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Provvedimento

Prescrizioni e divieto del Garante n. 294 del 09/05/2024

Provvedimento del 9 maggio 20204

Garante Privacy294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante italiano, nell’ambito del meccanismo di cooperazione transfrontaliera del GDPR, ha aderito al progetto di decisione dell’autorità capofila di Berlino relativo a Vivid Money GmbH. Il reclamo riguardava il mancato accesso ai motivi del rifiuto dell’apertura di un conto tramite app e il riscontro alle richieste di accesso e cancellazione. È stato ritenuto che la società avesse fornito riscontro adeguato nei termini di legge e che non emergesse alcuna violazione del GDPR, con conseguente archiviazione del reclamo.

Vivid Money GmbH: reclamo archiviato per riscontro ai diritti dell’interessato su apertura conto e cancellazione dati

Vivid Money GmbH: archiviazione del reclamo per riscontro ai diritti dell’interessato

Il provvedimento riguarda un reclamo presentato nei confronti di Vivid Money GmbH, società attiva nel mobile banking e negli investimenti, in relazione al rifiuto di apertura di un conto tramite app e alla presunta mancata risposta alle richieste di accesso e cancellazione dei dati personali. Il caso è stato trattato nell’ambito del meccanismo di cooperazione transfrontaliera del GDPR, con autorità capofila l’autorità di Berlino.

Origine del reclamo e svolgimento del procedimento

L’interessato lamentava di non aver ottenuto spiegazioni circa il diniego dell’apertura del conto e di non aver ricevuto un adeguato riscontro alle proprie richieste di accesso e cancellazione. Il Garante italiano, ricevuto il reclamo, ha informato l’interessato della necessità di attivare la cooperazione europea e ha trasmesso gli atti all’autorità capofila tedesca, competente per il trattamento transfrontaliero.

Attività istruttoria e posizione dell’autorità capofila

L’autorità di Berlino ha esaminato la documentazione e ha condiviso il 18 gennaio 2024 un progetto di decisione con le altre autorità interessate. Dall’istruttoria è emerso che Vivid Money aveva riscontrato l’interessato con più comunicazioni e-mail, chiarendo che non era in grado di fornire un motivo più specifico del rifiuto perché l’operatività dipendeva dalle politiche interne e dalle linee guida dei partner incaricati dell’identificazione clienti. La società aveva inoltre informato della cancellazione dei dati non appena raggiunto il periodo minimo di conservazione e aveva confermato, il 12 novembre 2021, la cancellazione degli ulteriori dati ancora detenuti.

Valutazioni in materia di diritti dell’interessato

Secondo l’autorità capofila, la richiesta del reclamante era circoscritta ai dati relativi al rifiuto dell’apertura del conto e Vivid Money aveva fornito un riscontro entro il termine di un mese previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR. È stato inoltre rilevato che la società non disponeva dei motivi specifici del diniego e non poteva quindi comunicarli. Il riscontro alla richiesta di cancellazione è stato parimenti ritenuto tempestivo. Il Garante italiano ha condiviso tale impostazione, osservando che non risultava alcuna violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Esito finale

Non essendo state presentate obiezioni pertinenti e motivate al progetto di decisione, questo è divenuto vincolante per le autorità interessate ai sensi dell’art. 60, par. 6, GDPR. Il Garante ha quindi concluso il procedimento archiviando il reclamo, ai sensi dell’art. 60, par. 8, GDPR e dell’art. 143, comma 3, del Codice privacy, senza adottare misure correttive o sanzionatorie.

Punti principali

Origine del reclamo e oggetto della doglianza

Il procedimento trae origine dal reclamo presentato dall’interessato, che lamentava un presunto trattamento illecito dei propri dati personali da parte di Vivid Money GmbH. In particolare, contestava di non aver ottenuto spiegazioni sul rifiuto dell’apertura di un conto bancario tramite l’App Vivid Money e di non aver ricevuto un adeguato riscontro alle richieste di accesso e cancellazione dei dati personali.

Cooperazione tra autorità di controllo e ruolo dell’autorità capofila

Poiché il trattamento aveva natura transfrontaliera, il Garante italiano ha attivato il meccanismo di cooperazione previsto dagli artt. 60 e ss. GDPR, inviando il reclamo all’autorità di Berlino, individuata come autorità capofila ai sensi dell’art. 56 GDPR in ragione della sede principale della società in Germania. Il Garante italiano si è qualificato come autorità interessata, in quanto autorità ricevente il reclamo.

Esito dell’istruttoria svolta dall’autorità di Berlino

L’autorità capofila ha condiviso un draft decision e ha concluso che non vi fosse una violazione del GDPR. Dalla ricostruzione istruttoria è emerso che Vivid Money aveva risposto all’interessato spiegando di non poter offrire il servizio per effetto delle politiche interne e delle regole dei partner coinvolti nell’identificazione dei clienti, aveva indicato che i dati sarebbero stati cancellati al raggiungimento del periodo minimo di conservazione e aveva poi fornito ulteriori riscontri, incluso quello della banca partner, confermando anche la successiva cancellazione dei dati residui.

Valutazione del Garante italiano

Ricevuta la documentazione dall’autorità tedesca e non avendo l’interessato formulato osservazioni, il Garante ha condiviso le conclusioni della capofila. È stato ritenuto che Vivid Money avesse dato puntuale riscontro alle richieste di esercizio dei diritti, ai sensi dell’art. 12 GDPR, motivando l’impossibilità di fornire gli specifici dati richiesti perché non in suo possesso. Non sono state quindi sollevate obiezioni al progetto di decisione.

Chiusura del procedimento

In applicazione dell’art. 60, par. 8, GDPR e dell’art. 143, comma 3, del Codice privacy, il Garante ha concluso il procedimento archiviando il reclamo, poiché non è stata ravvisata una violazione delle norme in materia di protezione dei dati da parte di Vivid Money GmbH. Il provvedimento è stato notificato al reclamante e comunicato al titolare per il tramite dell’autorità di Berlino.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatopubblica amministrazionetrasferimenti extra-ue

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