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Messaggio

Messaggio numero 5661 del 27-06-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce le istruzioni operative INPS per il riconoscimento automatico, il pagamento e la gestione del credito di imposta di 640 euro previsto per il 2014 dall’art. 1 del D.L. 66/2014, con indicazioni su beneficiari, tempistiche, comunicazioni degli assicurati, aspetti fiscali, contabili e organizzativi.

Bonus fiscale 80 euro ex art. 1 D.L. 66/2014

Credito d’imposta ex art. 1 D.L. 66/2014

Il documento disciplina le modalità operative con cui l’INPS deve riconoscere e pagare il credito di imposta previsto dall’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, pari a 640 euro complessivi per il solo periodo d’imposta 2014. Il credito spetta ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, nonché ai percettori di prestazioni previdenziali e a specifiche categorie di dipendenti dell’Istituto, con riconoscimento automatico da parte del sostituto d’imposta.

Soggetti interessati e ambito di applicazione

Il documento richiama quanto già chiarito nella circolare n. 67 del 29 maggio 2014 e individua i potenziali beneficiari del credito. In particolare, rientrano nell’ambito applicativo:

  • i titolari di prestazioni a sostegno del reddito indicati al punto 4.1 della circolare n. 67/2014;
  • i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione;
  • i titolari delle prestazioni pensionistiche indicate ai punti 5 e 6 della medesima circolare;
  • i dipendenti dell’Istituto.

Restano escluse, per le prestazioni a sostegno del reddito, le tipologie espressamente richiamate al punto 4.2 della circolare n. 67/2014.

Riconoscimento automatico del credito e criteri di calcolo

Il credito deve essere riconosciuto in via automatica, senza necessità di specifica domanda, sulla base dei dati reddituali disponibili presso il sostituto d’imposta. L’INPS, quale sostituto, deve verificare la spettanza e l’importo del credito in relazione:

  • al reddito previsionale;
  • alle detrazioni riferite alle somme e ai valori corrisposti durante l’anno;
  • agli ulteriori dati di cui venga a conoscenza, ad esempio tramite comunicazioni del lavoratore relative ad altri rapporti di lavoro intercorsi nel 2014.

Per le prestazioni a sostegno del reddito, il calcolo può avvenire sia in base al reddito previsionale sia a consuntivo, secondo quanto previsto dalla circolare n. 67/2014.

Tempistiche di erogazione

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8/E del 2014, ha indicato che il credito deve essere riconosciuto a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio, salvo esigenze tecniche che consentano il pagamento anche a partire dalle retribuzioni/indennità erogate nel mese di giugno.

Il messaggio precisa le seguenti decorrenze operative:

  • per le prestazioni a sostegno del reddito, la gestione è centralizzata a partire dal mese di giugno 2014 e il primo pagamento è previsto entro la fine di giugno 2014;
  • per i pensionati e i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione aventi diritto alle detrazioni per lavoro dipendente, il bonus è erogato dalla rata di luglio 2014 per ragioni tecniche;
  • per i dipendenti dell’Istituto, il credito è erogato unitamente alla retribuzione a partire da giugno 2014.

Modalità di pagamento e comunicazioni al beneficiario

Il pagamento del credito per le prestazioni a sostegno del reddito è effettuato centralmente mediante apposita procedura. Al beneficiario è inviata, per i numeri di cellulare presenti negli archivi dell’Istituto, una comunicazione SMS del seguente tenore: “è stato disposto un pagamento in suo favore per: Credito ai sensi dell’art.1 D.L. 66/2014”.

Per i soggetti pensionati e per i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione, l’importo del bonus è evidenziato nel database delle pensioni delle gestioni private nel campo Gp8 con codice 862 = “Bonus 80 euro - cong. credito”. L’informazione è resa disponibile nel dettaglio di comunicazione accessibile online ai cittadini in possesso di PIN.

Per i dipendenti dell’Istituto, il credito è corrisposto con la retribuzione, secondo quanto richiamato dal messaggio n. 5348 del 13/06/2014.

Comunicazioni dell’assicurato: rinuncia, assenza requisiti e richieste di riconoscimento

Pur restando fermo il riconoscimento automatico, il documento prevede la possibilità per gli assicurati di trasmettere dichiarazioni, richieste o certificazioni relative alla rinuncia o al riconoscimento del credito nei casi previsti dalla normativa.

