L.R. Liguria 43/2006
Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale proroga fino al 31 dicembre 2007 la validità della classificazione quinquennale 1995-1999 degli esercizi ricettivi disciplinati dalla l.r. 11/1982. Nel periodo di proroga è comunque possibile richiedere la classificazione delle strutture secondo la normativa vigente. Atto poi abrogato dalla l.r. 2/2008, con effetti differiti ai regolamenti attuativi indicati.
Proroga della classificazione degli esercizi ricettivi
Proroga della classificazione degli esercizi ricettivi
La legge regionale del Veneto interviene in via temporanea sulla disciplina della classificazione delle aziende ed esercizi ricettivi prevista dalla l.r. 11/1982, prorogando la validità di un periodo classificatorio ormai in scadenza.
Oggetto e ambito di applicazione
La norma riguarda esclusivamente gli esercizi ricettivi soggetti alla classificazione prevista dalla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 e successive modificazioni, nel territorio regionale. L’intervento non introduce una nuova disciplina sostanziale, ma estende temporaneamente l’efficacia della classificazione già in essere.
Proroga del periodo di classificazione
Il periodo quinquennale 1995-1999 di validità della classificazione, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2006, viene prorogato fino al 31 dicembre 2007. La disposizione opera quindi come misura transitoria, limitata a tale arco temporale.
Possibilità di classificare nuove strutture nel periodo di proroga
Durante il periodo di proroga resta comunque possibile classificare tutte le strutture ricettive, su semplice richiesta del titolare dell’esercizio, applicando i criteri fissati dalla legislazione vigente. La proroga non blocca dunque l’attività amministrativa di classificazione, ma consente di continuare ad aggiornare le posizioni degli operatori.
Obsolescenza e cessazione di efficacia pratica
L’atto ha natura chiaramente temporanea e riferita a un periodo già concluso. Inoltre risulta abrogato dalla l.r. 7 febbraio 2008, n. 2, con decorrenza collegata all’entrata in vigore dei singoli regolamenti attuativi richiamati. Per tale ragione, nella realtà applicativa odierna non ha più utilità operativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 20 dic 2006L.R. Liguria 44/2006
- Legge · 18 dic 2006L.R. Liguria 42/2006
- Legge · 27 dic 2006L.R. Liguria 47/2006
- Legge · 27 dic 2006L.R. Liguria 46/2006
- Legge · 27 dic 2006L.R. Liguria 45/2006
- Legge · 7 dic 2006L.R. Liguria 41/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →