L.R. Molise 33/2008
Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Molise, requisiti strutturali, gestionali e sanitari delle piscine ad uso natatorio, controlli interni ed esterni, personale, regolamento interno e sanzioni. Le norme si applicano solo alle piscine di determinate categorie e classi; l’efficacia sostanziale decorre dall’entrata in vigore del regolamento regionale attuativo, previsto entro 180 giorni. Sono previste norme transitorie per l’adeguamento delle piscine esistenti entro tre anni.
Disciplina igienico-sanitaria delle piscine ad uso natatorio in Molise
Disciplina igienico-sanitaria delle piscine ad uso natatorio
La legge regionale Molise n. 33/2008 definisce i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali delle piscine pubbliche e private ad uso natatorio, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei bagnanti e del personale addetto. La disciplina opera però solo per specifiche categorie di piscine e, in concreto, si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale attuativo.
Ambito di applicazione e piscine escluse
La legge si applica esclusivamente alle piscine classificate:
- nella categoria A, classi A/1, A/2, A/3 e A/4;
- nella categoria B, classe B/1.
Restano escluse:
- le piscine della categoria B, classe B/2;
- le piscine della categoria C.
Sono inoltre considerate le tipologie di vasche a), b), c), d), e) ed f). La legge non si estende quindi a tutte le piscine in senso generale, ma solo a quelle ricadenti nelle classificazioni indicate.
Definizioni e classificazione delle piscine
Ai fini della legge, la piscina è un complesso attrezzato per la balneazione con uno o più bacini artificiali destinati ad attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche.
Il complesso comprende cinque sezioni essenziali:
- sezione vasche;
- sezione servizi;
- sezione impianti tecnici;
- sezione pubblico;
- sezione attività complementari.
Le piscine sono classificate in base a destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, e tipo di utilizzazione. La categoria A riguarda piscine pubbliche o private destinate a utenza pubblica, con quattro classi:
- A/1: piscine pubbliche o private aperte al pubblico;
- A/2: piscine ad uso collettivo in strutture ricettive o collettive, riservate agli alloggiati, ospiti, studenti, clienti o soci;
- A/3: impianti finalizzati al gioco acquatico;
- A/4: strutture complesse con piscine rientranti in più classi.
La categoria B riguarda piscine condominiali o di pertinenza di abitazioni private, riservate agli abitanti dell’edificio o complesso residenziale. Essa si divide in:
- B/1: edifici o complessi con più di quattro unità abitative;
- B/2: edifici o complessi con non più di quattro unità abitative.
La categoria C comprende piscine ad usi speciali collocate in strutture di cura, riabilitazione e termali.
Sotto il profilo strutturale, le piscine possono essere:
- scoperte;
- coperte;
- di tipo misto;
- di tipo convertibile.
Tipologie di vasche
La norma distingue diverse tipologie di vasche in base all’uso:
- agonistiche, per nuoto e addestramento;
- per tuffi e attività subacquee;
- ricreative;
- per bambini, con profondità massima di 60 cm;
- polifunzionali;
- ricreative attrezzate;
- per usi riabilitativi;
- per usi curativi e termali.
Per le vasche agonistiche e per tuffi è richiesto il rispetto delle norme FIN e FINA. Le vasche riabilitative e curative/termali sono destinate ad attività sotto controllo sanitario specialistico.
Parere igienico-sanitario e avvio dell’attività
Per la costruzione di nuovi impianti natatori e per la ristrutturazione o l’ampliamento di impianti esistenti che comportino variazioni distributive o funzionali è necessario acquisire il preventivo parere igienico-sanitario dell’A.S.Re.M. competente.
L’inizio dell’attività è subordinato a comunicazione all’A.S.Re.M. nei casi di:
- nuove piscine di classe A/1 e A/4, per l’acquisizione del parere igienico-sanitario successivo alla realizzazione dell’impianto;
- piscine di classe A/2, A/3 e B/1.
Per le attività stagionali è prevista una comunicazione periodica almeno trenta giorni prima dell’attivazione, con indicazione di riapertura, eventuali variazioni impiantistiche o del responsabile e chiusura della struttura in caso di interruzione dell’attività.
Organizzazione del personale e responsabilità
Il titolare dell’impianto deve nominare un responsabile della piscina, oppure dichiarare di assumere personalmente tale funzione. Il responsabile garantisce:
- il corretto funzionamento gestionale, organizzativo e tecnico;
- il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali;
- la corretta esecuzione dell’autocontrollo;
- la pulizia giornaliera dell’intero complesso.
Per le piscine di classe B/1 il responsabile è, di regola, l’amministratore del condominio, salvo diversa designazione; in mancanza, rispondono i proprietari.
Il responsabile individua inoltre:
- l’assistente bagnanti;
- l’addetto agli impianti tecnologici.
L’assistente bagnanti, abilitato secondo i titoli indicati dalla legge, svolge servizio di salvataggio e primo soccorso e vigila sulla sicurezza in vasca e nelle aree perimetrali. La sua presenza è obbligatoria durante tutto l’orario di funzionamento della piscina con bagnanti, salvo il caso delle piscine B/1.
L’addetto agli impianti tecnologici cura il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali; tale funzione può essere affidata anche a ditte esterne qualificate.
