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Legge

L.R. TAA 3/2011

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952,n. 25 "Elezione degli organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano", modificata dalla legge regionale 23 luglio 1973, n. 10 (B.U. n. 17/I-II del 26/04/2011)

Normativa regionaleL.R. TAA 3/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la disciplina del 1952 sugli organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano, intervenendo sulla rappresentanza della minoranza politica nell’Ufficio di Presidenza e sui Segretari questori. È prevista una norma transitoria per la XIV Legislatura: allo scadere dei primi trenta mesi i Segretari questori decadono e si procede a nuove elezioni.

Modifiche alla disciplina regionale sull’elezione degli organi del Consiglio regionale e delle Province di Trento e Bolzano

Modifiche alla disciplina degli organi consiliari regionali

La legge regionale 14 aprile 2011, n. 3 interviene sulla legge regionale 20 agosto 1952, n. 25 relativa all’elezione degli organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano. Il testo, come risultante dalle modifiche, riguarda la composizione di alcuni organi interni del Consiglio regionale e introduce una disciplina transitoria limitata alla XIV Legislatura.

Ambito delle modifiche

Il provvedimento non riscrive integralmente la legge del 1952, ma ne modifica specifiche disposizioni relative:

  • alla rappresentanza della minoranza politica nell’Ufficio di Presidenza;
  • alla disciplina dei Segretari questori;
  • alla previsione di un rinnovo anticipato dei Segretari questori nel corso della XIV Legislatura.

Rappresentanza della minoranza politica nell’Ufficio di Presidenza

La legge interviene sul primo comma dell’articolo 6 della legge regionale del 1952, incidendo quindi sulla composizione dell’Ufficio di Presidenza e sulle modalità di garanzia della rappresentanza della minoranza politica al suo interno.

Segretari questori

Il provvedimento sostituisce integralmente l’articolo 9 della legge regionale del 1952 e aggiunge l’articolo 9-bis, ridefinendo la disciplina dei Segretari questori nell’ambito degli organi consiliari.

Norma transitoria e applicazione temporale

È prevista una norma transitoria espressamente limitata alla XIV Legislatura. Al termine dei primi trenta mesi di tale legislatura:

  • i Segretari questori decadono dall’incarico;
  • si procede a nuove elezioni secondo quanto previsto dalla disciplina richiamata.

Rilievo operativo

La legge ha natura di intervento organizzativo-istituzionale interno agli organi regionali e opera nel territorio regionale interessato dalla normativa. La previsione transitoria, essendo riferita alla sola XIV Legislatura, ha esaurito la propria efficacia temporale.

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