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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28727/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

Un acquirente aveva convenuto in giudizio la società fornitrice del gasolio e la società incaricata del trasporto, deducendo che, dopo l’ordine di 1000 litri di gasolio per riscaldamento, la consegna a domicilio era stata eseguita da un autista della società trasportatrice in modo scorretto, con fuoriuscita del carburante dalla cisterna e spandimento sul terreno e sulle fondamenta dell’abitazione. L’acquirente chiedeva il risarcimento dei costi di bonifica e dei danni conseguenti. Il tribunale aveva ritenuto responsabile la società venditrice, mentre la corte d’appello aveva riformato la decisione, qualificando il rapporto come vendita e non somministrazione, escludendo l’applicabilità dell’art. 1510 c.c., ma negando comunque la responsabilità del venditore e addossando il danno al vettore, sul presupposto che operasse l’art. 1693 c.c. Il ricorso principale denunciava: violazione degli artt. 1177, 2051, 1476, 1378 e 1693 c.c., sostenendo che l’obbligo di consegna e custodia del venditore permane fino alla materiale traditio e che il venditore risponde, ex art. 1228 c.c., del fatto del vettore quale ausiliario; nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, poiché la corte d’appello aveva contemporaneamente affermato la permanenza dell’obbligo di consegna in capo al venditore e la sua irresponsabilità; falsa applicazione dell’art. 1693 c.c., norma ritenuta estranea a una vendita e riferibile alla sola perdita o avaria della merce nel trasporto; motivazione apparente sul mancato rapporto di subordinazione/preposizione tra venditore e trasportatore ai fini dell’art. 2049 c.c. Il ricorso incidentale condizionato del venditore sosteneva invece che il trasporto dovesse ricadere nell’ambito degli artt. 1510 e 1378 c.c., con effetto liberatorio per il venditore al momento della consegna al vettore e individuazione della merce, anche richiamando un accordo quadro con il trasportatore e la documentazione di trasporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che, esclusa l’applicabilità dell’art. 1510 c.c. per mancanza di prova di un accordo sulla consegna tramite vettore, restassero applicabili le regole generali della vendita: il venditore conserva l’obbligo di consegna e custodia fino alla materiale messa a disposizione del bene al compratore e risponde, ai sensi dell’art. 1228 c.c., del fatto colposo del vettore utilizzato come ausiliario nell’esecuzione. Ha inoltre affermato che la corte d’appello aveva erroneamente richiamato l’art. 1693 c.c., norma propria della responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce, in una fattispecie diversa e non opponibile all’acquirente, che non era parte del contratto di trasporto. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1510 c.c.

    "salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve esser trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere"

    norma speciale, non suscettibile di applicazione analogica; opera solo se vi è prova di un accordo tra le parti sulla consegna tramite vettore o spedizioniere

  • art. 1476 c.c.

    pone a carico del venditore l'obbligazione principale di consegnare la cosa

  • art. 1177 c.c.

    riconduce al venditore, sino al completamento della consegna, l'obbligo di custodia del bene

  • art. 1228 c.c.

    il vettore utilizzato dal venditore per l'esecuzione della consegna è terzo ausiliario del debitore, sicché il venditore risponde del suo fatto doloso o colposo verso il creditore

  • art. 1693 c.c.

    disciplina la responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce nel contratto di trasporto e non è applicabile alla diversa ipotesi di danni cagionati durante la consegna in una compravendita

  • art. 2049 c.c.

    richiama la responsabilità del preponente per il fatto dell'ausiliario, ma nella specie è esclusa per difetto di deduzione/prova di un rapporto di dipendenza tra venditore e trasportatore

  • art. 2051 c.c.

    evocato dal ricorrente per sostenere la permanenza della custodia del venditore fino alla traditio definitiva

  • art. 1378 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di individuazione delle cose e effetto traslativo della proprietà

  • art. 1218 c.c.

    invocato dal ricorrente come base della responsabilità contrattuale del venditore per inesatto adempimento dell'obbligo di consegna

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale parametro della diligenza professionale nell'adempimento dell'obbligazione di consegna

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    evocato per dedurre il vizio di motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norme processuali poste a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato in relazione alla decisione del tribunale con sentenza pronunciata all'esito della trattazione orale

Massime di principio

  • Nella vendita di beni mobili da consegnare a domicilio, se non è provato un accordo che consenta la liberazione del venditore mediante rimessione della cosa al vettore o allo spedizioniere, il venditore resta obbligato fino alla materiale consegna al compratore.
  • L'obbligo di consegna comprende anche un obbligo di custodia del bene sino alla definitiva traditio; ne deriva che il venditore può rispondere contrattualmente dei danni causati durante le operazioni di consegna eseguite da un ausiliario.
  • Il vettore incaricato dal venditore per eseguire la consegna è, rispetto al rapporto di vendita, un ausiliario del debitore ai sensi dell'art. 1228 c.c.; il fatto colposo del vettore è imputabile al venditore verso l'acquirente.
  • L'art. 1510 c.c. è norma speciale e non è applicabile in via analogica oltre i casi in cui risulti pattuito o comunque dimostrato l'invio della merce tramite vettore o spedizioniere secondo l'accordo delle parti.
  • La disciplina della responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce non può essere trasposta automaticamente sul rapporto di compravendita per escludere la responsabilità del venditore verso l'acquirente, soprattutto quando il contratto di trasporto è rimasto estraneo al compratore.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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