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Legge

L.R. Molise 34/2008

Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, ad oggetto: "Riordino del Servizio sanitario regionale"

Normativa regionaleL.R. Molise 34/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina del Servizio sanitario regionale molisano, rafforzando il ruolo dell’A.S.Re.M. come azienda unica regionale, ridefinendo distretti, presidi ospedalieri, contabilità, atto aziendale e organismi consultivi. Prevede il passaggio delle funzioni delle ex zone alla A.S.Re.M. dal 1° gennaio 2009 e contiene disposizioni sul Piano sanitario regionale e una norma transitoria per strutture in aree montane e cratere sismico.

Modifiche al riordino del Servizio sanitario regionale del Molise

Modifiche al riordino del Servizio sanitario regionale del Molise

La legge interviene sulla legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, riorganizzando l’assetto del Servizio sanitario regionale del Molise attorno all’A.S.Re.M., azienda sanitaria regionale unica competente sull’intero territorio regionale. Il provvedimento disciplina inoltre contabilità, atto aziendale, distretti, conferenza dei sindaci, rapporti con le strutture ospedaliere e raccordo con il Piano sanitario regionale.

Assetto territoriale e ruolo dell’A.S.Re.M.

La Regione assicura i livelli di assistenza tramite l’Azienda sanitaria regionale del Molise (A.S.Re.M.), che corrisponde all’intero territorio regionale. L’azienda opera attraverso i propri servizi e presidi e, nei limiti dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, attraverso soggetti erogatori accreditati operanti nel Molise, di rilievo nazionale e regionale.

L’A.S.Re.M., con sede legale in Campobasso e dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, è titolare delle principali funzioni di programmazione, organizzazione, coordinamento e gestione del sistema sanitario regionale. In particolare:

  • definisce e persegue gli obiettivi di salute secondo la programmazione regionale e aziendale;
  • programma l’organizzazione e l’uso delle risorse strumentali e umane;
  • coordina i livelli assistenziali ospedaliero, distrettuale e di prevenzione;
  • rileva e valuta la domanda socio-sanitaria e il grado di soddisfacimento;
  • distribuisce e controlla l’uso delle risorse assegnate;
  • integra, sul piano programmatorio e attuativo, servizi sanitari e sociali;
  • gestisce i rapporti informativi e di collaborazione con la Conferenza dei Sindaci;
  • negozia con le organizzazioni sindacali sulla base di indirizzi aziendali.

Distretti e presidi ospedalieri

L’A.S.Re.M. è articolata in distretti che comprendono gli stabilimenti ospedalieri e i presidi ospedalieri, entrambi a gestione diretta. I distretti svolgono compiti limitati alle attività territoriali, mentre l’attività ospedaliera costituisce un livello assistenziale separato e fa capo direttamente all’A.S.Re.M.

I distretti sono il livello in cui si realizza l’integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali. Il loro numero è stabilito dal Piano sanitario regionale, mentre le dimensioni sono definite dall’atto aziendale. Sono qualificati come strutture complesse, incaricate di organizzare e gestire i servizi territoriali in funzione dei bisogni di salute dei cittadini e di controllare la qualità degli interventi e l’uso appropriato delle risorse.

Il direttore del distretto è nominato dal direttore generale dell’A.S.Re.M. e deve essere scelto:

  • tra il personale dirigente dell’azienda con specifica esperienza nei servizi territoriali; oppure
  • tra il personale medico convenzionato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 229/1999 da almeno dieci anni, con congelamento del corrispondente posto della dirigenza sanitaria.

Il presidio ospedaliero, dotato di autonomia gestionale, assicura prestazioni specialistiche, di ricovero e ambulatoriali secondo le caratteristiche qualitative previste dalla programmazione regionale.

Contabilità e assunzione delle obbligazioni delle disciolte zone

Il direttore generale dell’A.S.Re.M. deve adottare i provvedimenti amministrativi e finanziari necessari per adeguare il sistema contabile e superare le contabilità zonali. Tutte le obbligazioni, di qualsiasi natura, già facenti capo alle disciolte zone sono assunte dalla A.S.Re.M.

Atto aziendale e organizzazione interna

L’A.S.Re.M. disciplina organizzazione e funzionamento mediante atto aziendale di diritto privato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992.

Il direttore generale deve elaborare la proposta di atto aziendale entro novanta giorni, sulla base degli indirizzi e dei criteri della Giunta regionale e nel rispetto dei principi e obiettivi fissati dal Consiglio regionale. L’atto è poi approvato dalla Giunta regionale.

