Cassazione Civile, Ordinanza n. 12898/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia non riguarda il merito tributario, ma la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza di cassazione n. 20024/2023. La precedente decisione aveva accolto il ricorso principale della società, rigettato il ricorso incidentale dell'Amministrazione e deciso nel merito favorevolmente alla contribuente. Tuttavia, nell'intestazione e nel corpo dell'ordinanza era stata indicata come controparte "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli" anziché "Agenzia delle Entrate". La società ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, notificato alla controparte, chiedendo l'emenda dell'ordinanza ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. e dell'art. 391-bis c.p.c. La Corte ha verificato che la parte effettivamente presente negli atti era l'Agenzia delle Entrate e che la dicitura errata era meramente materiale.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nell'intestazione e nel corpo dell'ordinanza n. 20024/2023, le parole "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli" fossero sostituite con "Agenzia delle Entrate". Ha inoltre dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio e dell'applicabilità del procedimento di correzione anche davanti alla Cassazione. Non risultano statuizioni ulteriori di merito sul rapporto tributario originario.
Norme richiamate
consente la correzione degli errori materiali o di calcolo contenuti nel provvedimento giudiziario.
regola il procedimento di correzione dell'errore materiale.
il ricorso per correzione può essere proposto dalla parte interessata e la correzione può anche essere rilevata d'ufficio dalla Corte; il procedimento è applicabile anche davanti alla Cassazione.
richiamato per l'osservanza delle disposizioni sul contraddittorio quando viene depositato un ricorso per correzione.
art. 3, comma 28, d.lgs. n. 149/2022
ha riformato l'art. 391-bis c.p.c. nell'ambito della riforma Cartabia.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022
norma transitoria che rende applicabile la disciplina riformata al processo in questione, poiché al 1.1.2023 non era ancora stata fissata l'adunanza camerale.
art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016
ha introdotto nel testo dell'art. 391-bis c.p.c. la possibilità di correzione rilevata d'ufficio dalla Corte.
ha convertito il d.l. n. 168/2016, confermando la modifica dell'art. 391-bis c.p.c.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, quando consista nell'indicazione inesatta della parte processuale, è correggibile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. anche mediante ricorso della parte interessata.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è applicabile anche davanti alla Corte di cassazione ed è disciplinato dall'art. 391-bis c.p.c., che consente tanto l'iniziativa di parte quanto il rilievo d'ufficio.
- Quando la correzione è chiesta con ricorso, deve essere instaurato il contraddittorio con la controparte secondo le regole del giudizio di legittimità.
- La correzione riguarda esclusivamente la rettifica di dati meramente materiali o di calcolo e non incide sulla decisione di merito già resa.
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