Deliberazione n. 142 del 13/03/2025
Provvedimento del 13 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al possibile invio o diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito riferibile all’interessato. L’Autorità conferma l’ordine di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarne eventuale copia in chiaro per 12 mesi a fini probatori, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn segnalato dall'interessato
Ratifica urgente di misure contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy per possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito riferibile all’interessato.
Origine del procedimento e quadro normativo
Il procedimento origina da una segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante, con la quale la persona interessata ha rappresentato una situazione riconducibile alla disciplina del c.d. revenge porn e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram indicate. Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Intervento d’urgenza del dirigente competente
Il Garante dà atto che, ai sensi del medesimo art. 144-bis, l’Autorità deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione. In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 68 e 69 del 3 marzo 2025, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme con note della stessa data.
Misure imposte alle piattaforme
Con i provvedimenti urgenti sono state imposte due misure principali:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori.
Conservazione probatoria e garanzie richieste
La prescrizione di conservazione ha durata di dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento. Il materiale deve essere custodito mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni eventualmente formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante, nella riunione del 13 marzo 2025, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 68/2025 e 69/2025 adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La vicenda nasce da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, norma che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. L’interessato ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram.
Provvedimenti urgenti del 3 marzo 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 68 e 69 del 3 marzo 2025. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie.
Conservazione del materiale e cautele richieste
La prescrizione impone la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento, limitandone l’uso a soli fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, e la relativa adozione deve essere comunicata tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 13 marzo 2025 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza nn. 68/2025 e 69/2025 adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
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