Cassazione Civile, Ordinanza n. 06938/2025 del 15/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di appalto stipulati da un comune nel 1997 per lavori edili e impianti termo-tecnici di una casa di riposo. Il comune agiva poi in giudizio per vizi e difetti dell'opera chiedendo il risarcimento dei danni. Nel corso del processo vi erano stati due trasferimenti del ramo d'azienda relativo agli appalti pubblici: prima dalla società appaltatrice originaria a una prima cessionaria, poi da questa a una seconda cessionaria, con interventi volontari delle aventi causa ex art. 111 c.p.c. In sede di precisazione delle conclusioni il comune aveva formulato richieste che, secondo la sua prospettazione, mantenevano ferma la domanda anche contro la società originaria e chiedevano la condanna solidale di tutte le società coinvolte; secondo la controparte e i giudici di merito, invece, la domanda era stata indirizzata solo verso l'ultima cessionaria. Il tribunale di primo grado aveva poi emesso una sentenza di condanna con intestazione riferita solo alla seconda cessionaria, e successivamente il comune aveva notificato precetto anche alla società originaria e alla prima cessionaria. Le opponenti contestavano l'efficacia esecutiva del titolo nei loro confronti. Nel ricorso per cassazione il comune deduceva: 1) violazione delle norme sulla nullità e correzione degli errori materiali della sentenza, sostenendo che l'erronea indicazione delle parti nel frontespizio non imponesse impugnazione ordinaria ma fosse correggibile; 2) violazione delle norme sulle conclusioni e sulle loro modifiche, sostenendo di non aver mai rinunciato alla domanda verso la società originaria e di aver chiesto sempre la condanna solidale di tutte le società; 3) violazione dell'art. 2909 c.c. e errata interpretazione del giudicato/titolo esecutivo, sostenendo che la sentenza di merito dovesse interpretarsi come condanna dell'originaria appaltatrice e, per effetto dell'art. 111 c.p.c. e dell'art. 2560 c.c., anche delle cessionarie del ramo d'azienda. La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo: il giudice di merito aveva interpretato il titolo esecutivo in modo eccessivamente formale, limitandosi al solo dispositivo e all'intestazione, senza valorizzare motivazione ed elementi extratestuali ritualmente acquisiti. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio per un nuovo esame dell'effettivo destinatario della condanna e della portata del titolo esecutivo alla luce dell'intera vicenda processuale e sostanziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, infondato il secondo, e fondato il terzo motivo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame dell'interpretazione del titolo esecutivo e del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Treviso. Il rinvio dovrà valutare non solo il dispositivo e l'intestazione, ma anche la motivazione e gli elementi extratestuali del processo, per stabilire se la condanna fosse riferita alla società originaria, alla sola ultima cessionaria, oppure anche alla prima cessionaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
La successione a titolo particolare nel diritto controverso non estingue il processo tra le parti originarie; la sentenza pronunciata contro il dante causa spiega effetti anche contro il successore, che può intervenire ed è legittimato a impugnare.
Richiamato dal ricorrente come norma che, insieme all'art. 111 c.p.c., consentirebbe di estendere la responsabilità anche ai soggetti succeduti nel ramo d'azienda per debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta.
Invocato sul tema della nullità della sentenza per errore nell'indicazione delle parti; la Corte rileva che l'errore materiale non comporta automaticamente nullità della sentenza.
Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura ordinatoria/amministrativa e serve a eliminare difetti di formulazione esteriore; non è rimedio per errori di giudizio o per modificare il contenuto decisorio.
In sede di precisazione delle conclusioni è possibile anche rinunciare a domande precedentemente formulate; la rinuncia si desume dalla mancata riproposizione delle conclusioni originarie.
Le conclusioni precisate in udienza possono confermare o ridurre il thema decidendum; la mancata integrale riproposizione può implicare abbandono di alcune domande.
Il giudicato va interpretato come comando giuridico e, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la Corte può verificarne direttamente la portata e l'efficacia quale titolo esecutivo.
art. 474, secondo comma, n. 1, c.p.c.
Il titolo esecutivo giudiziale non si esaurisce nel solo documento formale, ma può essere interpretato anche sulla base degli elementi del processo in cui si è formato.
Non opera la preclusione da doppia conforme quando il motivo di ricorso denuncia violazione di legge nell'interpretazione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondato su un titolo giudiziale, l'interpretazione del giudicato deve avvenire secondo criteri giuridici, non meramente letterali, e può tenere conto dell'intero contenuto della sentenza, della motivazione e degli atti processuali ritualmente acquisiti.
- Il titolo esecutivo giudiziale non coincide solo con il dispositivo o con l'intestazione formale della sentenza, ma va letto in modo sistematico per individuare l'effettivo soggetto obbligato, specie quando la vicenda processuale sia complessa e siano intervenuti successori a titolo particolare.
- In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie, ma la sentenza ha efficacia anche nei confronti del successore; tuttavia, l'individuazione del soggetto destinatario della condanna dipende dalla concreta formulazione della domanda e dall'interpretazione complessiva del titolo.
- La correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per modificare il contenuto decisorio della sentenza o per sanare errori di giudizio; se il problema investe l'individuazione del soggetto condannato in base al titolo, il tema va affrontato con gli ordinari mezzi di impugnazione del provvedimento che incide sul contenuto della decisione.
- In sede di precisazione delle conclusioni, la mancata riproposizione integrale delle domande originarie può integrare rinuncia parziale, ma tale effetto va desunto dal tenore complessivo delle conclusioni e del comportamento processuale della parte.
- Quando un giudicato o un titolo esecutivo è affetto da ambiguità circa il destinatario della condanna, il giudice deve interpretarlo valorizzando anche la motivazione e il contesto processuale, non potendo arrestarsi al solo dato formale del frontespizio o della formula dispositiva generica.
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