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Legge

L.R. Lombardia 21/2000

"Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e trasferimento alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all’ingrosso di medicinali ad uso umano"(1).(B.U. 7 aprile 2000, n. 14, 1º suppl. ord.)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 21/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina per la Lombardia la disciplina degli orari di apertura e dei turni di servizio delle farmacie e trasferisce alle ASL le competenze amministrative sul commercio all’ingrosso di medicinali per uso umano. È una normativa organizzativa a efficacia generale, senza limiti temporali espressi nel testo fornito.

Orari e turni delle farmacie; competenze sul commercio all’ingrosso di medicinali

Riordino degli orari e dei turni delle farmacie in Lombardia

La legge disciplina, per il territorio della Regione Lombardia, l’organizzazione degli orari di apertura e dei turni di servizio delle farmacie, con l’obiettivo di assicurare il servizio farmaceutico sul territorio in modo ordinato e coordinato. Il provvedimento interviene anche sul riparto di competenze amministrative in materia di medicinali per uso umano.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda:

  • le farmacie operanti nel territorio lombardo;
  • l’organizzazione degli orari di apertura;
  • i turni di servizio farmaceutico;
  • il commercio all’ingrosso di medicinali ad uso umano, limitatamente ai profili amministrativi.

Competenze amministrative sul commercio all’ingrosso di medicinali

La legge trasferisce alle aziende sanitarie locali le competenze amministrative in materia di commercio all’ingrosso di medicinali ad uso umano. Il testo fornito non dettaglia nel merito singoli procedimenti, ma individua le ASL come enti competenti per la gestione amministrativa della materia.

Regime temporale e applicabilità

Il testo non contiene termini di durata, scadenze, né un regime transitorio specifico. In assenza di limiti temporali espressi, la disciplina si intende applicabile stabilmente nell’ordinamento regionale, nei limiti della normativa vigente e delle successive modifiche eventualmente intervenute.

Rilievo pratico

Per gli operatori del settore farmaceutico, la legge rileva soprattutto per:

  • la programmazione delle aperture e dei turni delle farmacie;
  • l’individuazione dell’autorità amministrativa competente per il commercio all’ingrosso di medicinali per uso umano;
  • il coordinamento dei rapporti con le aziende sanitarie locali competenti sul territorio lombardo.

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