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Risoluzione

Risoluzione n. 7 del 28/01/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per le ritenute di gennaio-marzo 2015, i sostituti d’imposta che non si sono adeguati subito alla nuova disciplina sulla compensazione tramite F24 possono beneficiare della disapplicazione delle sanzioni, anche se la compensazione emerge solo nel modello 770/2016 o se è stato presentato tardivamente un F24 a saldo zero entro il termine del 770/2016.

Disapplicazione sanzioni per compensazioni su ritenute e rimborsi da assistenza fiscale

Compensazioni relative a eccessi di versamento e rimborsi da assistenza fiscale

La risoluzione n. 7/E del 28 gennaio 2016 interviene sulle modalità di recupero delle ritenute versate in eccesso e dei rimborsi effettuati ai sostituiti, introdotte dall’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Il documento valuta le conseguenze sanzionatorie per i sostituti d’imposta che, nei primi mesi di applicazione della nuova disciplina, hanno utilizzato modalità non pienamente conformi per difficoltà operative e informatiche.

Quadro normativo di riferimento

Dal 1° gennaio 2015 il recupero:

  • delle ritenute versate in eccesso rispetto al dovuto;
  • dei rimborsi effettuati nei confronti dei sostituiti;

deve avvenire esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

La risoluzione richiama inoltre:

  • la risoluzione 10 febbraio 2015, n. 13, con cui sono stati istituiti i codici tributo per effettuare la compensazione tramite F24;
  • l’articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997, che prevede la sanzione per omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
  • l’articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015, che rende applicabile tale sanzione dal 1° gennaio 2016;
  • l’articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000, quale fondamento del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede.

Difficoltà operative segnalate dai sostituti d’imposta

Alcuni sostituti d’imposta hanno rappresentato difficoltà oggettive nell’adeguamento dei software gestionali alla nuova disciplina, in particolare per le operazioni di competenza dei periodi gennaio-marzo 2015. In tali casi, sono state seguite le previgenti modalità, con indicazione nel modello F24 delle ritenute a debito al netto delle restituzioni ai sostituiti.

Il documento descrive due comportamenti emersi:

  • in alcuni casi, la compensazione interna non è stata evidenziata in ulteriori F24 e sarebbe emersa solo nella dichiarazione modello 770/2016;
  • in altri casi, è stato presentato tardivamente un F24 a saldo zero, oltre il termine di scadenza, per far emergere la compensazione.

Esempio operativo illustrato

La risoluzione porta l’esempio di un sostituto che:

  • nel mese di febbraio 2015 ha operato ritenute per euro 100;
  • vantava un credito di euro 20 derivante da un eccesso di versamento di gennaio 2015.

Secondo la corretta applicazione della nuova disciplina, nel modello F24 avrebbero dovuto comparire:

  • euro 100 a debito con codice tributo 1001;
  • euro 20 a credito con codice tributo 1627;
  • saldo finale a debito di euro 80.

La risoluzione mostra anche l’ipotesi in cui, seguendo le vecchie modalità, il sostituto abbia indicato direttamente euro 80 a debito, compensando internamente il credito di euro 20 senza evidenziare separatamente la compensazione.

Valutazione sanzionatoria

L’omessa e/o tardiva presentazione del modello F24 a saldo zero è, in linea generale, sanzionabile ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997, che prevede:

  • sanzione di euro 100 per l’omessa presentazione del modello contenente i dati della compensazione;
  • riduzione a euro 50 se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi.

Tuttavia, considerando le difficoltà oggettive segnalate, l’Amministrazione ritiene che ricorrano i presupposti per escludere l’applicazione delle sanzioni per i sostituti che non si sono adeguati tempestivamente alla nuova disciplina nei mesi da gennaio a marzo 2015.

Ambito della disapplicazione delle sanzioni

La disapplicazione delle sanzioni opera:

  • sia quando la compensazione è stata evidenziata solo nella dichiarazione modello 770/2016;
  • sia quando il sostituto ha presentato tardivamente, o presenterà, un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di presentazione del modello 770/2016.

In sostanza, per le operazioni di competenza dei mesi gennaio-marzo 2015, il comportamento non conforme alla nuova disciplina non comporta sanzioni se riconducibile alle difficoltà tecniche richiamate e se la regolarizzazione avviene entro i termini del modello 770/2016.

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