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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14784/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di due contribuenti distinti avvisi di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2007, recuperando a tassazione maggiori redditi IRPEF sulla base di indici di capacità contributiva, tra cui le rate di ammortamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. I contribuenti avevano impugnato gli atti; il ricorso era stato respinto in primo grado e accolto solo parzialmente in appello, dove la CTR aveva ritenuto illegittima la disciplina secondaria del redditometro applicata dall'Ufficio, disapplicandola per asserita abnormità dei risultati e per disparità di trattamento rispetto alla locazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, del D.M. 10 settembre 1992, del provvedimento attuativo del 14 febbraio 2007 e degli artt. 3 e 54 Cost., sostenendo che la CTR non poteva disapplicare le disposizioni ministeriali del redditometro e che le rate di mutuo andavano correttamente considerate nel calcolo sintetico del reddito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, nel regime del redditometro applicabile ratione temporis, i decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992 integrano direttamente l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e hanno natura di norme giuridiche vincolanti per il giudice, che non può disapplicarle sic et simpliciter. Ha inoltre ribadito che, per le residenze principali e secondarie, le rate di mutuo devono essere sommate all'importo tabellare e poi moltiplicate per il coefficiente previsto dalla tabella. Perciò la CTR ha errato nel espungere le rate di ammortamento del mutuo dai redditi imponibili del 2007 sulla base di una valutazione di illegittimità della disciplina secondaria. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Nel testo vigente ratione temporis consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto certi e delle spese per incrementi patrimoniali; i decreti ministeriali sul redditometro integrano la disposizione e vincolano il giudice.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non sviluppa un'autonoma interpretazione specifica della norma.

  • D.M. 10 settembre 1992

    Contiene i coefficienti e le tabelle del redditometro applicabile ratione temporis; integra direttamente l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e non può essere disapplicato dal giudice tributario.

  • D.M. 19 novembre 1992

    Richiamato come parte della disciplina attuativa del redditometro che integra l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973.

  • provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2007

    È richiamato nel motivo di ricorso quale fonte applicativa della disciplina sintetica; il testo non ne sviluppa una specifica lettura autonoma.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente nel motivo; la Corte, nel testo, non accoglie la critica di disparità di trattamento della CTR e richiama la conformità costituzionale del metodo redditometrico.

  • art. 54 Cost.

    Invocato dalla ricorrente nel motivo; la Corte richiama la legittimità costituzionale dell'accertamento sintetico in quanto mezzo di attuazione della capacità contributiva.

Massime di principio

  • Nel reddometro applicabile al periodo disciplinato dai decreti ministeriali del 1992, l'Amministrazione finanziaria è dispensata da ulteriori prove oltre alla dimostrazione degli elementi-indice di capacità contributiva; spetta invece al contribuente provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
  • I decreti ministeriali che fissano i coefficienti e le tabelle del redditometro integrano la previsione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e hanno natura normativa vincolante: il giudice tributario, una volta verificata la realtà fattuale degli indici, non può disapplicarli per una propria valutazione di inadeguatezza o abnormità dei risultati.
  • Per il redditometro del D.M. 10 settembre 1992, le rate di ammortamento del mutuo relative all'abitazione principale o secondaria devono essere sommate all'importo tabellare previsto per la residenza e solo dopo moltiplicate per il coefficiente indicato dalla tabella.
  • La conformità costituzionale dell'accertamento sintetico si fonda sulla presenza di presunzioni semplici ma rigorosamente ancorate a elementi oggettivi idonei a rappresentare la capacità contributiva, in coerenza con l'art. 53 Cost.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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