Cassazione Civile, Ordinanza n. 19475/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio relativa a un terreno sito in Bologna, in relazione al quale una commissione provinciale aveva liquidato complessivamente euro 270.545,59 tra indennità di esproprio, di occupazione e soprassuoli. Due comproprietarie del fondo avevano chiesto la rideterminazione dell'indennità assumendo che il valore dovesse essere commisurato al reale valore venale e alla concreta destinazione urbanistica ed edificatoria del bene; la concessionaria autostradale aveva a sua volta proposto opposizione alla stima e contestato la quantificazione. In Cassazione la concessionaria ha dedotto, in sintesi, che il ricorso era tempestivo ma non avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile perché, pur avendo notificato la sentenza impugnata, aveva omesso per errore materiale di depositare contestualmente la relata di notifica; ha inoltre sostenuto che la successiva produzione del documento ex art. 372 c.p.c., la non contestazione delle controparti sulla data di notifica e una lettura funzionale dell'art. 369 c.p.c. avrebbero dovuto impedire l'improcedibilità. Le controparti hanno resistito e due di esse hanno proposto ricorso incidentale, mentre un'ulteriore società cessionaria del credito è intervenuta in giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché, essendo stata allegata la notificazione della sentenza impugnata, non era stata depositata nel termine la copia autentica con la relata di notificazione richiesta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; ha ritenuto irrilevante la non contestazione delle controparti e tardivo il successivo deposito del documento. Ha dichiarato inefficaci i ricorsi incidentali perché proposti tardivamente rispetto ai termini di legge e ha ritenuto inammissibile l'intervento del successore a titolo particolare, poiché la dante causa era rimasta presente e difesa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e all'ulteriore sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
l'omesso deposito, nel termine, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso quando la sentenza sia stata notificata; la successiva produzione non sana l'omissione se tardiva.
la produzione della copia con relata da parte del controricorrente può evitare l'improcedibilità solo se avviene nel termine utile previsto dalla norma.
consente il deposito di documenti relativi all'ammissibilità, ma non permette di recuperare a tempo indeterminato l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.
il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale è inammissibile o improcedibile.
la procedura accelerata di definizione dei ricorsi inammissibili o improcedibili è funzionale al filtro e alla speditezza del giudizio di legittimità.
la proposta del consigliere delegato non determina incompatibilità né pregiudica la decisione collegiale successiva.
un mutamento dell'orientamento consolidato delle Sezioni Unite sarebbe possibile solo nei modi previsti dalla norma.
in caso di decisione conforme alla proposta accelerata, la Corte può applicare la condanna equitativa a favore della controparte e l'ulteriore somma alla Cassa delle ammende, ove ravvisi abuso del processo.
ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione.
art. 6 CEDU
la Corte esclude che l'onere di deposito della relata nel ricorso per cassazione integri un eccessivo formalismo lesivo del diritto di accesso al giudice.
art. 111 Cost.
il rigore dell'onere di deposito è ritenuto compatibile con il giusto processo e con l'ordinato svolgimento del giudizio di legittimità.
art. 24 Cost.
non risulta leso il diritto di difesa dalla previsione di un onere documentale preliminare e non eccessivamente gravoso.
art. 117 Cost.
non sussiste contrasto con i parametri convenzionali richiamati, in particolare con l'art. 6 CEDU.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare entro il termine di legge la copia autentica della decisione con la relata di notificazione; la mancanza di tale deposito comporta improcedibilità del ricorso.
- La non contestazione della controparte circa la data di notificazione della sentenza non sana l'omissione del deposito della relata, poiché il controllo sulla tempestività dell'impugnazione ha natura pubblicistica e non è rimesso alla disponibilità delle parti.
- Il deposito successivo, anche mediante strumenti telematici e con le forme dell'art. 372 c.p.c., non recupera un'omissione già consumata oltre il termine perentorio dell'art. 369 c.p.c.
- Il ricorso incidentale proposto tardivamente è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile o improcedibile.
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire in cassazione quando il dante causa sia rimasto attivo e difeso nel giudizio; in tale ipotesi il terzo non ha titolo per introdursi autonomamente nel giudizio di legittimità.
- La procedura di filtro e definizione accelerata dei ricorsi in cassazione è compatibile con il giusto processo e può fondare, in caso di decisione conforme alla proposta, l'applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c. ove la condotta processuale sia valutata come abuso del processo.
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