L’atto aziendale deve definire:

  • l’assetto organizzativo dell’A.S.Re.M. per assicurare l’esercizio unitario di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
  • il raccordo con gli altri soggetti erogatori pubblici e privati;
  • le funzioni accentrate a livello aziendale;
  • le funzioni decentrate a livello locale;
  • l’organizzazione delle funzioni amministrative, anche decentrate per settori dipartimentali;
  • le strutture operative con autonomia gestionale o tecnico-professionale soggette a rendicontazione analitica.

La Giunta regionale, nel definire i principi e criteri direttivi per l’atto aziendale, deve prevedere:

  • l’esercizio delle funzioni di programmazione e controllo;
  • la costituzione dei dipartimenti;
  • la gestione accentrata delle attività amministrative, comprese quelle di acquisizione dei fattori produttivi;
  • un’unica contabilità generale;
  • una contabilità analitica, in aggiunta alla contabilità generale, articolata per distretti e presidi ospedalieri;
  • l’organizzazione dei presidi ospedalieri;
  • eventuali ulteriori requisiti per la nomina dei direttori di distretto;
  • il compenso del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
  • le ulteriori disposizioni organizzative, di coordinamento, controllo e finanziarie;
  • il coordinamento delle attività dei servizi territoriali e ospedalieri delle disciolte zone con la A.S.Re.M.

Dipartimenti

L’organizzazione e l’articolazione dipartimentale sono demandate all’atto aziendale e devono essere conformi al Piano sanitario regionale.

Conferenza dei Sindaci e organismi consultivi

La Conferenza dei Sindaci, prevista dalla legge regionale 14 maggio 1997, n. 11, svolge compiti consultivi nel settore dell’integrazione tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali.

Sono inoltre aggiornati i componenti della relativa disciplina, con la sostituzione del riferimento alle “zone” e con l’inserimento tra i partecipanti del Presidente del Tribunale dei diritti del malato e di tre rappresentanti designati da formazioni sociali private regionali senza scopo di lucro operanti nell’assistenza sociale e sanitaria.

È inoltre ridotto da novanta a trenta giorni il termine per alcuni adempimenti previsti dall’articolo 7 della legge regionale n. 9/2005.

Rapporti con il Piano sanitario regionale e con le strutture ospedaliere universitarie

Sono abrogate le disposizioni dell’articolo 13 della legge regionale n. 9/2005 relative alla precedente disciplina, mentre resta fermo che, per le strutture presenti nel territorio, si applicano le specifiche modalità del d.lgs. n. 517/1999. Inoltre, la denominazione “Azienda Ospedaliera Policlinico (AOP)” è sostituita da “Azienda ospedaliero-universitaria”.

La legge richiama e conferma il Piano sanitario regionale approvato con deliberazione consiliare 9 luglio 2008, n. 190. Gli ambiti territoriali dei distretti sanitari sono definiti dall’atto aziendale, su direttiva della Giunta regionale e sentita la competente Commissione consiliare. La Giunta regionale è competente ad approvare gli interventi di attuazione del Piano sanitario e del Programma operativo di rientro prescritti o trasmessi dal Tavolo tecnico ministeriale ai sensi della legge n. 311/2004.

Passaggio delle funzioni delle ex zone e decorrenza

La Giunta regionale deve adottare i provvedimenti necessari per trasferire alla A.S.Re.M. tutte le funzioni delle disciolte zone e per assicurare il coordinamento delle funzioni aziendali sul territorio, tenendo conto delle politiche regionali sulla montagna e della legge regionale 16 aprile 2003, n. 15.

Gli effetti della soppressione delle zone territoriali decorrono dal 1° gennaio 2009.

Norma transitoria per aree montane e cratere sismico

Per gli stabilimenti ospedalieri e i poliambulatori ubicati nelle zone montane e nell’area del cratere sismico è prevista la possibilità di ottenere budget maggiorati, in ragione delle particolari caratteristiche geografiche e socio-economiche.

Valutazione di attualità

La disciplina è in larga parte superata nella sua funzione originaria di riordino e soppressione delle zone territoriali, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2009. Permangono tuttavia riferimenti utili per la ricostruzione dell’assetto organizzativo dell’A.S.Re.M., del Piano sanitario regionale e delle regole transitorie per alcune aree territoriali della Regione Molise.

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