Cassazione Civile, Sentenza n. 08298/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Condominio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva annullato la deliberazione assembleare del 22/09/2017 nella parte in cui aveva ripartito le spese legali di un giudizio civile (in tema di risarcimento danni da infiltrazioni) tra tutti i condomini anziché solo tra i condomini dell'edificio interessato dalle infiltrazioni. Il ricorso per cassazione è stato dichiarato estinto perché, dopo la proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere delegato ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., il Condominio non ha presentato l'istanza di decisione entro il termine di quarant giorni previsto, né ha fornito prova di una causa non imputabile per la mancata richiesta; le successive istanze di rimessione in termini e l'opposizione ex art. 391 comma 3 c.p.c. sono state respinte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha confermato la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 380 bis comma 2 e 391 c.p.c.; ha respinto la richiesta di rimessione in termini per difetto di causa non imputabile (art. 184 bis c.p.c./art.153 c.p.c.) e ha ritenuto inammissibile la tesi del Condominio circa la non applicabilità delle modifiche del rito Cartabia. Perciò il merito del ricorso non è stato esaminato. Non si è disposta alcuna pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione e non è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dal comma 1-bis dell'art. 13 per i casi di rigetto/inammissibilità, atteso che il processo è stato estinto e non dichiarato improcedibile o inammissibile.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
"il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'art. 391 c.p.c."
La Corte interpreta il comma 2 come prevedente un termine perentorio di 40 giorni per chiedere la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione; la mancata istanza nei termini determina la rinuncia del ricorso e l'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
Consente alla parte di proporre istanza ai sensi del comma 3 per la verifica della regolarità della declaratoria di estinzione; tuttavia tale istanza non impedisce automaticamente l'estinzione se non dimostrati i presupposti che ne renderebbero illegittima la declaratoria.
art. 153 c.p.c.
Richiamato in relazione alla rimessione in termini: la Corte ritiene inapplicabile la rimessione in assenza della prova della causa non imputabile che abbia determinato la perdita del termine.
art. 184 bis c.p.c.
Richiamato per definire la condizione richiesta per la rimessione in termini per causa non imputabile: l'errore di diritto nella interpretazione di norme processuali nuove o complesse non costituisce causa non imputabile ma scelta difensiva errata.
art. 1137 c.c.
Indica il titolo del procedimento con cui era stato introdotto il giudizio di primo grado (ricorso ex art. 1137 c.c. depositato il 26/10/2017); tuttavia la natura dell'atto introduttivo non ha impedito l'applicazione delle nuove norme di rito in cassazione.
d.lgs. n. 149/2022 (Decreto Cartabia), art. 35
Stabilisce il regime intertemporale delle modifiche al giudizio di cassazione: le norme sono applicabili ai ricorsi proposti dal 1/1/2023 e, inoltre, alcune disposizioni (incluso art. 380 bis e collegati) sono anticipate ai procedimenti introdotti con ricorso notificato prima del 1/1/2023 se non è stata fissata udienza o adunanza camerale.
L. n. 197/2022, art. 1 comma 380 lett. a)
Modifica il comma sesto dell'art. 35 del d.lgs. 149/2022 anticipando l'operatività di talune disposizioni della riforma del rito di cassazione.
d.lgs. n. 164/2024 ("correttivo Cartabia")
Integra e 'sald(a)' le modifiche del 2022: le sezioni unite hanno ritenuto che le modifiche correttive si applichino immediatamente ai giudizi in corso, confermando l'applicabilità del nuovo art. 380 bis anche ai procedimenti notificati prima del 1/1/2023 ove non sia stata fissata udienza o adunanza camerale.
Massime di principio
- Dopo la comunicazione della proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., la parte ha 40 giorni (termine perentorio) per chiedere la decisione: la mancata istanza comporta la rinuncia del ricorso e l'estinzione del giudizio.
- La richiesta successiva di fissazione dell'udienza ex art. 391 comma 3 c.p.c. non è idonea di per sé a impedire la declaratoria di estinzione se l'istanza ex art. 380 bis comma 2 non è stata presentata nei termini; l'art. 391 comma 3 serve a verificare la regolarità della declaratòria, non a sostituirla automaticamente.
- La rimessione in termini (art. 153 o art. 184 bis c.p.c.) richiede la prova di una causa non imputabile alla parte; errori di diritto o valutazioni difensive errate non sono idonei a giustificare la rimessione.
- Le modifiche introdotte dal Decreto Cartabia (d.lgs. 149/2022) e dal correttivo (d.lgs. 164/2024) si applicano anche ai procedimenti pendenti introdotti con ricorso notificato prima del 1/1/2023, purché non sia stata fissata udienza o adunanza camerale, per cui non può essere opposta la non retroattività a quei fini.
- Se il giudizio di cassazione è dichiarato estinto per cause procedurali non si entra nel merito dei motivi di ricorso e non si applicano conseguenze come il pagamento di ulteriore contributo unificato previsto per rigetto/inammissibilità.
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