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Legge

L.R. Lazio 15/2000

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

Normativa regionaleL.R. Lazio 15/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Lazio un sistema di tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, con registro volontario regionale, commissioni tecnico-scientifiche, rete di conservazione e programmi annuali di intervento. Prevede divieti di OGM in aree sensibili e sanzioni amministrative. Gli aiuti sono attivabili solo dopo il via libera UE sulla compatibilità.

Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone agrarie del Lazio

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario nel Lazio

La legge disciplina, per il territorio della Regione Lazio, un sistema di protezione, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. L’obiettivo è salvaguardare specie, razze, varietà e altri materiali genetici di interesse economico, scientifico, ambientale e culturale, in particolare quelli minacciati da erosione genetica.

Ambito delle risorse tutelate

La tutela riguarda:

  • specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse agrario;
  • piante spontanee imparentate con le specie coltivate;
  • materiali di origine esterna introdotti nel Lazio da almeno 50 anni, se ormai integrati nell’agroecosistema regionale e dotati di caratteristiche specifiche;
  • risorse genetiche scomparse dal territorio regionale ma conservate altrove e suscettibili di reintroduzione.

Registro volontario regionale

È istituito un registro volontario regionale, articolato in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritti i materiali genetici di interesse regionale. Il registro è tenuto dall’ARSIAL ed è gratuito.

La Giunta regionale deve stabilirne le modalità di tenuta e di iscrizione, secondo criteri che prevedono:

  • omogeneità e confrontabilità con strumenti analoghi nazionali e internazionali;
  • identificabilità delle accessioni tramite un numero minimo di caratteri definiti per ciascuna entità;
  • iscrizione a cura dell’ARSIAL, previo parere favorevole della commissione tecnico-scientifica competente;
  • possibilità di iniziativa d’ufficio dell’ARSIAL oppure su proposta di Giunta regionale, enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni, associazioni private e singoli cittadini;
  • obbligo di allegare una documentazione storico-tecnico-scientifica;
  • possibilità di cancellazione, da parte dell’ARSIAL e con parere favorevole della commissione, quando vengano meno i requisiti di tutela.

Commissioni tecnico-scientifiche

Sono previste due commissioni, una per il settore animale e una per il settore vegetale, con funzioni di supporto tecnico-scientifico alla legge.

La commissione per il settore animale è composta da:

  • un funzionario regionale competente in materia;
  • un funzionario ARSIAL;
  • un agricoltore detentore di materiale animale tutelato;
  • cinque esperti scientifici e accademici.

La commissione per il settore vegetale è composta da:

  • due funzionari regionali competenti;
  • un rappresentante ARSIAL;
  • un agricoltore detentore di materiale vegetale tutelato;
  • dieci esperti scientifici e accademici.

Le commissioni durano in carica cinque anni, eleggono il presidente al proprio interno e operano con il supporto tecnico-operativo dell’ARSIAL. Per nomina, designazione, gettoni di presenza e rimborsi si applica la normativa regionale vigente in materia.

Rete di conservazione e sicurezza

La protezione e conservazione delle risorse iscritte nel registro avviene anche mediante una rete di conservazione e sicurezza, gestita e coordinata dall’ARSIAL. Possono aderirvi:

  • comuni;
  • comunità montane;
  • istituti sperimentali;
  • centri di ricerca;
  • università agrarie;
  • associazioni d’interesse;
  • agricoltori singoli o associati.

La rete cura la conservazione in situ o in azienda del materiale genetico e la sua moltiplicazione, per renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, anche per coltivazione, selezione e miglioramento. L’ARSIAL predispone elenchi provinciali dei siti di conservazione e li trasmette annualmente ai comuni interessati, che devono informare sull’esistenza dei siti.

Gli agricoltori aderenti alla rete possono:

  • vendere una modica quantità di sementi prodotte, nei limiti fissati al momento dell’iscrizione al registro;
  • effettuare la risemina in azienda.

Chi possiede materiale vegetale o animale tutelato ma non aderisce alla rete deve comunque fornire all’ARSIAL una parte del materiale vivente per la moltiplicazione e la conservazione presso altro sito.

Patrimonio genetico e benefici

La legge afferma che, fermo restando il diritto di proprietà sui singoli esemplari iscritti nel registro, il patrimonio delle risorse genetiche appartiene alle comunità indigene e locali, nelle quali i benefici devono essere equamente distribuiti secondo l’articolo 8j della Convenzione sulla biodiversità di Rio del 1992.

Piano settoriale e programmi annuali

Ogni quinquennio, entro il 30 giugno, la Regione approva un piano settoriale di intervento che definisce le linee guida per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Il piano resta in vigore fino all’approvazione di quello successivo.

Nel piano la Regione:

  • favorisce iniziative pubbliche e private per conservare la biodiversità autoctona e diffondere conoscenze e innovazioni per uso e valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni;
  • assume iniziative dirette per tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche;
  • prevede interventi di incentivo per gli agricoltori inseriti nella rete.

Per ciascuna annualità del quinquennio la Regione predispone un programma operativo annuale, che indica risorse economiche, entità dei contributi, beneficiari, modalità di accesso ed erogazione, zone prioritarie e controlli. I beneficiari sono gli operatori aderenti alla rete e gli agricoltori che producono per il mercato materiale autoctono iscritto nel registro. I programmi sono attuati dall’ARSIAL e sottoposti a controllo e monitoraggio del dipartimento regionale competente in agricoltura.

Divieti e sanzioni

È vietato utilizzare organismi geneticamente modificati:

  • nelle aree naturali protette regionali;
  • nelle aree di interesse comunitario, nazionale e regionale individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146;
  • nei siti inseriti negli elenchi dei siti di conservazione;
  • nelle zone limitrofe a tali aree, entro una distanza di almeno 2 km.

Per le violazioni sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, tra cui:

  • da lire 500.000 a lire 3.000.000 per l’inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 4, comma 5;
  • fino a lire 1.000.000 per le violazioni non espressamente previste.

L’accertamento avviene secondo la legge n. 689 del 1981 e la disciplina regionale richiamata. La vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni spettano ai comuni territorialmente competenti.

Decorrenza degli aiuti e divieto di cumulo

Gli aiuti previsti dalla legge diventano operativi solo dalla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso di esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. I finanziamenti concessi non sono cumulabili con quelli previsti per le medesime iniziative da altre leggi statali o regionali.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla legge rientrano negli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore dell’ARSIAL.

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