Risposta n. 462 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che entrambe le erogazioni sono una tantum, in misura fissa e di natura assistenziale (non sostitutive di reddito né correlate a parametri retributivi), pertanto non riconducibili a nessuna categoria reddituale dell'art. 6 TUIR e non concorrono alla formazione del reddito
Trattamento fiscale del Contributo per malattia di lunga durata e del Bonus straordinario Covid-19 erogati dall'Ente Bilaterale ai lavoratori dipendenti iscritti
Il quesito
Se in qualità di sostituto d'imposta l'Ente Bilaterale debba operare la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'art. 23 DPR 600/1973 sulle due erogazioni una tantum previste dal Regolamento
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate conferma che, alla luce del Regolamento e della prassi richiamata, il Contributo per malattia di lunga durata e il Bonus straordinario Covid-19 hanno natura assistenziale e non sono riconducibili alle categorie di reddito dell'art. 6 TUIR; di conseguenza non sono imponibili e non si applica la ritenuta a titolo di acconto ex art. 23 DPR 600/1973 (parere reso sulla base dei documenti presentati)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 14 nov 2023Risposta n. 461 del 14/11/2023
- Interpello · 16 nov 2023Risposta n. 463 del 16/11/2023
- Interpello · 13 nov 2023Risposta n. 460 del 13/11/2023
- Interpello · 10 nov 2023Risposta n. 456 del 10/11/2023
- Interpello · 10 nov 2023Risposta n. 457 del 10/11/2023
- Interpello · 10 nov 2023Risposta n. 458 del 10/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →