Circolare numero 82 del 30-6-2005
Modalità di accesso e di finanziamento dell’assegno ordinario previsto dall’art. 5, c. 1, lett. A), p. 2) del DM 375/2003.Istruzioni contabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il ricorso all'assegno ordinario previsto dal Fondo di solidarietà istituito dal DM 375/2003 per le aziende destinatarie del decreto. Indica le condizioni di accesso, le modalità di presentazione e istruttoria delle domande, i criteri di calcolo e durata della prestazione, le modalità di anticipazione e conguaglio da parte delle aziende, nonché gli effetti sulla contribuzione correlata e le relative istruzioni contabili. Sono anche fissati massimali, limiti temporali di utilizzo e adempimenti documentali a carico delle aziende e delle sedi INPS.
Istruzioni per l'assegno ordinario del Fondo di solidarietà ex DM 375/2003
Assegno ordinario del Fondo di solidarietà ex DM 375/2003
La circolare detta le regole operative per il ricorso all'assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà istituito dal DM 375/2003 in favore del personale delle aziende destinatarie del decreto. Vengono definite le condizioni di accesso, la procedura di domanda, i criteri di calcolo della prestazione, i limiti di durata, gli adempimenti di conguaglio e gli effetti sulla contribuzione correlata.
Ambito di applicazione e finalità
Il Fondo è finalizzato al sostegno del reddito, dell'occupazione e alla riconversione/riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e di altri enti pubblici. Tra le prestazioni previste vi sono specifici assegni per i lavoratori interessati da riduzione dell'orario o sospensione dell'attività lavorativa. La circolare è rivolta alle 44 aziende individuate dagli accertamenti e destinatarie delle relative quote di assegnazione, già comunicate ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale.
Condizioni per l'accesso alla prestazione
L'accesso all'assegno ordinario richiede, ai sensi dell'art. 7 del DM 375/2003, il previo espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro e la loro conclusione con un accordo aziendale. Il comma 3 dell'art. 7 consente il ricorso alla prestazione anche in presenza di riduzione dei livelli occupazionali.
Presentazione delle domande
Le domande devono essere indirizzate alla Sede INPS presso la quale l'azienda assolve gli obblighi contributivi e possono essere inviate con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate a mano. Devono contenere i dati identificativi dell'azienda e, per ciascun lavoratore interessato, i dati anagrafici, la data di assunzione, la qualifica, la retribuzione oraria lorda e, ove necessario, la retribuzione mensile lorda, oltre al periodo di sospensione o riduzione e al numero di ore interessate.
Per la retribuzione da indicare la circolare rinvia all'art. 11 del DM 375/2003: si tratta della retribuzione determinata secondo le disposizioni contrattuali collettive vigenti e, in base al criterio comune richiamato, dell'ultima mensilità percepita, rapportata a 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
Per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali devono essere indicati tre importi retributivi, utili rispettivamente per l'aggiornamento della posizione assicurativa presso il FPLD, presso il Fondo speciale per il trattamento integrativo di pensione e presso lo stesso Fondo speciale per la prestazione in capitale.
Esame trimestrale delle domande
Il Comitato Amministratore esamina le domande su base trimestrale, cioè in archi temporali di tre mesi. I trimestri di riferimento sono:
- 1 gennaio - 31 marzo,
- 1 aprile - 30 giugno,
- 1 luglio - 30 settembre,
- 1 ottobre - 31 dicembre.
Le domande sono deliberate secondo l'ordine cronologico di presentazione, tenendo conto delle disponibilità del Fondo e della quota di spettanza dell'azienda richiedente. Le prestazioni devono essere concesse nel rispetto dei criteri di precedenza, turnazione e proporzionalità delle erogazioni previsti dall'art. 10.
Misura e durata dell'assegno ordinario
L'assegno ordinario spetta per le ore di riduzione o sospensione eccedenti 37 ore e 30 minuti annui pro capite. Condizione indispensabile è che, nel periodo di riduzione o sospensione, il lavoratore non svolga alcuna attività lavorativa in favore di terzi.
In caso di sospensione temporanea, l'assegno è pari al 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata per le giornate non lavorate, con i seguenti massimali lordi mensili:
- 852,15 euro per retribuzioni inferiori a 1.568,00 euro,
- 981,26 euro per retribuzioni comprese tra 1.568,00 e 2.479,00 euro,
- 1.240,00 euro per retribuzioni superiori a 2.479,00 euro.
In caso di riduzione dell'orario, l'assegno è pari al 60% della retribuzione lorda mensile relativa alle ore non lavorate, con un massimale calcolato in misura oraria sulla base del massimale che sarebbe spettato in caso di sospensione.
