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Circolare

Circolare numero 83 del 1-7-2005

La legge n° 311/2004 ( Finanziaria 2005,) all’art. 1, comma 425, ha inserito nel D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602,l’art. 75 bis rubricato: DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE DI TERZO.Al riguardo si impartiscono disposizioni in merito

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in base all'art. 75-bis introdotto dalla legge finanziaria 2005, il concessionario della riscossione può chiedere all'INPS una dichiarazione stragiudiziale sui rapporti economici o di lavoro intrattenuti dal debitore iscritto a ruolo. L'Istituto deve rispondere usando il modello ufficiale predisposto dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto della disciplina sulla privacy. In caso di esito positivo, la dichiarazione deve indicare somme, cose dovute e relativo titolo; in caso negativo, il concessionario può attivare altre procedure o chiedere il discarico. La circolare disciplina anche gli adempimenti successivi e ribadisce che il pignoramento presso terzi può riguardare crediti INPS e quelli di altri enti creditori.

dichiarazione stragiudiziale del terzo e pignoramento presso terzi nei confronti dell'INPS

Dichiarazione stragiudiziale del terzo e pignoramento presso terzi nei confronti dell'INPS

La circolare disciplina la possibilità, per i concessionari della riscossione, di richiedere all'INPS una dichiarazione stragiudiziale circa somme o cose dovute al debitore iscritto a ruolo. L'intervento si colloca nel quadro degli obblighi di ricerca dei beni e delle utilità aggredibili previsti dal D.Lgs. n. 112/1999 e chiarisce gli adempimenti dell'Istituto, il contenuto della risposta e gli sviluppi successivi, sia in sede stragiudiziale sia, se necessario, in sede giudiziale.

Quadro normativo e presupposti dell'istanza

La circolare richiama innanzitutto l'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, che autorizza i concessionari ad accedere alle informazioni disponibili presso il Ministero delle Finanze, e l'art. 19, comma 2, lettera d), che individua tra le cause di perdita del diritto al discarico l'omesso compimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente risultanti dal sistema informativo ministeriale. Per l'attuazione di tale previsione è stato predisposto da Sogei un collegamento telematico attraverso il quale i concessionari possono richiedere online le informazioni disponibili.

Tra i dati acquisibili può emergere che il soggetto iscritto a ruolo "ha rapporti con l'Istituto". Su tale base il concessionario, invece di ricorrere immediatamente alla procedura presso terzi ex art. 547 c.c. con i relativi costi e tempi, può chiedere direttamente agli enti impositori, in via amministrativa, il rilascio della dichiarazione relativa a tali rapporti.

Evoluzione della prassi e fondamento dell'art. 75-bis

La circolare ricostruisce la vicenda normativa e amministrativa: una precedente prassi di richieste analoghe ai terzi era stata sospesa a seguito dell'intervento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dopo un messaggio dell'Istituto che aveva sospeso il rilascio delle dichiarazioni in attesa di chiarimenti. Successivamente, la legge 30 dicembre 2004, n. 311, finanziaria per il 2005, ha inserito all'art. 1, comma 425, l'art. 75-bis sulla dichiarazione stragiudiziale del terzo.

La norma consente al concessionario, prima di procedere ai sensi degli artt. 543 e seguenti c.p.c., di chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo e dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

Modello di richiesta e profili di privacy

Per garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, in particolare dell'art. 11, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 196/2003, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un modello specifico di richiesta di dichiarazione stragiudiziale, al quale i concessionari devono attenersi. Le richieste che non risultino conformi a tale modello devono essere restituite ai concessionari con l'invito a utilizzare il modulo ufficiale.

La circolare evidenzia anche che la certificazione deve essere accompagnata dalle "Informazioni relative al trattamento dei dati personali", con l'indicazione che il conferimento dei dati non è obbligatorio e che la raccolta e il trattamento avvengono esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento dell'attività di servizio pubblico prevista dal D.Lgs. n. 112/1999.

