L.R. Molise 30/2008
Istituzione del Parco storico regionale agricolo dell'olivo di Venafro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Molise il Parco storico regionale agricolo dell'olivo di Venafro e il relativo ente di gestione, con perimetro provvisorio nel Comune di Venafro. Disciplina finalità, strumenti di pianificazione, divieti di tutela, censimento degli olivi monumentali, vivaio, personale, vigilanza, sanzioni e finanziamento regionale; prevede contributi anche per gli esercizi 2026-2028.
Istituzione del Parco storico regionale agricolo dell'olivo di Venafro
Istituzione e finalità del Parco storico dell’olivo di Venafro
La legge istituisce nella Regione Molise il Parco storico regionale agricolo dell’olivo di Venafro, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare un’area a forte caratterizzazione agricola, paesaggistica e storico-culturale. La disciplina mira soprattutto alla conservazione degli oliveti, del patrimonio genetico locale e del paesaggio rurale di Venafro.
Le finalità comprendono:
- conservazione e riqualificazione dell’ambiente naturale, degli oliveti e del paesaggio;
- tutela delle emergenze geologiche, storico-archeologiche e dei terrazzamenti pedemontani;
- salvaguardia del patrimonio genetico dell’Olivo di Venafro e delle piante vetuste;
- uso corretto del territorio per fini scientifici, didattici, culturali, sociali e ricreativi;
- valorizzazione dell’identità storica della coltivazione dell’Olivo di Venafro;
- promozione dell’olio prodotto nell’area, anche tramite disciplinari di raccolta e produzione in raccordo con la Sala Panel e con gli agricoltori.
L’Ente parco può inoltre concedere, con specifiche convenzioni, l’uso del nome e del logo del Parco a servizi e prodotti locali che rispettino requisiti di qualità e le finalità istitutive. L’ente realizza e gestisce opere sentieristiche, didattiche ed espositive, promuove la coltivazione biologica e la lotta integrata, cura attività di divulgazione e sostiene studi storici e naturalistici legati all’olivo e al territorio.
Ente di gestione, perimetro e organi
È istituito l’Ente parco storico regionale agricolo dell’olivo di Venafro, secondo il modello delle aree naturali protette regionale. Il perimetro è inizialmente provvisorio ed è individuato nella cartografia allegata, nel territorio del Comune di Venafro; la perimetrazione e la zonizzazione definitive saranno definite con il Piano territoriale del Parco. Nel perimetro deve comunque rientrare la maggior parte degli oliveti di vecchio impianto da salvaguardare.
Gli organi dell’Ente sono:
- il Presidente del Consiglio direttivo, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
- il Consiglio direttivo, composto da tre membri esperti in materia agricolo-ambientale nominati dal Consiglio regionale;
- il Revisore dei conti, nominato dal Consiglio regionale.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Ente, coordina l’attività e può adottare provvedimenti urgenti e indifferibili, da sottoporre a ratifica. Il Consiglio direttivo delibera sugli indirizzi generali e sui bilanci, propone lo statuto, adotta regolamento, Piano territoriale e Programma di sviluppo. Il Revisore vigila sulla regolarità contabile e finanziaria, redige relazioni su bilancio e conto consuntivo e segnala eventuali irregolarità.
Gli organi durano in carica fino alla fine della legislatura regionale in cui sono nominati e possono essere rinnovati una sola volta. Ai componenti spettano compensi parametrati a quelli previsti per le cariche equivalenti dei parchi nazionali.
Statuto, piano territoriale, regolamento e Programma di sviluppo
Entro 90 giorni dalla nomina, il Consiglio direttivo redige una proposta di statuto, che deve disciplinare sede legale, competenze e funzionamento degli organi, organizzazione interna, norme di gestione e forme di partecipazione e pubblicità degli atti. La proposta è trasmessa al Consiglio regionale, che esprime parere entro 90 giorni; decorso tale termine, il parere si intende favorevole.
Il Piano territoriale del Parco storico è disciplinato dalla normativa regionale sulle aree naturali protette e deve mutuare i contenuti strutturali dal Piano Paesistico Territoriale di Area Vasta Medio Volturno, opportunamente integrati per le finalità della legge. Contestualmente all’adozione del Piano, e comunque entro sei mesi dalla sua approvazione, il Consiglio direttivo adotta anche il regolamento del Parco.
Entro sei mesi dall’insediamento, il Consiglio direttivo formula il Programma di sviluppo del Parco storico e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione. Il Programma:
- costituisce lo strumento di pianificazione economica dell’area protetta;
- definisce risorse, iniziative e modalità attuative delle finalità istitutive;
- dura cinque anni ed è aggiornabile annualmente;
- può prevedere sovvenzioni a privati ed enti locali per attività di mantenimento, miglioramento della naturalità e sorveglianza del territorio.
La Giunta approva il Programma entro 180 giorni dal ricevimento, nei limiti delle risorse disponibili, anche comunitarie, statali, regionali e degli enti locali interessati. La Regione eroga annualmente contributi per il finanziamento delle attività del Parco sulla base di tale Programma.
Regole di salvaguardia e divieti nell’area del Parco
La legge impone ai proprietari e conduttori dei fondi coltivati a olivo pratiche agronomiche rispettose dell’ambiente, la manutenzione dei terrazzamenti, lo sfalcio o aratura delle erbe alte e il contenimento della vegetazione per prevenire incendi; lo smaltimento dei residui vegetali deve avvenire nel rispetto della normativa regionale sulla vegetazione infestante e sull’eco-condizionalità.
