Risoluzione n. 4 del 18/01/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6849 per utilizzare in compensazione con modello F24 il credito d’imposta per la promozione della musica di nuovi talenti previsto dall’art. 7 del D.L. n. 91/2013 e disciplinato dal D.M. 2 dicembre 2014. Indica anche le modalità di compilazione dell’F24 e i vincoli di utilizzo del credito.
Istituzione del codice tributo 6849 per il tax credit musica
Istituzione del codice tributo per il credito d’imposta musica
La risoluzione istituisce il codice tributo necessario per fruire, tramite compensazione in modello F24, del credito d’imposta riconosciuto per la promozione della musica di nuovi talenti. Il documento si limita a definire il codice e le modalità di esposizione nel modello di pagamento, richiamando la disciplina normativa di riferimento.
Quadro normativo di riferimento
Il beneficio deriva dall’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. La norma riconosce un credito d’imposta:
- alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali;
- alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo;
- purché esistenti almeno dal 1° gennaio 2012;
- in relazione ai costi sostenuti per attività di realizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali che siano opere prime o seconde di nuovi talenti.
Le disposizioni applicative sono state adottate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 2 dicembre 2014.
Modalità di utilizzo del credito
Il documento richiama l’articolo 6, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2014, secondo cui il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE dell’Agenzia delle entrate, con la conseguenza che:
- l’inosservanza di tale modalità comporta il rifiuto dell’operazione di versamento;
- l’importo del credito utilizzato in compensazione non può eccedere quello concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- il superamento dell’importo concesso comporta lo scarto dell’operazione di versamento.
Provvedimento attuativo richiamato
In attuazione del citato comma 2, viene richiamato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2015, che ha definito modalità e termini di fruizione della misura agevolativa.
Codice tributo istituito
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta viene istituito il codice tributo:
6849– denominatoTax credit musica – D.M. 2 dicembre 2014.
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo deve essere indicato nella sezione Erario:
- nella colonna
importi a credito compensati, quando il credito è usato in compensazione; - nella colonna
importi a debito versati, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.
Il campo anno di riferimento deve essere compilato con l’anno di concessione del credito, nel formato AAAA.
Testo integrale
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