La durata complessiva della prestazione non può superare 18 mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, articolati come segue:
- non più di 6 mesi nel primo triennio,
- ulteriori 6 mesi nel secondo triennio,
- ulteriori 6 mesi nel periodo residuo.
Per i lavoratori a tempo parziale l'importo è proporzionato alla minore durata della prestazione lavorativa. La circolare precisa inoltre che possono accedere alla prestazione anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e contratto applicabili alla categoria.
Istruttoria delle sedi e provvedimento
Ricevute le domande, le Sedi devono verificare:
- che l'azienda sia effettivamente destinataria del DM 375/2003,
- che sussistano le condizioni previste dall'art. 7,
- che sia rispettata o superata la percentuale prevista dall'art. 6, comma 7.
Devono inoltre controllare la correttezza dei dati retributivi e contributivi esposti nella domanda, verificando che ogni contributo sia pari alla corretta percentuale della retribuzione complessiva denunciata e che quest'ultima corrisponda alla somma dei prodotti delle retribuzioni comunicate per ciascun lavoratore e per il relativo periodo di fruizione.
Le domande istruite, con l'eventuale documentazione sui ricorsi ad altre prestazioni da parte della stessa azienda, devono essere trasmesse entro 10 giorni alla Direzione Generale - D.C. Prestazioni a sostegno del reddito, al numero fax 06/59054769, che provvede al successivo inoltro al Comitato per le decisioni di competenza.
La Direzione Centrale comunica la decisione alla Sede e conserva la documentazione relativa agli importi complessivi degli assegni e della contribuzione correlata. Le Sedi comunicano poi l'esito alle aziende e controllano il successivo conguaglio sul DM10/2. Alle posizioni contributive delle aziende autorizzate viene attribuito il codice di autorizzazione "5X", con il significato di azienda destinataria dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, del DM 375/2003.
Anticipazione dell'assegno e conguaglio
Le aziende ammesse al finanziamento devono anticipare l'assegno ordinario ai lavoratori e possono recuperarlo mediante conguaglio con i contributi dovuti per i propri dipendenti. Il recupero avviene secondo le modalità deliberate dal Comitato Amministratore in data 18 novembre 2004.
Nel mod. DM10/2, l'importo anticipato deve essere esposto in uno dei righi in bianco del quadro D con la dicitura "rec. ass. ord. D.M. 375/2003" e il codice "L103". Per gli eventuali arretrati si utilizza il codice "L104", preceduto dalla dicitura "arretrati ass. ord. D.M. 375/2003". Il conguaglio può essere effettuato con la prima denuncia contributiva utile successiva all'autorizzazione.
Le Sedi verificano che gli importi conguagliati corrispondano a quelli autorizzati, memorizzando quelli esposti con i codici L103 e L104 nell'archivio segnalazioni.
Contribuzione correlata e adempimenti previdenziali
Per i periodi di erogazione dell'assegno il decreto prevede l'accredito di contribuzione correlata utile sia per il diritto sia per la misura della pensione, compresa quella di anzianità. Per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza ex legge 377/1958 è previsto anche l'accredito di contributi utili per le prestazioni integrative e in capitale.
La copertura delle somme necessarie è effettuata dal Fondo di solidarietà in favore del FPLD e del Fondo speciale per gli iscritti interessati. Gli importi per il FPLD sono calcolati applicando l'aliquota di finanziamento vigente del 32,70% a una retribuzione imponibile convenzionale parametrata sull'ultima mensilità percepita. Per il Fondo speciale, gli importi sono calcolati applicando le aliquote vigenti del 5,50% e del 7,35% alle retribuzioni imponibili convenzionali determinate ai sensi degli artt. 10 e 13 della legge 377/1958.
La circolare precisa che, allo stato e nei limiti della quota spettante, l'azienda non deve versare somme per la copertura della contribuzione correlata. Tuttavia, al termine del periodo di fruizione dell'assegno, deve produrre per ciascun lavoratore una dichiarazione di responsabilità secondo lo schema allegato. Le istruzioni per l'aggiornamento effettivo delle posizioni assicurative saranno fornite con successivo messaggio.
Aspetti contabili
Gli oneri derivanti dall'erogazione degli assegni ordinari, recuperati dalle aziende con il conguaglio DM10/2, sono imputati nella gestione istituita con la circolare n. 156 del 9 dicembre 2004 ai seguenti conti:
- GER 30/171, per la competenza dell'anno in corso,
- GER 30/111, per la competenza degli anni precedenti, conto movimentabile a partire dall'esercizio 2006.
