Messaggio numero 31874 del 1-12-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS chiarisce i criteri di concessione dei sussidi PARI e dei sussidi speciali assimilabili, precisando le incompatibilità con altre prestazioni, le soglie reddituali per la conservazione dello stato di disoccupazione, le modalità di sospensione o erogazione e alcune indicazioni su sostituzioni, maternità e incentivi alle aziende.
Chiarimenti sui sussidi del Programma PARI e sui sussidi speciali analoghi
Chiarimenti sui sussidi del Programma PARI e su iniziative analoghe
Il messaggio fornisce istruzioni operative alle Sedi INPS per sciogliere riserve applicative sui sussidi previsti dal Programma PARI e sui sussidi speciali di iniziative similari. I chiarimenti derivano anche dai pareri del Ministero del Lavoro e servono a definire i casi di incompatibilità, le verifiche reddituali, le sospensioni e alcune ipotesi particolari di applicazione.
Sussidi PARI: principio generale e incompatibilità
Il Ministero del Lavoro ribadisce che i sussidi non possono essere riconosciuti ai lavoratori che percepiscono qualsiasi indennità o sussidio collegato allo stato di disoccupazione o inoccupazione. L’erogazione è inoltre collegata alla partecipazione e all’adesione formale dei beneficiari, individuati dalle Regioni, a un percorso di inserimento o reinserimento lavorativo.
Per le altre prestazioni, diverse da quelle connesse alla disoccupazione o inoccupazione, vengono distinti i seguenti casi:
- i sussidi possono essere riconosciuti ai titolari di trattamenti di reversibilità, di assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, di assegni e pensioni di invalidità civile e di rendite INAIL;
- i sussidi non possono invece essere concessi ai titolari di pensioni di vecchiaia, di anzianità e di inabilità.
Rapporti di lavoro e conservazione dello stato di disoccupazione
Per i soggetti inseriti negli elenchi regionali che risultino titolari di rapporti di lavoro dipendente, autonomo, di co.co.co., di co.co.pro. o di partita IVA, il sussidio può essere erogato solo se il soggetto ha conservato lo stato di disoccupazione.
Il messaggio richiama il decreto legislativo n. 297/2002 e indica che lo stato di disoccupazione si conserva quando l’attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, nei seguenti limiti:
- euro 7.500 per redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati;
- euro 4.500 per redditi di impresa o derivanti dall’esercizio di professioni;
- euro 7.500 come limite complessivo in caso di cumulo di più tipologie lavorative.
Per l’applicazione concreta, le Sedi devono:
- non concedere il sussidio quando risulti che gli interessati abbiano superato, nell’anno o negli anni cui si riferisce la concessione, gli importi reddituali indicati;
- richiedere negli altri casi una dichiarazione di responsabilità con cui l’interessato attesti che il reddito annuale non supera tali importi.
Se il soggetto svolge un’attività lavorativa nei periodi in cui avrebbe titolo al sussidio, le Sedi devono sospendere l’erogazione dalla data di inizio dell’attività fino alla cessazione e disporre il pagamento solo dopo aver acquisito una specifica dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che non sono stati superati i limiti di reddito.
Sostituzione dei lavoratori negli elenchi regionali
Il Ministero del Lavoro ritiene possibile la sostituzione dei lavoratori originariamente compresi negli elenchi nominativi che cessano di avere titolo al sussidio per motivi vari, come pensionamento o decadenza. Tale sostituzione è consentita, fermo restando il finanziamento complessivo già riconosciuto a ciascuna Regione, su proposta nominativa della Regione interessata, che deve confermare la compatibilità e la congruità della durata residua del programma di inserimento o reinserimento con la realizzazione di azioni di politica attiva del lavoro.
Tutela della maternità e congedi parentali
Il messaggio precisa che la normativa in materia di tutela della maternità e dei congedi parentali si applica anche alle lavoratrici inserite nel Programma PARI e destinatarie del relativo sussidio.
Incentivo alle aziende per l’assunzione di lavoratori svantaggiati
Viene inoltre richiamato un chiarimento ministeriale sul riconoscimento all’azienda dell’incentivo previsto dal punto 2 della circolare n. 103/2006. L’incentivo spetta anche:
- all’azienda che trasformi un contratto a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi, già stipulato con il lavoratore svantaggiato, in un contratto a tempo indeterminato;
- all’azienda che stipuli con lo stesso soggetto, senza soluzione di continuità, un nuovo contratto a tempo determinato, la cui durata, considerando il precedente rapporto, consenta di raggiungere un periodo di impiego superiore a 12 mesi.
Per eventuali ulteriori precisazioni su tale punto, il messaggio rinvia alla Direzione Centrale Entrate Contributive.
Obblighi di comunicazione delle Sedi Regionali
Le Sedi Regionali devono comunicare tempestivamente e in modo sistematico allo scrivente Progetto i nominativi di tutti i soggetti ai quali, in applicazione del messaggio, il sussidio PARI non venga erogato, temporaneamente o definitivamente, indicando per ciascuno la specifica motivazione.
Sussidi speciali diversi dal Programma PARI
Per i sussidi speciali non rientranti nel Programma PARI ma assimilabili in tutto o in parte ai sussidi previsti da tale programma, come KIDCO, Aree Marine Protette e ICS, il messaggio precisa che restano fermi importi, durata e procedure di pagamento espressamente previsti per ciascuna iniziativa nella relativa convenzione.
Le Sedi territorialmente competenti devono comunque:
- accertare che nessuno dei lavoratori da indennizzare sia titolare di qualsiasi indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione o inoccupazione;
- ove vi siano fattispecie analoghe a quelle già considerate per il Programma PARI, applicare gli stessi criteri del messaggio, purché compatibili con le caratteristiche, le specificità e le procedure di concessione di ciascun sussidio e purché il caso non sia già disciplinato in modo espresso e diverso.
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