Le principali ipotesi considerate sono:

  • assicurati privi dei presupposti per il beneficio, che devono comunicarlo all’INPS; l’Istituto recupera l’eventuale credito già erogato dai pagamenti successivi e comunque entro il conguaglio di fine anno;
  • assicurati titolari di prestazioni previdenziali e, contestualmente, di altri redditi da lavoro dipendente che, singolarmente, farebbero maturare il credito, ma complessivamente superano la soglia massima dell’art. 13, comma 1-bis, del T.U.I.R.; in tal caso devono comunicarlo all’Istituto, che non riconosce il credito;
  • assicurati titolari di prestazioni previdenziali e di altri redditi da lavoro dipendente che, complessivamente, non superano la soglia massima prevista dall’art. 13, comma 1-bis, del T.U.I.R.; in tal caso devono chiedere a uno dei sostituti di non riconoscere il credito, affinché venga erogato una sola volta.

Gestione dei rapporti di lavoro ulteriori e della documentazione fiscale

Il documento affronta anche le ipotesi in cui il beneficiario, nel 2014, abbia avuto rapporti di lavoro oltre alla prestazione previdenziale.

In particolare:

  • se il titolare di prestazione previdenziale ha svolto, prima della prestazione, un rapporto di lavoro nello stesso anno, può produrre all’INPS il modello CUD relativo ai redditi da lavoro dipendente, così da consentire la corretta determinazione della spettanza e dell’importo del credito;
  • in assenza di CUD, l’INPS determina spettanza e importo sulla base dei soli dati disponibili;
  • se l’assicurato ha prima percepito prestazioni previdenziali e poi ha instaurato un rapporto di lavoro, può consegnare al nuovo sostituto d’imposta il CUD rilasciato dall’INPS sulle prestazioni erogate, così da consentire la corretta determinazione del credito.

Resta fermo che il contribuente che abbia percepito in tutto o in parte un credito non spettante deve restituirlo in dichiarazione dei redditi.

Funzionalità per strutture territoriali, cittadini e Contact Center

Le Strutture territoriali possono verificare eventuali pagamenti nel cassetto previdenziale del cittadino, sezione PROCESSI\Assicurato pensionato, accessibile dall’intranet. Il pagamento del credito risulta alla voce “Credito art. 1 D.L. n. 66/2014”.

La stessa informazione è disponibile per l’utenza tramite Contact Center Multicanale:

  • numero verde 803164 da rete fissa;
  • numero 06/164164 da cellulare, a pagamento secondo il piano tariffario del gestore.

L’accesso alle informazioni avviene previa identificazione con la procedura PIN già in uso e nel rispetto delle misure di sicurezza a tutela dei dati personali.

Nuove funzionalità informatiche in corso di implementazione

Il documento segnala tre nuove funzionalità, da rendere disponibili entro fine luglio, per la gestione delle dichiarazioni/rinunce/richieste:

  • Verifica del diritto: inserita nel cassetto previdenziale del cittadino, consente agli operatori di verificare se il soggetto ha diritto o meno al credito e visualizzare alcuni elementi di base usati per il calcolo. La funzione sarà disponibile anche al Contact Center.
  • Comunicazione di assenza dei requisiti: accessibile da Intranet\PROCESSI\Assicurato pensionato\Cassetto previdenziale del cittadino\Prestazioni\Bonus D.L. 66/2014; consente agli operatori di registrare la comunicazione di chi dichiara di non avere diritto al beneficio. Sarà disponibile anche online per i cittadini nella sezione Servizi per il cittadino.
  • Acquisizione del CUD di altri sostituti e/o dichiarazione di altri redditi da lavoro dipendente: disponibile nell’intranet, sezione SERVIZI\Punto fiscale, per acquisire i redditi comunicati dagli interessati derivanti da altri rapporti di lavoro nel 2014. L’accesso richiede autorizzazioni tramite IDM.

Ricalcolo periodico delle condizioni di spettanza

Il diritto al credito e la sua misura possono essere ricalcolati in presenza di variazioni del reddito o di dati ulteriori acquisiti dall’Istituto. Il ricalcolo può determinare:

  • il recupero del credito già erogato, tramite trattenute sui pagamenti successivi;
  • il riconoscimento di credito precedentemente non spettante, da pagare nel primo pagamento utile.

Le operazioni sono effettuate centralmente con cadenza mensile. Le procedure interessate devono trasmettere alla piattaforma fiscale, entro il giorno 2 di ogni mese, i dati necessari a determinare diritto e importo; la piattaforma restituisce i risultati entro il giorno 7 del mese.

Modulistica e modalità di presentazione delle comunicazioni

Il messaggio allega il modulo SR150 per le dichiarazioni/richieste/consegna relative al riconoscimento del credito. Il modulo sarà pubblicato in INTRANET, sezione Utilità - Modulistica on line, ed è consultabile e stampabile anche dai cittadini sul sito istituzionale www.inps.it, sezione “Moduli”.

