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Interpello

Risposta n. 462 del 15/11/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istante sostiene che entrambe le erogazioni sono una tantum, in misura fissa e di natura assistenziale (non sostitutive di reddito né correlate a parametri retributivi), pertanto non riconducibili a nessuna categoria reddituale dell'art. 6 TUIR e non concorrono alla formazione del reddito

Trattamento fiscale del Contributo per malattia di lunga durata e del Bonus straordinario Covid-19 erogati dall'Ente Bilaterale ai lavoratori dipendenti iscritti

Il quesito

Se in qualità di sostituto d'imposta l'Ente Bilaterale debba operare la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'art. 23 DPR 600/1973 sulle due erogazioni una tantum previste dal Regolamento

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate conferma che, alla luce del Regolamento e della prassi richiamata, il Contributo per malattia di lunga durata e il Bonus straordinario Covid-19 hanno natura assistenziale e non sono riconducibili alle categorie di reddito dell'art. 6 TUIR; di conseguenza non sono imponibili e non si applica la ritenuta a titolo di acconto ex art. 23 DPR 600/1973 (parere reso sulla base dei documenti presentati)

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