La rilevazione della contribuzione correlata è effettuata dalla Direzione Generale sulla base della documentazione trasmessa dalle Sedi. I conti di nuova istituzione sono riportati in allegato.
Punti principali
Ambito e finalità del Fondo
Il Fondo di solidarietà ex DM 375/2003 eroga, tra le altre prestazioni, assegni ordinari ai lavoratori interessati da riduzione dell'orario o sospensione dell'attività lavorativa. La circolare fornisce le istruzioni operative per le aziende rientranti nell'ambito del decreto, specificando che le domande sono esaminate in relazione alla quota di spettanza aziendale e alle disponibilità del Fondo.
Condizioni di accesso e presentazione della domanda
L'accesso all'assegno ordinario richiede l'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi di modifica delle condizioni di lavoro e la conclusione con accordo aziendale. Le aziende possono accedere anche in presenza di riduzioni occupazionali. Le domande vanno presentate alla Sede INPS competente per gli obblighi contributivi, a mezzo raccomandata A/R o a mano, usando il fac-simile allegato e indicando i dati aziendali e dei lavoratori interessati, incluse retribuzione, periodo e ore di sospensione o riduzione.
Criteri di esame e periodicità
Le domande sono valutate dal Comitato Amministratore su base trimestrale, seguendo l'ordine cronologico di presentazione e tenendo conto delle disponibilità del Fondo e della quota aziendale. I trimestri di riferimento sono 1 gennaio-31 marzo, 1 aprile-30 giugno, 1 luglio-30 settembre e 1 ottobre-31 dicembre.
Misura, durata e limiti dell'assegno ordinario
La prestazione spetta per le ore eccedenti 37 ore e 30 minuti annui pro capite di riduzione o sospensione. In caso di sospensione, l'assegno è pari al 60% della retribuzione lorda mensile non percepita, con massimali di 852,15 euro, 981,26 euro o 1.240,00 euro a seconda della fascia retributiva. In caso di riduzione di orario, l'assegno è pari al 60% della retribuzione lorda mensile relativa alle ore non lavorate, con massimale orario parametrato al massimale di sospensione. La durata complessiva non può superare 18 mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, con il vincolo di massimo 6 mesi nel primo triennio, 6 nel secondo e 6 nel periodo residuo. Per il part-time l'importo è proporzionato, e la prestazione è ammessa anche per i dirigenti nei limiti di legge e contratto.
Istruttoria delle Sedi e autorizzazione
Le Sedi devono verificare che l'azienda sia destinataria del DM 375/2003, che sussistano le condizioni di cui all'art. 7 e che sia rispettata o superata la percentuale di cui all'art. 6, comma 7. Devono inoltre controllare la correttezza dei dati retributivi e contributivi indicati. Le domande istruite sono trasmesse entro 10 giorni alla Direzione Generale - D.C. Prestazioni a sostegno del reddito, che le inoltra al Comitato per la decisione. Le aziende autorizzate sono contraddistinte dal codice di autorizzazione "5X" per la durata dell'intervento.
Anticipazione dell'assegno e conguaglio contributivo
Le aziende anticipano ai lavoratori l'assegno ordinario e recuperano gli importi tramite conguaglio con i contributi dovuti, secondo le modalità deliberate dal Comitato Amministratore. Nel DM10/2 devono indicare l'importo anticipato con la dicitura "rec. ass. ord. D.M. 375/2003" e il codice "L103"; per eventuali arretrati si usa la dicitura "arretrati ass. ord. D.M. 375/2003" con il codice "L104". Il conguaglio può essere effettuato con la prima denuncia contributiva utile successiva all'autorizzazione e le Sedi verificano la corrispondenza degli importi.
Contribuzione correlata e posizione assicurativa
Per i periodi di fruizione dell'assegno è accreditata contribuzione correlata utile ai fini del diritto e della misura pensionistica, incluso il trattamento di anzianità. Per gli iscritti al Fondo speciale ex legge 377/1958 sono previsti anche accrediti utili per le prestazioni integrative e in capitale. La copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di solidarietà; in questa fase l'azienda, nei limiti della propria quota, non deve versare somme per tale copertura, ma deve presentare al termine della fruizione una dichiarazione di responsabilità per ciascun lavoratore secondo il modello allegato.
Istruzioni contabili
Gli oneri per gli assegni ordinari conguagliati dalle aziende sono imputati ai conti GER 30/171 per la competenza dell'anno in corso e GER 30/111 per gli anni precedenti, con movimentazione del secondo a partire dall'esercizio 2006. La rilevazione della contribuzione correlata è curata dalla Direzione Generale sulla base della documentazione trasmessa dalle Sedi. I conti sono di nuova istituzione e sono riportati in allegato.
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