Sono previsti diversi divieti e limitazioni:
- divieto di abbattimento degli olivi, di asportazione di parti del tronco e di potatura sui rami portanti della chioma, salvo deroghe eccezionali concesse dall’Ente parco;
- per gli alberi bruciati da incendi, o loro parti, è necessaria l’autorizzazione dell’Ente parco per l’abbattimento;
- divieto di edificazione nelle aree vincolate dal Piano paesistico territoriale e nelle aree percorse da incendio ai sensi della normativa statale sugli incendi boschivi;
- divieto di circolazione di mezzi motorizzati fuori dalle strade interpoderali, salvo mezzi agricoli, per manutenzione di infrastrutture di pubblica utilità e per sorveglianza;
- divieto di manomissione del territorio tramite movimenti di terra, scavi, apertura di nuove cave e strade, salvo le opere autorizzate per la prevenzione incendi;
- divieto di uso di pesticidi e diserbanti chimici di sintesi per la difesa fitosanitaria.
Censimento e tutela degli alberi monumentali
L’Ente parco promuove e realizza il censimento degli olivi che, per vetustà, rarità, collocazione o storia, possano essere considerati di valore testimoniale o monumentale. Tali alberi sono tutelati secondo la normativa regionale sugli alberi monumentali e sono considerati di valore eccezionale ai sensi della disciplina paesistico-ambientale regionale, con applicazione della protezione relativa alla modalità A1 del PPTAAV.
Vivaio del Parco e collaborazioni scientifiche
È istituito il vivaio del Parco storico, con la finalità di conservare e moltiplicare le cultivar di olivo presenti a Venafro e più in generale nell’Alto Volturno. Il vivaio deve conservare, anche con tecnologie avanzate, tutte le cultivar presenti e sperimentare tecniche di coltivazione nuove e antiche, anche per recuperare forme colturali tradizionali non più utilizzate.
Per la realizzazione e gestione del vivaio, l’Ente può stipulare rapporti di collaborazione con enti pubblici e con istituzioni scolastiche e universitarie, pubbliche e private.
Personale, vigilanza e partecipazione operativa
Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Ente può avvalersi di personale proprio e di varie categorie di collaboratori, tra cui:
- personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici;
- personale a tempo determinato;
- personale tecnico e manodopera del settore agricolo-forestale, anche tramite cooperative specializzate;
- agricoltori singoli o associati operanti sul territorio;
- associazioni o cooperative per la tutela dell’ambiente;
- corpi volontari di guardie giurate riconosciute dalla Provincia di Isernia;
- associazioni o gruppi di volontari della Protezione civile.
La vigilanza è disciplinata dall’Ente parco, che può avvalersi, mediante accordi e convenzioni, del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia provinciale, degli organi di polizia urbana e rurale, delle guardie ambientali, zoofile e venatorie provinciali, anche volontarie, e di soggetti del volontariato di Protezione civile.
Indennizzi per limitazioni colturali
L’Ente parco, previa autorizzazione della Giunta regionale, può erogare indennizzi per danni derivanti da riduzioni di reddito causate da limitazioni colturali o da modifiche delle tecniche di coltivazione, su richiesta dei soggetti danneggiati.
Sanzioni amministrative
Per le violazioni della legge, del Piano e del regolamento del Parco, oltre alle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti e alla disciplina sul danno ambientale, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro. La sanzione si applica in particolare per:
- deturpamento, estirpazione o abbattimento di elementi tutelati;
- violazione dei divieti e delle prescrizioni di salvaguardia;
- violazione del Piano territoriale e del regolamento del Parco.
L’importo è determinato dall’Ente parco in relazione al danno cagionato e al pregio del bene, acquisita la valutazione economico-ambientale dell’autorità forestale competente. L’irrogazione compete allo stesso Ente parco. I proventi confluiscono nelle entrate dell’Ente. Si applica la legge n. 689/1981 per il procedimento sanzionatorio.
Contabilità, entrate e regole finanziarie
La gestione contabile, amministrativa e patrimoniale dell’Ente è soggetta alla disciplina contabile regionale. Le entrate dell’Ente comprendono, tra l’altro:
- contributi dell’Unione europea, dello Stato e della Regione;
- contributi di enti pubblici e privati e liberalità;
- finanziamenti per specifici progetti;
- redditi patrimoniali;
- proventi da contratti, convenzioni, canoni e servizi;
- entrate da attività commerciali e promozionali;
- proventi delle sanzioni;
- ogni altro provento connesso all’attività dell’Ente.
Le norme finanziarie prevedono un onere annuo per i contributi regionali al Parco, inizialmente quantificato in 150.000 euro per l’esercizio 2009. È inoltre stabilita una dotazione finanziaria di 85.000 euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, imputata alla Missione 0009, programma 05 del bilancio regionale 2026-2028.
Norme transitorie e applicazione integrativa
L’Ente parco è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale successivamente al 31 dicembre 2008; il decreto, da emanarsi entro febbraio 2009, disciplina tempi e modalità di insediamento degli organi e l’eventuale sede provvisoria.
Per quanto non espressamente previsto dalla legge, si applicano in via compatibile le norme regionali sulle aree naturali protette.
Ambito territoriale ed efficacia pratica
La disciplina ha efficacia nel solo territorio della Regione Molise e si riferisce specificamente all’area di Venafro individuata dalla cartografia allegata. Pur essendo una legge ancora formalmente vigente, una parte rilevante delle disposizioni operative è legata all’istituzione iniziale dell’Ente, al primo insediamento degli organi, al Programma quinquennale e a una specifica programmazione finanziaria oggi riferita a esercizi già passati o al triennio 2026-2028. Per questo, ai fini applicativi attuali, il testo risulta solo parzialmente utile e in larga misura superato nei profili transitori e finanziari storici.
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