Accordo 23445 del 20/07/2021
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 9 alla Serie 01 di Emendamenti al regolamento n. 97 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei sistemi di allarme dei veicoli a motore (VAS) e dei veicoli a motore per quanto concerne i loro sistemi di allarme (AS)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione del MIT informa dell’entrata in vigore, dal 30 settembre 2021, del supplemento 9 alla serie 01 di emendamenti del regolamento UNECE n. 97, relativo alle prescrizioni uniformi per l’omologazione dei sistemi di allarme dei veicoli a motore e dei veicoli in relazione ai loro sistemi di allarme. Viene precisato che, trattandosi di un supplemento, non si aggiorna l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Il documento richiama inoltre l’elenco aggiornato dei Paesi aderenti al regolamento.
Comunicazione dell’entrata in vigore del supplemento 9 alla serie 01 di emendamenti del regolamento UNECE n. 97 sui sistemi di allarme dei veicoli a motore
Supplemento 9 alla serie 01 del regolamento UNECE n. 97 sui sistemi di allarme dei veicoli
La comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Direzione Generale per la Motorizzazione, informa dell’entrata in vigore del supplemento 9 alla serie 01 di emendamenti del regolamento UNECE n. 97, relativo all’omologazione dei sistemi di allarme dei veicoli a motore e dei veicoli per quanto concerne i loro sistemi di allarme. Il testo è richiamato come atto di aggiornamento tecnico internazionale ai fini dell’applicazione nelle procedure di omologazione.
Base normativa e riferimento internazionale
L’atto si colloca nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20/03/1958 sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore. Il supplemento richiamato è il n. 9 alla serie 01 di emendamenti del regolamento n. 97, identificato dal riferimento ECE/TRANS/WP29/2021/24, adottato nella sessione di marzo 2021 e reso disponibile sul sito UNECE in lingua inglese.
Decorrenza dell’entrata in vigore
Il Ministero comunica espressamente che il supplemento 9 entrerà in vigore il 30/09/2021. La nota è trasmessa come seguito della precedente comunicazione prot. 8910 del 14/04/2016, in un’ottica di aggiornamento agli uffici e agli enti del settore.
Effetti pratici sulle omologazioni
La comunicazione chiarisce che, essendo un supplemento, l’aggiornamento non comporta la modifica dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Questo aspetto ha rilievo operativo per costruttori, enti omologatori e uffici motorizzazione, che devono applicare l’aggiornamento senza alterare la struttura del numero di omologazione già attribuito.
Destinatari e ambito applicativo
La nota è indirizzata, per conoscenza, a uffici ministeriali, uffici motorizzazione civili, enti tecnici e associazioni di categoria interessate ai settori dei veicoli, dei componenti e dei dispositivi per autotrazione. Il contenuto è quindi rilevante per i soggetti coinvolti nelle pratiche di omologazione e conformità dei sistemi di allarme.
Paesi adottanti il regolamento n. 97
Il documento aggiorna anche l’elenco dei Paesi che adottano il regolamento n. 97, riportando i relativi codici E. Tra quelli citati figurano Germania (E 1), Francia (E 2), Italia (E 3), Paesi Bassi (E 4), Unione europea (E 42), San Marino (E 57) e altri Stati aderenti elencati nella comunicazione.
Punti principali
Oggetto e ambito tecnico
Il testo riguarda il regolamento n. 97 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE), concernente le prescrizioni uniformi per l’omologazione dei sistemi di allarme dei veicoli a motore (VAS) e dei veicoli per quanto riguarda i loro sistemi di allarme (AS). L’atto segnalato è il supplemento 9 alla serie 01 di emendamenti.
Decorrenza dell’emendamento
Il Ministero comunica che il supplemento 9 entrerà in vigore il 30/09/2021. È indicato anche il riferimento al testo dell’emendamento, identificato come ECE/TRANS/WP29/2021/24, disponibile in lingua inglese sul sito UNECE.
Effetti sull’omologazione
Poiché si tratta di un supplemento, il documento specifica che non comporta l’aggiornamento della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione. Si tratta quindi di un chiarimento operativo utile per gli uffici motorizzazione e per gli operatori dell’omologazione.
Paesi adottanti il regolamento n. 97
Il documento aggiorna l’elenco dei Paesi che adottano il regolamento n. 97, includendo i codici E e i relativi Stati, tra cui Italia (E 3), Unione europea (E 42) e altri Paesi europei ed extraeuropei elencati nella comunicazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- accordo · 20 lug 2021Accordo 23414 del 20/07/2021
- accordo · 20 lug 2021Accordo 23415 del 20/07/2021
- accordo · 20 lug 2021Accordo 23416 del 20/07/2021
- accordo · 20 lug 2021Accordo 23417 del 20/07/2021
- accordo · 20 lug 2021Accordo 23418 del 20/07/2021
- accordo · 20 lug 2021Accordo 23419 del 20/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti →