Cassazione Civile, Ordinanza n. 19998/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di rimborso IRPEF proposta da una contribuente per gli anni 2011-2014, relativa all'imposta trattenuta su somme percepite come voce stipendiale accessoria qualificata dall'interessata come rimborso spese di viaggio/accesso per incarichi svolti in un Comune diverso da quello di residenza. La Corte di secondo grado aveva confermato l'accoglimento del ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 51, commi 1, 2 e 5, 13, comma 1, e 6, comma 2, TUIR, nonché erronea interpretazione dell'art. 48 dell'Accordo Collettivo Nazionale per i medici specialisti ambulatoriali, sostenendo che tali somme non fossero esenti da imposizione ma rientrassero nel reddito di lavoro dipendente per il principio di onnicomprensività, non essendo assimilabili né ai rimborsi spese di trasferta ex art. 51, comma 5, TUIR, né alle prestazioni di trasporto collettivo ex art. 51, comma 2, lett. d), TUIR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata. Ha ritenuto che il rimborso previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 271/2000, attuativo dell'art. 48 dell'Accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali, sia ontologicamente distinto dalle indennità di trasferta ex art. 51, comma 5, TUIR e non rientri nell'eccezione di cui all'art. 51, comma 2, lett. d), TUIR. Di conseguenza, in applicazione del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, tali somme devono essere assoggettate a imposizione fiscale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità delle questioni e per la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte intimata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
La Corte ha ribadito che il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente impone di ricomprendere nel reddito tutte le somme percepite in relazione al rapporto, salvo le specifiche eccezioni previste; il rimborso spese di accesso dei medici convenzionati non rientra nella disciplina delle trasferte né nell'eccezione per il trasporto collettivo.
Norma richiamata nel motivo di ricorso; nel testo non emerge una specifica autonoma interpretazione della Corte.
Norma richiamata nel motivo di ricorso; nel testo non emerge una specifica autonoma interpretazione della Corte.
art. 48 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
La disposizione contrattuale collettiva è stata oggetto di censura perché interpretata dalla sentenza impugnata come fonte di un rimborso non imponibile; la Cassazione ha invece escluso che essa trasformi la somma in un emolumento esente da IRPEF.
art. 35 d.P.R. 28 luglio 2000, n. 271
Il rimborso spese di accesso previsto da tale norma è stato qualificato come istituto distinto dalle trasferte di cui all'art. 51, comma 5, TUIR e quindi imponibile.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel reddito di lavoro dipendente vige il principio di onnicomprensività: tutte le somme percepite in relazione al rapporto sono imponibili, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge tributaria.
- Il rimborso spese di accesso riconosciuto ai medici convenzionati per incarichi svolti in un Comune diverso da quello di residenza non coincide con l'indennità di trasferta disciplinata dal TUIR, perché non presuppone uno spostamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro.
- Le eccezioni di non imponibilità previste per le prestazioni di trasporto collettivo non sono estensibili a rimborsi corrisposti per spostamenti individuali.
- Quando la questione è esclusivamente di diritto e non richiede nuovi accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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