Messaggio numero 5662 del 27-06-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra i requisiti, i limiti reddituali e le modalità di corresponsione della somma aggiuntiva prevista dalla legge n. 127/2007 per i pensionati con almeno 64 anni, con riferimento all’anno 2014. Specifica criteri di contribuzione e reddito, distinzioni tra gestioni private, pubbliche ed ex ENPALS, esclusioni, modalità di attribuzione, aggiornamenti informatici e comunicazioni ai pensionati.
Somma aggiuntiva/"quattordicesima" per pensionati ultrasessantaquattrenni (anno 2014)
Somma aggiuntiva ai pensionati ultrasessantaquattrenni per l’anno 2014
Il documento disciplina la corresponsione della somma aggiuntiva prevista dall’art. 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, in favore dei pensionati che abbiano compiuto almeno 64 anni e che rispettino determinati requisiti reddituali e contributivi. La misura, comunemente riferita come "quattordicesima", è erogata secondo le modalità della Tabella A allegata alla legge e varia in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione pensionistica di appartenenza.
Requisiti anagrafici
Il beneficio spetta ai pensionati che abbiano almeno 64 anni di età.
- Per il 2014 sono interessati i soggetti nati prima del 1° gennaio 1951.
- La somma aggiuntiva spetta in misura proporzionale anche a chi compie i 64 anni entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, limitatamente ai mesi di possesso del requisito, compreso quello del compimento dell’età.
- Analogamente, l’importo è proporzionato in caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come nelle nuove liquidazioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio.
Requisiti contributivi e importi
La misura della somma aggiuntiva dipende dall’anzianità contributiva, distinguendo tra lavoratori dipendenti e autonomi.
- Fino a 15 anni di contribuzione per i dipendenti e fino a 18 anni per gli autonomi: € 336,00.
- Oltre 15 e fino a 25 anni per i dipendenti, oltre 18 e fino a 28 anni per gli autonomi: € 420,00.
- Oltre 25 anni per i dipendenti e oltre 28 anni per gli autonomi: € 504,00.
Ai fini della verifica contributiva si considera tutta la contribuzione utile:
- obbligatoria;
- figurativa;
- volontaria;
- da riscatto;
- quella utilizzata per la liquidazione di supplementi.
Per le pensioni liquidate in regime internazionale, è considerata utile solo la contribuzione italiana. Per le pensioni in regime di totalizzazione e cumulo delle categorie 070, 071, 072, 170, 171 e 172, è utile solo la contribuzione accreditata nelle gestioni degli enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST), mentre restano escluse le anzianità maturate presso enti e casse privati.
Nel caso di titolarità di più trattamenti previdenziali, il beneficio è erogato solo sul trattamento principale, inteso come quello con maggiore anzianità contributiva. Per i titolari della sola pensione ai superstiti, la contribuzione complessiva utile è ridotta in aliquota di reversibilità, secondo quanto richiamato dalla circolare INPS n. 119 dell’8 ottobre 2007.
Requisiti reddituali e limiti di reddito
La somma aggiuntiva è riconosciuta in base al solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti stabiliti in relazione agli anni di contribuzione e al trattamento minimo (TM), applicando per il 2014 il coefficiente di perequazione definitivo dell’1,1%.
Per il 2014 i limiti indicati sono i seguenti:
- fino a 15 anni di contribuzione (dipendenti) / fino a 18 anni (autonomi): limite massimo € 10.103,16;
- oltre 15 e fino a 25 anni (dipendenti) / oltre 18 e fino a 28 anni (autonomi): limite massimo € 10.187,16;
- oltre 25 anni (dipendenti) / oltre 28 anni (autonomi): limite massimo € 10.271,16.
La somma aggiuntiva è erogata integralmente fino a un reddito pari a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, opera una clausola di salvaguardia: l’importo è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva spettante e la quota eccedente il limite.
Redditi rilevanti ed esclusioni
Nel computo reddituale devono essere considerati:
- i redditi assoggettabili a IRPEF;
- i redditi esenti da imposte;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva;
- i redditi conseguiti all’estero;
- i redditi percepiti in Italia presso enti e organismi internazionali.
Sono invece esclusi, per espressa previsione normativa:
- trattamenti di famiglia comunque denominati;
- indennità di accompagnamento;
- reddito della casa di abitazione;
- trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.
Sono altresì esclusi specifici redditi e prestazioni richiamati dal documento, tra cui:
- pensioni di guerra;
- indennità per ciechi parziali e indennità di comunicazione per sordi prelinguali;
- indennizzo ex L. 210/1992 per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati;
- somma aggiuntiva di € 154,94 prevista dalla L. 388/2000;
- sussidi economici erogati da Comuni o altri enti agli anziani per bisogni contingenti e non continuativi.
Anno di riferimento del reddito e modalità di verifica
Per la verifica reddituale si applicano i commi 8 e 9 dell’art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modifiche. La verifica varia a seconda che si tratti di prima concessione o di corresponsione successiva.
- In caso di prima erogazione, il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso.
- In caso di erogazioni successive alla prima:
- per i redditi da prestazioni soggette all’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno;
- per i redditi diversi da quelli pensionistici si considerano quelli dell’anno precedente.
I redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale sono sempre utilizzati per l’anno di erogazione. Per i redditi diversi, il documento indica il ricorso, per il 2014, ai dati del 2014 o del 2013, e in mancanza ai dati degli anni precedenti. La corresponsione avviene quindi in via provvisoria, con successiva verifica sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
Pensioni delle gestioni private
Per le gestioni private la somma aggiuntiva è attribuita sulla mensilità di luglio 2014 ai soggetti che, al 31 luglio 2014, abbiano compiuto almeno 64 anni.