Requisiti strutturali e accessibilità
I requisiti strutturali delle parti essenziali del complesso devono assicurare che:
- la potenzialità degli impianti di trattamento dell’acqua sia adeguata al volume delle vasche e al carico inquinante;
- l’attività natatoria si svolga in condizioni di sicurezza e sorveglianza;
- spogliatoi, docce, servizi igienici, aree accessorie e di disimpegno siano fruibili e pulibili con regolarità e con minimo rischio;
- localizzazione, installazione e gestione degli impianti garantiscano sicurezza e facile accessibilità;
- sia assicurata la fruibilità per i portatori di handicap, secondo la normativa vigente.
Controlli interni, controlli esterni e poteri dell’A.S.Re.M.
La disciplina distingue tra controlli interni, affidati al responsabile della piscina, e controlli esterni, di competenza dell’A.S.Re.M.
I controlli interni si svolgono tramite protocolli di gestione e autocontrollo. Il responsabile deve redigere un documento di valutazione del rischio che consideri tutte le fasi critiche dell’attività, e mantenere a disposizione dell’autorità di controllo la documentazione prevista dal regolamento regionale. La documentazione dei controlli va conservata per due anni. Se dai controlli emergono valori fuori limite, il responsabile deve ripristinare le condizioni ottimali; se ciò non è possibile tempestivamente, deve informare l’A.S.Re.M. entro 48 ore.
I controlli esterni e i relativi prelievi sono effettuati dall’A.S.Re.M. secondo modalità e frequenza stabilite dal regolamento regionale, in base alla tipologia dell’impianto. Se vengono accertate non conformità, l’A.S.Re.M. può imporre prescrizioni con termine per l’adeguamento. In caso di inadempienza può disporre la chiusura, anche temporanea, dell’impianto. Può inoltre disporre la chiusura temporanea immediata in presenza di grave rischio per la salute degli utenti, comunicandolo al Comune competente.
Per le piscine della categoria A restano fermi anche i controlli delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Regolamento interno e numero massimo di utenti
Il responsabile della piscina deve adottare un regolamento interno che disciplini il rapporto con gli utenti sotto il profilo igienico-sanitario. Il regolamento deve indicare, tra l’altro:
- le regole comportamentali e di igiene personale;
- il numero massimo di frequentatori e di bagnanti.
Il regolamento deve conformarsi alle disposizioni tecniche di sicurezza stabilite dal regolamento regionale attuativo.
Gli utenti sono distinti in:
- frequentatori, cioè gli utenti presenti all’interno dell’impianto;
- bagnanti, cioè gli utenti presenti nella sezione vasche.
Il numero massimo ammissibile di frequentatori e bagnanti è rimesso al regolamento regionale, in relazione alle diverse categorie di piscine.
Regolamento regionale attuativo
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Regione deve adottare un regolamento per disciplinare in modo unitario:
- requisiti strutturali, gestionali e tecnici degli impianti, compreso il limite massimo di utenti;
- requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque;
- ulteriori requisiti igienico-ambientali su sostanze per il trattamento dell’acqua, punti di prelievo, condizioni termo-igrometriche, di ventilazione, illuminazione e acustica;
- modalità di comunicazione di inizio attività;
- modalità, criteri e documentazione per i controlli interni;
- modalità e criteri per i controlli esterni;
- materiali e attrezzature per il primo soccorso;
- contenuti tecnici del regolamento interno;
- deroghe per situazioni specifiche.
Sanzioni amministrative e provvedimenti conseguenti
Le funzioni sanzionatorie sono esercitate dai Comuni sulla base dell’accertamento effettuato dall’A.S.Re.M., ferme le competenze degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Per quanto non previsto, si applica la legge n. 689/1981.
Le principali sanzioni riguardano:
- violazione delle comunicazioni periodiche: da 500 a 2.000 euro;
- mancanza di nomina del responsabile o delle figure richieste: da 500 a 1.500 euro, con immediata chiusura dell’impianto;
- violazione dei compiti del responsabile: da 500 a 3.000 euro;
- violazione dei requisiti strutturali: da 500 a 3.000 euro;
- mancata redazione del documento di valutazione del rischio: da 1.000 a 3.000 euro, con chiusura fino alla redazione;
- mancanza degli ulteriori documenti di autocontrollo: da 500 a 2.000 euro;
- superamento del numero massimo di utenti: da 500 a 2.400 euro, con chiusura dell’attività balneare fino a cinque giorni;
- violazione dei requisiti dell’acqua: da 500 a 2.400 euro, con chiusura dell’attività balneare fino al ripristino;
- violazione dei requisiti igienico-ambientali sulle sostanze di trattamento: da 500 a 2.400 euro;
- violazione dei requisiti termo-igrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici: da 300 a 1.000 euro;
- mancata adozione del regolamento interno: da 300 a 1.000 euro;
- mancanza dei materiali e attrezzature di primo soccorso: da 300 a 1.000 euro.
La recidiva comporta la sanzione in misura non inferiore alla metà del massimo e la chiusura dell’attività balneare fino al ripristino delle condizioni di legge e regolamento. Restano salvi i provvedimenti contingibili e urgenti dell’autorità sanitaria a tutela della salute pubblica.
Regime transitorio, abrogazioni ed efficacia
I proprietari e i responsabili delle piscine esistenti devono adeguare gli impianti alle prescrizioni sui requisiti strutturali entro tre anni dall’entrata in vigore della legge.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale attuativo sono abrogate tutte le norme regionali incompatibili.
Le disposizioni della legge si applicano solo dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 15. Di conseguenza, l’effettiva operatività della disciplina è subordinata all’adozione di tale regolamento.
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