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Messaggio

Messaggio numero 9616 del 12-12-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento proroga al 28 febbraio 2015 la possibilità di versare le rate di riscatto o ricongiunzione non pagate da dicembre 2013 a novembre 2014, considerandole tempestive se pagate entro tale termine. Prevede inoltre la comunicazione agli interessati e il richiamo al fac-simile RID del messaggio 4786/2014 per l’attivazione o riattivazione della delega con importo fisso.

Pagamento rate di riscatto o ricongiunzione non pagate e istruzioni sulle deleghe RID

Pagamento delle rate di riscatto o ricongiunzione e gestione delle deleghe RID

Il documento interviene sulle difficoltà sorte nell’operazione di modifica delle deleghe RID prive della clausola ad importo fisso. In continuità con il precedente messaggio n. 4786 del 20 maggio 2014, amplia il termine entro cui gli assicurati possono regolarizzare il pagamento di rate non versate e fornisce indicazioni operative per l’informazione agli interessati.

Ambito di applicazione

La misura riguarda le rate di riscatto o ricongiunzione non pagate nell’intervallo temporale compreso tra dicembre 2013 e novembre 2014. Il documento precisa che la proroga si applica a tutte le rate rimaste insolute in tale periodo, a causa delle difficoltà connesse alla modifica delle deleghe RID sprovviste della clausola di importo fisso.

Termine di pagamento e effetti della regolarizzazione

Le rate non pagate per i mesi da dicembre 2013 a novembre 2014 possono essere versate entro e non oltre il 28 febbraio 2015.

  • Le rate pagate in ritardo entro il suddetto intervallo temporale sono considerate tempestivamente e regolarmente versate.
  • La precedente proroga, disposta con il messaggio n. 4786 del 20 maggio 2014, consentiva il pagamento delle rate non versate da dicembre 2013 a maggio 2014 entro il 31 luglio 2014.

Comunicazioni agli interessati e istruzioni operative

Successivamente sarà trasmesso alle strutture territoriali l’elenco dei soggetti interessati, affinché vengano contattati e informati della possibilità di effettuare i pagamenti mancanti entro il termine fissato. Le modalità di contatto indicate sono:

  • telefonicamente;
  • tramite posta elettronica;
  • tramite posta cartacea.

Inoltre, sarà pubblicato un apposito avviso sul portale dei Pagamenti del sito internet dell’Istituto. Il documento raccomanda la massima attenzione nella gestione dell’operazione, per assicurare che i soggetti interessati siano informati in modo puntuale e tempestivo.

Indicazioni sulla delega RID e clausola di importo fisso

Il documento fornisce anche un richiamo informativo per gli utenti che debbano attivare o riattivare presso il proprio istituto di credito la delega RID.

  • La sottoscrizione della clausola dell’importo fisso predeterminato è obbligatoria.
  • L’INPS non ha aderito al servizio europeo di addebito diretto SEPA SDD.
  • Rimane quindi attivo l’attuale iter di incasso RID a importo fisso predefinito e non stornabile.
  • Per tale modalità non sussiste per il debitore la facoltà di esercitare il diritto di rimborso entro 8 settimane.

Per la corretta compilazione della delega, si rinvia al fac-simile di modulo RID allegato al messaggio n. 4786 del 20 maggio 2014, contenente le istruzioni necessarie.

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