Le comunicazioni possono essere presentate:

  • presso le Strutture dell’Istituto, con consegna allo sportello;
  • tramite comunicazione elettronica o fax;
  • tramite PEC/posta elettronica ordinaria, con oggetto “Riduzione del cuneo fiscale art. 1 decreto legge n. 66/2014”, inviando la richiesta all’indirizzo PEC della Struttura territoriale competente e allegando copia del documento di identità;
  • per l’invio della sola comunicazione di assenza dei requisiti, anche tramite la procedura online con autenticazione PIN.

Aspetti fiscali

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del TUIR, come chiarito dalla circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza:

  • le somme ricevute non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi;
  • non sono soggette alle addizionali regionali e comunali;
  • non costituiscono retribuzione per il percettore e non incidono sul calcolo dell’IRAP dei soggetti eroganti.

La contabilizzazione deve quindi avvenire in un conto diverso da quello delle retribuzioni, per consentire l’evidenza e la deduzione dalla base imponibile IRAP.

Istruzioni contabili e conti istituiti

La rilevazione in bilancio del credito è strutturata nell’ambito delle partite di giro. Per le diverse categorie di beneficiari sono previsti specifici conti e modalità contabili.

Per le prestazioni economiche temporanee:

  • l’erogazione, disposta con procedura accentrata, è rilevata a livello territoriale con biglietto contabile automatizzato tipo operazione “PD”;
  • si assume il debito al conto GPA11220, causale FC 21312, e l’onere al conto GPA35220, entrambi di nuova istituzione;
  • la Direzione generale preacquisisce il corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza GPA55174;
  • le sedi chiudono il debito GPA11220 in contropartita del conto di interferenza con tipo operazione “DP”.

Per i riaccrediti di pagamenti non andati a buon fine:

  • le somme sono imputate al conto di interferenza GPA55180;
  • la chiusura avviene in contropartita del conto GPA10031, con codice di bilancio 03131 relativo alle somme non riscosse dai beneficiari per prestazioni economiche temporanee.

Per le prestazioni pensionistiche:

  • il credito è rilevato al conto di nuova istituzione GPA35221;
  • gli eventuali riaccrediti sono imputati al conto GPA10031 con codice di bilancio 03132 relativo alle somme non riscosse dai beneficiari per prestazioni pensionistiche.

Per gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dai fondi indicati nel documento, il credito è imputato al conto GPA35222.

Per le prestazioni di esodo prossime alla pensione di cui all’art. 4, commi 1-7 ter, della legge n. 92/2012, il credito è imputato al conto GPA35223.

Per il personale dipendente dell’Istituto è istituito il conto GPA35224, richiamato in relazione al messaggio n. 5348 del 13/06/2014.

Aspetti organizzativi e presa in carico delle comunicazioni

Le comunicazioni dei titolari di prestazioni a sostegno del reddito sono prese in carico dalla LPS Prestazioni a sostegno del reddito.

Le comunicazioni relative a:

  • prestazioni di accompagnamento alla pensione;
  • prestazioni pensionistiche;

sono presidiate dalla LPS Assicurato/Pensionato o dalla LPS Prodotti ad elevata specializzazione, ove presente.

Sportello Amico e gestione dell’utenza pubblica

Le disposizioni sui Punti di Consulenza “Sportello Amico”, già emanate con i messaggi nn. 12196 e 12310 del 2012, restano confermate per la gestione privata anche per le fattispecie in esame.

Per l’utenza della gestione pubblica, il documento prevede:

  • contatto con il Contact Center ai numeri 803164 o 06/164164;
  • eventuale fissazione di un appuntamento presso lo Sportello Amico per le sedi già integrate;
  • oppure invito a recarsi presso la sede territoriale competente della gestione pubblica, che deve prestare particolare attenzione alla problematica;
  • in caso di accesso diretto in sede, il funzionario deve fissare un appuntamento presso il punto di consulenza previsto, utilizzando, per le urgenze, lo Sportello Amico “veloce”.

Comunicazione istituzionale e contatti

L’avvio dell’operazione e le modalità di presentazione delle istanze saranno comunicate all’utenza tramite una campagna informativa multicanale.

Per le Strutture territoriali è istituita la casella di posta elettronica dedicata helpbonusDL66@inps.it, utilizzabile per segnalare criticità, problematiche o richieste di chiarimento.

Il documento richiama inoltre il materiale informativo presentato nella videoconferenza del 13 giugno e pubblicato nella Sezione Materiali didattici della DC Formazione.

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