Prescrizioni del Garante n. 19 del 18/01/2023
Provvedimento del 18 gennaio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante è intervenuto d’urgenza nei confronti di Retimedia S.r.l., titolare del quotidiano online La Cronaca24, a seguito della pubblicazione di un articolo che diffondeva in modo dettagliato la patologia di una persona identificata/identificabile e riproduceva integralmente un referto di laboratorio. Il provvedimento dispone la limitazione provvisoria dell’ulteriore diffusione dei dati sanitari, richiamando il principio di essenzialità dell’informazione e le regole deontologiche in ambito giornalistico. È richiesto al titolare di comunicare entro 3 giorni le misure adottate per dare esecuzione al provvedimento.
Retimedia S.r.l.: limitazione provvisoria urgente della diffusione di dati sanitari pubblicati su un quotidiano online
Retimedia S.r.l.: limitazione provvisoria della diffusione di dati sanitari in un articolo giornalistico
Il Garante interviene d’urgenza nei confronti di Retimedia S.r.l., titolare del quotidiano online La Cronaca24, a seguito della pubblicazione di un articolo che diffondeva informazioni molto dettagliate sulla patologia di una persona identificata o identificabile e riproduceva integralmente un referto di laboratorio. Il provvedimento è adottato in via provvisoria, nelle more della definizione dell’istruttoria avviata sul caso.
Origine del procedimento e trattamento esaminato
L’Autorità rileva la pubblicazione online di un articolo che, richiamando come fonte Adnkronos, riferiva in modo dettagliato lo stato di salute dell’interessato e dava contestualmente visibilità a un referto di laboratorio contenente dati sanitari estremamente analitici. Il trattamento esaminato riguarda quindi la diffusione giornalistica di dati relativi alla salute.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- l’art. 137 del Codice privacy, che consente il trattamento dei dati di cui all’art. 9 GDPR anche senza consenso nell’ambito giornalistico, purché nel rispetto delle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice;
- il principio dell’"essenzialità dell’informazione" per la diffusione di dati personali a fini giornalistici;
- l’art. 10 delle Regole deontologiche, secondo cui il giornalista, nel riferire lo stato di salute di una persona identificata o identificabile, deve rispettarne dignità, riservatezza e decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e deve astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
Valutazione del Garante
Secondo il Garante, la diffusione dei dati relativi alla malattia dell’interessato, per come avvenuta, è in contrasto con le disposizioni richiamate. L’Autorità evidenzia che, in materia giornalistica, il trattamento di dati sanitari è consentito solo entro i limiti dell’essenzialità dell’informazione e con maggiore rigore quando si tratta di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute di soggetti identificati o identificabili.
Misura urgente adottata
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante dispone nei confronti di Retimedia S.r.l. la limitazione provvisoria del trattamento, con riferimento all’ulteriore diffusione:
- dei dati sanitari contenuti nell’articolo oggetto di esame;
- dei dati contenuti nel referto di laboratorio pubblicato a corredo;
- di ogni altra analoga informazione eventualmente presente in altri articoli pubblicati sul medesimo sito.
La misura produce effetto immediato dalla ricezione del provvedimento.
Adempimenti richiesti e conseguenze in caso di inosservanza
Il Garante invita il titolare, ai sensi dell’art. 58, par. 1, GDPR, a comunicare entro 3 giorni dalla ricezione del provvedimento quali iniziative siano state adottate per darvi esecuzione, fornendo un riscontro adeguatamente documentato. Viene inoltre ricordato che il mancato riscontro alla richiesta e l’inosservanza della misura possono comportare:
- la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice;
- le sanzioni amministrative previste dall’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
Opposizione al provvedimento
Contro il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso da depositare al tribunale ordinario del luogo di residenza del titolare del trattamento entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero, ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e contenuto dell’articolo
Il Garante rileva la pubblicazione, sul quotidiano online La Cronaca24, di un articolo che dava notizia in modo dettagliato della patologia di un soggetto identificato anche con un alias da questi utilizzato. A corredo dell’articolo era stata diffusa la copia integrale di un referto di laboratorio contenente dati sanitari estremamente dettagliati.
Norme richiamate e criterio dell’essenzialità dell’informazione
Il provvedimento richiama l’art. 137 del Codice privacy, che consente il trattamento di dati particolari anche senza consenso nell’ambito dell’attività giornalistica, purché nel rispetto delle Regole deontologiche e del limite dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Viene altresì richiamato l’art. 10 delle Regole deontologiche, che impone di rispettare dignità, riservatezza e decoro della persona e vieta la pubblicazione di dati analitici di interesse strettamente clinico, salvo il rispetto dell’essenzialità dell’informazione e, per persone di particolare rilevanza sociale o pubblica, sempre nel rispetto della dignità.
Valutazione del Garante
L’Autorità ritiene che la diffusione dei dati relativi allo stato di malattia dell’interessato, nei termini descritti, sia in contrasto con le disposizioni richiamate, in particolare perché eccede il perimetro dell’essenzialità dell’informazione e coinvolge dati sanitari di natura clinica non pubblicabili nei termini riportati.
Misura adottata d’urgenza
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante dispone nei confronti di Retimedia S.r.l. la limitazione provvisoria del trattamento, riferita all’ulteriore diffusione dei dati sanitari indicati nell’articolo, inclusi quelli contenuti nel referto di laboratorio e ogni altra analoga informazione presente in eventuali altri articoli del medesimo sito. La limitazione ha effetto immediato dalla ricezione del provvedimento.
Obblighi di riscontro e rimedi
Il titolare è invitato, ai sensi dell’art. 58, par. 1, GDPR, a comunicare entro 3 giorni dalla ricezione del provvedimento le iniziative intraprese per darvi attuazione, fornendo un riscontro adeguatamente documentato. Il Garante richiama inoltre le conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza della misura o di mancato riscontro, con riferimento all’art. 170 del Codice e all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. È prevista opposizione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
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