- Chi perfeziona il requisito anagrafico dal 1° agosto 2014 in poi riceve il pagamento con successiva elaborazione sulla rata di dicembre 2014.
Sono escluse numerose prestazioni, tra cui quelle classificate con i codici 044, 077, 078, 030, 031, 035, 036, 027, 028, 029, 010, 011, 012, 043, 032, 033, 034, 198 e 199.
Il beneficio non è inoltre erogato:
- sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
- sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
- sulle pensioni della ex SPORTASS;
- sulle pensioni per le quali il beneficio non era stato attribuito a seguito di segnalazione delle sedi.
Il documento richiama anche la gestione delle revoche o compensazioni derivanti da verifiche reddituali della precedente campagna, precisando che eventuali debiti vengono recuperati compensandoli con il credito spettante a titolo di quattordicesima 2014. Agli interessati è inviata apposita comunicazione centrale e alle sedi regionali vengono trasmesse liste per l’informativa territoriale.
Pensioni delle gestioni pubbliche
Per le gestioni pubbliche la somma aggiuntiva è attribuita sulla mensilità di luglio 2014 ai soggetti che, al 30 giugno 2014, abbiano compiuto almeno 64 anni.
- Per chi perfeziona il requisito dal 1° luglio 2014 in poi, il pagamento avviene con successiva elaborazione sulla rata di dicembre 2014.
Per la verifica reddituale:
- sono utilizzati i redditi diversi da pensione dichiarati dal pensionato in sede di domanda;
- per i redditi da pensione sono considerati quelli presunti percepiti nel corso del 2014.
Anche in questo caso la corresponsione è provvisoria e sarà verificata sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva. Le sedi territoriali devono notificare tempestivamente la mancata corresponsione quando il beneficio non risulti dovuto, indicando i motivi del diniego.
Pensioni dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti
Per i pensionati iscritti ai fondi dello spettacolo e degli sportivi professionisti, il beneficio è attribuito sulla mensilità di luglio 2014 ai soggetti che al 31 luglio 2014 abbiano almeno 64 anni.
- Per chi perfeziona il requisito dal 1° agosto 2014 in poi, il pagamento avviene sulla rata di dicembre 2014.
La misura è determinata in funzione dell’anzianità contributiva maturata alla data di decorrenza della pensione secondo la Tabella A della legge n. 127/2007.
Il documento precisa che:
- gli iscritti ai fondi sono regolamentati come lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, in base al D.P.R. n. 1420/1971 e alla normativa richiamata;
- per il calcolo degli anni di anzianità contributiva si prendono a riferimento i contributi giornalieri versati nella gestione ex ENPALS, rapportati all’"anno contributivo ENPALS" secondo il gruppo o raggruppamento di appartenenza;
- la contribuzione diversa da quella obbligatoria ENPALS è valutata secondo le regole dell’Assicurazione Generale Obbligatoria del Fondo Lavoratori Dipendenti;
- in caso di pensione eliminata per decesso del titolare, la somma aggiuntiva spettante è riconosciuta agli aventi diritto per il medesimo periodo temporale cui avrebbe avuto diritto il titolare originario, con liquidazione dell’ultimo mese secondo le regole sui ratei.
Aggiornamenti informatici e codifica amministrativa
Il documento descrive anche gli aggiornamenti del data base e le codifiche utilizzate per la gestione del beneficio.
Per le pensioni delle gestioni private sono stati memorizzati:
- nel segmento GP1, la movimentazione con codice GP1CMPNTIP = "QA" (elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse), GP1FMPNTIP = 1 e GP1DMPN con la data di elaborazione;
- nel segmento GP3, sezione CUD, l’importo corrisposto con GP3EDISP;
- nel segmento GP8, il codice 841 in GP8MD52 e l’importo corrisposto in GP8MD53E.
Sono inoltre previsti codici diario specifici:
- 0710: elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA, conguaglio € 000,00;
- 0711: elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA, conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn;
- 0712: elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA, scartata al calcolo per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
La somma aggiuntiva è visualizzabile anche tramite procedura ARTE sulla pensione su cui è corrisposta.
Per le pensioni ex ENPALS, l’importo è inserito nell’area "crediti e debiti" della maschera PNCTA1 con codice di credito esente CE78 e data ruolo 07/2014; il dato è visibile nel campo 19 della cedola di pagamento di luglio 2014. L’inserimento del codice CE78 deriva dall’elaborazione batch 705.
Corresponsione a soggetti non individuati centralmente
La somma aggiuntiva è stata attribuita in via generalizzata sulla mensilità di luglio 2014 ai soggetti in possesso dei requisiti reddituali. Per i pensionati non individuati centralmente, il beneficio è attribuito su richiesta secondo le modalità già illustrate dal messaggio n. 29974 del 23 dicembre 2009.
Le eventuali istanze dei pensionati delle gestioni pubbliche e dello spettacolo e sportivi professionisti devono essere presentate alle strutture territoriali competenti.
Comunicazioni ai pensionati e assistenza all’utenza
Ai pensionati della gestione privata beneficiari viene inviata una comunicazione distinta per Italia ed estero, con voce presente nel cedolino di luglio 2014.
Per i pensionati della gestione pubblica, l’informazione del pagamento compare con il dettaglio della voce nel cedolino di luglio 2014.
Per i pensionati delle gestioni ex ENPALS, la disposizione di pagamento è riportata nelle annotazioni del certificato di pensione.
Infine, il documento richiama l’esigenza di una particolare attenzione verso l’utenza destinataria del beneficio e ribadisce l’utilizzo dei punti di consulenza "Sportello Amico", ordinari e veloci, per i soggetti caratterizzati da particolare fragilità sociale ed economica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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