioni e documenti nell’esercizio dei propri compiti e la sua inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 166, comma 2, del Codice.

Nel caso concreto:

  • la richiesta di informazioni dell’Ufficio del 15 ottobre 2024 è rimasta senza riscontro nei termini;
  • la società ha risposto soltanto dopo la successiva comunicazione di avvio del procedimento;
  • la giustificazione basata su generici "motivi di salute" non è stata documentata ed è stata ritenuta non idonea a escludere la responsabilità.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Il Garante ha adottato ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 166, comma 7, Codice, 18 l. n. 689/1981 e 58, par. 2, lett. i), GDPR.

La quantificazione della sanzione ha tenuto conto:

  • del massimo edittale di euro 20.000.000 previsto dall’art. 83 GDPR;
  • della gravità della violazione dell’art. 12 GDPR, considerata anche la circostanza che il mancato riscontro riguardava un solo interessato;
  • dell’assenza di pregresse violazioni pertinenti;
  • per la violazione dell’art. 157 Codice, del livello di gravità ritenuto basso, anche perché la società aveva comunque risposto dopo la reiterazione della richiesta;
  • della natura della violazione, ricondotta dalla società a sopravvenuti motivi di salute.

Sono state così determinate:

  • euro 5.000 per la violazione dell’art. 12 GDPR;
  • euro 1.000 per la violazione dell’art. 157 Codice;
  • euro 6.000 complessivi.

Dispositivo, pubblicazione e opposizione

La società è stata ordinata a pagare euro 6.000 entro 30 giorni dalla notificazione, con la possibilità di definire la controversia pagando entro 30 giorni un importo pari alla metà della sanzione ai sensi dell’art. 166, comma 8, Codice. È stata inoltre disposta:

  • l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità;
  • la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante, quale sanzione accessoria, in ragione della tipologia delle violazioni, incidenti anche sull’esercizio dei diritti dell’interessato.

È infine indicata la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 Codice e dell’art. 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Oggetto del reclamo e richiesta dell’interessato

Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro il Corriere del Giorno 1947 Media Group Soc. Coop. Arl per due articoli online riguardanti un’inchiesta giudiziaria su presunte frodi fiscali. L’interessato chiedeva che fosse riconosciuto il diritto all’oblio e che fosse vietato il trattamento dei suoi dati personali contenuti negli articoli.

Valutazione sul diritto all’oblio e sull’attualità della notizia

Il Garante ha ritenuto infondata la richiesta di rimozione/divieto di trattamento. Ha osservato che il procedimento penale indicato negli articoli era ancora in corso, in fase dibattimentale, e che quindi la notizia conservava attualità e interesse pubblico. In materia giornalistica, l’Autorità richiama il principio di essenzialità dell’informazione e la liceità del trattamento senza consenso purché rispettoso dei diritti e della dignità della persona.

Violazione dell’art. 12 GDPR per mancato riscontro all’istanza di cancellazione

Dagli atti è emerso che l’interessato aveva presentato al titolare, il 2 settembre 2024, una richiesta di cancellazione ex art. 17 GDPR. La testata non aveva fornito alcun riscontro nei termini di cui all’art. 12, parr. 3 e 4, GDPR, né aveva offerto giustificazioni idonee. Il Garante ha quindi contestato la violazione dell’art. 12 GDPR per omessa risposta alla richiesta di esercizio dei diritti.

Violazione dell’art. 157 Codice privacy per mancata collaborazione con il Garante

L’Ufficio aveva chiesto informazioni alla società con nota del 15 ottobre 2024, ma non aveva ricevuto risposta nei termini. La società ha risposto solo successivamente, dopo l’avvio del procedimento ex art. 166, comma 5, Codice, invocando generici motivi di salute non documentati. Il Garante ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 157 Codice per mancata collaborazione istruttoria.

Sanzione, criteri di quantificazione e misure accessorie

Per le violazioni degli artt. 12 GDPR e 157 Codice è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 6.000 euro: 5.000 euro per la violazione dell’art. 12 e 1.000 euro per la violazione dell’art. 157. Nell’atto sono richiamati i criteri di cui all’art. 83, par. 2, GDPR, tra cui gravità, assenza di precedenti violazioni e natura della condotta, nonché i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatoattività giornalisticasanzioni gdprrapporto tra diritto all'oblio e cronacapubblica amministrazione

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