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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 16 del 18/01/2023

Provvedimento del 18 gennaio 2023

Garante Privacy16

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante interviene d’urgenza nei confronti di GMC – Giuseppe Marra Communications S.p.A., titolare del sito www.adnkronos.com, per bloccare provvisoriamente l’ulteriore diffusione di dati relativi alla salute pubblicati in un articolo e nel relativo referto di laboratorio. Il provvedimento richiama il limite dell’essenzialità dell’informazione in ambito giornalistico e le Regole deontologiche, rilevando che la diffusione di dati sanitari nei termini descritti non è conforme alla disciplina applicabile. Il Garante ordina la limitazione immediata del trattamento e chiede riscontro documentato entro 3 giorni.

GMC – Giuseppe Marra Communications S.p.A. (Adnkronos): limitazione provvisoria d’urgenza della diffusione di dati sanitari pubblicati online

Limitazione provvisoria della diffusione di dati sanitari su Adnkronos

Il Garante per la protezione dei dati personali interviene in via d’urgenza nei confronti di GMC – Giuseppe Marra Communications S.p.A., titolare del trattamento effettuato tramite il sito www.adnkronos.com, a seguito della pubblicazione di un articolo contenente informazioni dettagliate sullo stato di salute di una persona identificata o identificabile e la diffusione di un referto di laboratorio integralmente riprodotto.

Fatto e origine del procedimento

L’istruttoria prende le mosse dalla pubblicazione, in data 16 gennaio 2023, di un articolo che riportava dettagli sulla patologia dell’interessato e allegava un documento clinico con dati sanitari molto specifici. Il Garante considera rilevante non solo il contenuto dell’articolo, ma anche la presenza del referto, in quanto ulteriore veicolo di diffusione di categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 GDPR.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama l’art. 137 del Codice privacy, che consente il trattamento di dati sanitari anche senza consenso nell’ambito dell’attività giornalistica, ma solo nel rispetto delle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice. Viene inoltre ribadito il limite dell’"essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" per la diffusione di dati per finalità giornalistiche.

Il Garante richiama in particolare l’art. 10 delle Regole deontologiche, secondo cui il giornalista, nel riferire lo stato di salute di una persona identificata o identificabile, deve rispettarne dignità, riservatezza e decoro personale, astenendosi dalla pubblicazione di dati analitici di interesse strettamente clinico, salvo i casi in cui la pubblicazione sia comunque giustificata dall’essenzialità dell’informazione e dalla particolare rilevanza sociale o pubblica del soggetto.

Valutazione del Garante

Secondo l’Autorità, la diffusione dei dati relativi alla malattia dell’interessato, nei termini descritti, è in contrasto con le disposizioni richiamate. In particolare, la pubblicazione di dati sanitari dettagliati e del referto di laboratorio eccede il perimetro dell’essenzialità informativa consentita in ambito giornalistico e non rispetta il necessario livello di tutela rafforzata per i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Misura adottata: limitazione provvisoria del trattamento

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante dispone in via d’urgenza la limitazione provvisoria del trattamento, da intendersi come blocco dell’ulteriore diffusione:

  • dei dati sanitari indicati nell’articolo;
  • dei dati contenuti nel referto di laboratorio pubblicato a corredo;
  • di ogni altra analoga informazione eventualmente riportata in altri articoli presenti sul medesimo sito.

La limitazione ha effetto immediato dalla data di ricezione del provvedimento. Il Garante si riserva ogni ulteriore determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso.

Obbligo di riscontro e profili sanzionatori

Il destinatario del provvedimento è invitato, ai sensi dell’art. 58, par. 1, GDPR, a comunicare entro 3 giorni dalla ricezione le iniziative intraprese per dare attuazione alla misura, fornendo un riscontro adeguatamente documentato. Il provvedimento avverte che il mancato riscontro alla richiesta del Garante è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.

Inoltre, viene ricordato che l’inosservanza della misura disposta può integrare anche il reato previsto dall’art. 170 del Codice privacy.

Tutela giurisdizionale

Avverso il provvedimento è ammessa opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011. Il ricorso va depositato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine dell’intervento e contenuto della pubblicazione

Il provvedimento nasce dalla pubblicazione, sul sito Adnkronos.com, di un articolo che riportava in modo dettagliato la patologia di una persona identificata o identificabile e, a corredo, la copia integrale di un referto di laboratorio contenente dati sanitari estremamente dettagliati.

Norme richiamate e criterio dell’essenzialità dell’informazione

Il Garante richiama l’art. 137 del Codice privacy e l’art. 10 delle Regole deontologiche per l’attività giornalistica, ribadendo che i dati relativi alla salute possono essere trattati in ambito giornalistico solo nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, della dignità, della riservatezza e del decoro della persona, con particolare rigore per i dati clinici analitici.

Misura urgente adottata

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante dispone nei confronti di GMC – Giuseppe Marra Communications S.p.A. la limitazione provvisoria del trattamento, riferita all’ulteriore diffusione dei dati sanitari contenuti nell’articolo e nel referto, nonché di ogni altra analoga informazione eventualmente presente in altri articoli del medesimo sito. La misura ha effetto immediato dalla ricezione del provvedimento.

Obbligo di riscontro e conseguenze dell’inosservanza

Il destinatario è invitato, ai sensi dell’art. 58, par. 1, GDPR, a comunicare entro 3 giorni le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento, fornendo riscontro documentato. Il Garante richiama le conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza o mancato riscontro, richiamando l’art. 170 del Codice e l’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.

Tutela giurisdizionale

Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Come è indicizzato

Materiedati sanitarigiornalismo e diritto di cronacalimitazione del trattamentoprovvedimenti urgenti del garante

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