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Legge

L.R. Lazio 14/2000

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 14/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva il bilancio annuale e pluriennale 2000-2002 della Regione Lazio, autorizzando entrate, spese, mutui e prestiti obbligazionari, nonché numerosi stanziamenti e contributi settoriali e territoriali. La disciplina ha efficacia per l’esercizio 2000 e, per le quote pluriennali, fino al 2002; tratta anche regole di gestione di residui, cassa e esercizio provvisorio per enti vigilati.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000

Bilancio di previsione della Regione Lazio per il 2000

La legge definisce il bilancio annuale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000 e il bilancio pluriennale 2000-2002. Oltre alle autorizzazioni generali di entrata e di spesa, contiene numerose destinazioni vincolate di risorse a favore di interventi settoriali, infrastrutturali, sociali, culturali e territoriali nel solo ambito regionale laziale.

Autorizzazioni generali di bilancio

La norma approva il totale generale delle entrate e delle spese della Regione per il 2000, sia in competenza sia in cassa, e autorizza l’accertamento, la riscossione, l’impegno e il pagamento secondo gli stati di previsione allegati. La gestione dei flussi di cassa deve avvenire nel rispetto del patto di stabilità interno richiamato dalla legge statale. Per le partite di giro l’erogazione è consentita solo nei limiti degli stanziamenti disponibili.

Bilancio pluriennale, residui e regole contabili

È approvato il bilancio pluriennale 2000-2002. La legge disciplina anche:

  • la rimodulazione degli stanziamenti per impegni programmatici assunti nel precedente esercizio e scadenti entro il 2000;
  • la riemissione dei titoli di spesa non estinti entro il 1999 e riferiti a esercizi 1997 e precedenti;
  • il trattamento dei residui degli esercizi 1998 e 1999, che diventano economie se l’obbligazione non è scaduta entro il 31 dicembre 1999;
  • la sospensione, per il solo 2000, delle deroghe regionali alla disciplina sui residui richiamata dalla l.r. 15/1977.

Mutui, prestiti obbligazionari e copertura finanziaria

Per finanziare investimenti, la Regione è autorizzata a contrarre mutui e, in alternativa totale o parziale, prestiti obbligazionari. I mutui per gli investimenti sono autorizzati entro importi definiti, con tasso massimo del 7% annuo e durata di ammortamento compresa tra 10 e 35 anni; non possono essere stipulati prima del 1° luglio 2000. È prevista la copertura delle annualità di ammortamento nel bilancio regionale per tutta la durata dei mutui.

Per i prestiti obbligazionari, la Giunta regionale può deliberare l’emissione alle migliori condizioni di mercato, determinando condizioni, modalità e eventuale fondo vincolato di rimborso. Il rimborso è garantito mediante specifici stanziamenti di bilancio e un vincolo sulle entrate regionali, con priorità assoluta rispetto alle altre spese obbligatorie. È previsto anche un onere annuo per le procedure di emissione e rating.

Disposizioni organizzative e gestione di fondi

La legge conferma alcune modalità di gestione già previste per il bilancio del Consiglio regionale e per specifici uffici regionali, inclusa l’emissione di ordini di accreditamento e l’uso di aperture di credito. Conferma inoltre la gestione provvisoria di enti, aziende e organismi vigilati dalla Regione nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato.

Interventi sociali, sanitari e assistenziali

Una parte significativa delle risorse è destinata al fondo per l’attuazione del primo piano socioassistenziale regionale, con criteri di riparto fissati dalla Giunta e con quote per i comuni, i servizi intercomunali, la sperimentazione e progetti di interesse regionale. Sono previste anche risorse per:

  • RSA;
  • interventi a favore delle persone addette alle cure familiari e domestiche;
  • servizi socioassistenziali di specifici comuni;
  • concorsi finanziari per gli enti locali delegati ai nuovi compiti amministrativi.

Sono inoltre stanziati fondi per programmi sull’infanzia e l’adolescenza, comprese attività di formazione contro abusi e maltrattamenti sui minori.

Agricoltura, ambiente, acqua e territorio

La legge prevede contributi e finanziamenti per:

  • cooperative agricole che favoriscono l’inserimento lavorativo di persone disabili;
  • indennizzi a aziende agricole colpite da avversità atmosferiche;
  • studi e ricerche per la valorizzazione delle terre civiche della Maremma laziale;
  • assestamenti silvo-pastorali;
  • captazione e distribuzione di risorse idriche e completamento di reti fognarie;
  • anticipazione di canoni relativi al servizio idrico integrato fino all’effettiva operatività dei gestori.

Turismo, cultura, spettacolo e patrimonio

Sono finanziati numerosi interventi culturali e turistici, tra cui progetti di valorizzazione turistica delle aziende di promozione turistica, mostre, residenze di spettacolo, festival, istituzioni musicali, attività concertistiche, biblioteche, musei, archivi e interventi di recupero di beni storici e religiosi. Sono previsti anche fondi per il recupero dei centri storici, per il consolidamento di rocche e abbazie, per la valorizzazione di piazze e per il sostegno a eventi culturali locali.

Infrastrutture, trasporti e sviluppo economico

La legge destina risorse a:

  • adeguamenti delle reti urbane di trasporto pubblico locale;
  • acquisizione di azioni della costituenda azienda regionale di TPL su gomma;
  • realizzazione di parcheggi;
  • interventi urbanistici e produttivi in specifiche aree comunali;
  • progetti di sviluppo industriale e artigianale;
  • centri di promozione d’impresa;
  • opere di urbanizzazione e impianti innovativi.

Interventi su singoli enti e comuni

Molti articoli attribuiscono contributi puntuali a comuni, consorzi, enti e associazioni per specifiche opere pubbliche o iniziative locali, quali:

  • parcheggi multipiano;
  • case delle associazioni;
  • eliporti e centri polifunzionali;
  • ristrutturazioni di edifici pubblici e religiosi;
  • musei e attività culturali;
  • impianti sportivi e strutture per eventi;
  • contributi a fondazioni, consorzi bibliotecari e organismi territoriali.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Obsolescenza pratica

Il provvedimento riguarda quasi esclusivamente il bilancio regionale dell’esercizio 2000 e alcune quote del triennio 2000-2002. Le autorizzazioni e gli stanziamenti hanno natura temporalmente circoscritta e oggi sono sostanzialmente esauriti; pertanto la legge è da considerarsi superata e non utile come disciplina operativa attuale.

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