Adempimenti delle sedi INPS e termini di risposta

Dopo l'emanazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate, i concessionari hanno iniziato a richiedere alle sedi INPS il rilascio delle dichiarazioni. La circolare afferma che, essendo superate le problematiche connesse al rilascio, le sedi interessate devono restituire al concessionario le richieste debitamente compilate.

Il modello prevede un termine di dieci giorni per il rilascio della dichiarazione. La circolare specifica che tale termine non è perentorio, ma sottolinea l'opportunità di una risposta rapida, sia perché consente un recupero più immediato del credito, sia perché il concessionario, nelle more, potrebbe già aver attivato il giudice per il rilascio in sede giurisdizionale.

Contenuto della dichiarazione stragiudiziale positiva

L'art. 75-bis richiede che il terzo indichi per iscritto, anche in modo generico, le cose e le somme dovute al debitore. Nel caso dell'INPS, la circolare precisa che occorre verificare se l'interessato iscritto a ruolo risulti creditore di somme o cose in relazione a rapporti economici o di lavoro, formula che comprende sia i rapporti di lavoro intrattenuti con l'Istituto, come lavoro dipendente o collaborazioni varie, sia i rapporti economici relativi a somme erogate a titolo di prestazioni.

Qualora dalle verifiche emerga che l'Istituto eroga somme al contribuente indicato dal concessionario, la sede deve indicarne l'ammontare e, possibilmente, il titolo, come ad esempio pensione, rimborso di contributi o prestazioni professionali.

Forma della certificazione e sottoscrizione

La certificazione richiesta deve essere completata con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. La sottoscrizione deve essere apposta dal Direttore della sede o da persona da lui delegata.

Esito negativo e conseguenze per il concessionario

Quando la dichiarazione è negativa, ossia quando l'Istituto non detiene somme o cose da sottoporre a pignoramento, il concessionario può scegliere tra l'attivazione di ulteriori procedure cautelari o esecutive oppure, se accerta la nullatenenza del contribuente, la richiesta di discarico della quota considerata inesigibile.

Sviluppi successivi in caso di esito positivo

Se la dichiarazione stragiudiziale è positiva, il concessionario procede al pignoramento presso terzi ai sensi degli artt. 543 e seguenti c.p.c. Deve notificare un atto personalmente al terzo e al debitore, contenente l'ingiunzione al debitore, l'indicazione del credito per il quale si procede, l'indicazione almeno generica delle somme e delle cose dovute, l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice e la citazione di terzo e debitore a comparire davanti al giudice per la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.

Dal momento della notifica, il terzo è soggetto agli obblighi imposti dalla legge al custode; di conseguenza, le somme eventualmente pignorabili devono considerarsi indisponibili per il contribuente iscritto a ruolo.

Udienza e assegnazione delle somme

All'udienza fissata dal giudice, l'Istituto deve comparire e confermare di quali cose e/o somme il contribuente sia creditore e quando ne sia dovuta la consegna o il pagamento, indicando anche eventuali sequestri già eseguiti presso di lui. Accertata l'esistenza di somme appartenenti al debitore, il giudice, su richiesta del concessionario, assegna tali somme al concessionario stesso, che le imputa ai debiti iscritti a ruolo.

Ambito applicativo del pignoramento presso terzi

La circolare conclude precisando che il pignoramento presso terzi può essere attivato dal concessionario sia per il recupero di contributi previdenziali INPS sia per la riscossione di tributi e contributi dovuti ad altri enti creditori.

Punti principali

Presupposti normativi e accesso alle informazioni

La circolare richiama gli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 112/1999, che consentono ai concessionari di accedere alle informazioni disponibili presso il Ministero delle Finanze e prevedono, tra le cause di perdita del diritto al discarico, l'omesso svolgimento dell'azione esecutiva sui beni del contribuente risultanti dal sistema informativo ministeriale. Si ricorda inoltre che Sogei ha predisposto il collegamento telematico per consentire ai concessionari di richiedere online le informazioni disponibili.

Dalla prassi al fondamento legislativo dell'istanza stragiudiziale

Tra i dati acquisibili può emergere che il soggetto iscritto a ruolo ha rapporti con l'Istituto. In passato i concessionari richiedevano dichiarazioni a terzi, ma la prassi era stata sospesa a seguito dell'intervento del Garante per la protezione dei dati personali. Il legislatore è poi intervenuto con la legge 30 dicembre 2004, n. 311, introducendo all'art. 1, comma 425, l'art. 75-bis sulla dichiarazione stragiudiziale del terzo.

Modello ufficiale e tutela della riservatezza

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto un apposito modello di richiesta di dichiarazione stragiudiziale, cui i concessionari devono uniformarsi. Il modello è stato definito anche per garantire il rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare dell'art. 11, comma 1, lettera d), secondo cui i dati personali trattati devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Obblighi delle sedi INPS e termine di risposta

Le sedi INPS, ricevute le richieste dei concessionari, devono restituire la dichiarazione debitamente compilata. Le richieste non conformi al modello ufficiale devono essere restituite ai concessionari con l'invito ad attenersi al modello predisposto. Il concessionario assegna dieci giorni per il rilascio della dichiarazione, termine che la circolare qualifica come non perentorio, pur evidenziando l'opportunità di una risposta rapida.

Contenuto della dichiarazione positiva

In caso di esito positivo, la dichiarazione deve indicare per iscritto, anche in modo generico, le cose e le somme dovute al debitore. Per l'INPS ciò significa specificare se il soggetto iscritto a ruolo è creditore di somme o cose in relazione a rapporti economici o di lavoro, comprendendo rapporti di lavoro dipendente, collaborazioni o prestazioni erogate dall'Istituto. Se risultano somme erogate, la sede deve indicarne l'ammontare e, ove possibile, il titolo, ad esempio pensione, rimborso contributi o prestazioni professionali.

Forma della certificazione e profili privacy

La certificazione deve essere completata con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e firmata dal Direttore della sede o da un delegato. Deve inoltre contenere le informazioni relative al trattamento dei dati personali, precisando che il conferimento non è obbligatorio e che raccolta e trattamento sono effettuati esclusivamente per finalità di servizio pubblico connesse al D.Lgs. n. 112/1999.

Esito negativo e conseguenze operative

Se la dichiarazione è negativa, cioè se l'Istituto non detiene somme o cose pignorabili, il concessionario può attivare altre procedure cautelari o esecutive oppure, se accerta l'assenza di beni utilmente aggredibili, richiedere il discarico della quota ritenuta inesigibile.

Iter successivo al rilascio della dichiarazione positiva

In presenza di dichiarazione positiva, il concessionario procede al pignoramento presso terzi ai sensi degli artt. 543 e seguenti c.p.c. Deve notificare un atto personalmente al terzo e al debitore, contenente il credito azionato, l'indicazione almeno generica delle somme e delle cose dovute, l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice e la citazione a comparire all'udienza per la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Dal momento della notifica, il terzo assume gli obblighi del custode e le somme eventualmente pignorabili diventano indisponibili per il debitore.

Udienza e assegnazione delle somme

All'udienza l'Istituto deve comparire e ribadire quali somme o cose il debitore vanta e quando ne è dovuta la consegna o il pagamento, indicando anche eventuali sequestri precedenti. Accertata l'esistenza di somme appartenenti al debitore, il giudice, su richiesta del concessionario, assegna tali somme al concessionario, che le imputa ai debiti iscritti a ruolo.

Ambito applicativo del pignoramento presso terzi

La circolare precisa che il pignoramento presso terzi può essere attivato dal concessionario sia per il recupero di contributi previdenziali INPS sia per la riscossione di tributi e contributi dovuti ad altri enti creditori.

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