L.R. TAA 3/2011
Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952,n. 25 "Elezione degli organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano", modificata dalla legge regionale 23 luglio 1973, n. 10 (B.U. n. 17/I-II del 26/04/2011)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la disciplina del 1952 sugli organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano, intervenendo sulla rappresentanza della minoranza politica nell’Ufficio di Presidenza e sui Segretari questori. È prevista una norma transitoria per la XIV Legislatura: allo scadere dei primi trenta mesi i Segretari questori decadono e si procede a nuove elezioni.
Modifiche alla disciplina regionale sull’elezione degli organi del Consiglio regionale e delle Province di Trento e Bolzano
Modifiche alla disciplina degli organi consiliari regionali
La legge regionale 14 aprile 2011, n. 3 interviene sulla legge regionale 20 agosto 1952, n. 25 relativa all’elezione degli organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano. Il testo, come risultante dalle modifiche, riguarda la composizione di alcuni organi interni del Consiglio regionale e introduce una disciplina transitoria limitata alla XIV Legislatura.
Ambito delle modifiche
Il provvedimento non riscrive integralmente la legge del 1952, ma ne modifica specifiche disposizioni relative:
- alla rappresentanza della minoranza politica nell’Ufficio di Presidenza;
- alla disciplina dei Segretari questori;
- alla previsione di un rinnovo anticipato dei Segretari questori nel corso della XIV Legislatura.
Rappresentanza della minoranza politica nell’Ufficio di Presidenza
La legge interviene sul primo comma dell’articolo 6 della legge regionale del 1952, incidendo quindi sulla composizione dell’Ufficio di Presidenza e sulle modalità di garanzia della rappresentanza della minoranza politica al suo interno.
Segretari questori
Il provvedimento sostituisce integralmente l’articolo 9 della legge regionale del 1952 e aggiunge l’articolo 9-bis, ridefinendo la disciplina dei Segretari questori nell’ambito degli organi consiliari.
Norma transitoria e applicazione temporale
È prevista una norma transitoria espressamente limitata alla XIV Legislatura. Al termine dei primi trenta mesi di tale legislatura:
- i Segretari questori decadono dall’incarico;
- si procede a nuove elezioni secondo quanto previsto dalla disciplina richiamata.
Rilievo operativo
La legge ha natura di intervento organizzativo-istituzionale interno agli organi regionali e opera nel territorio regionale interessato dalla normativa. La previsione transitoria, essendo riferita alla sola XIV Legislatura, ha esaurito la propria efficacia temporale.
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