Cassazione Penale, Sentenza n. 14821/2025 del 15/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tarricone impugnava la sentenza che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti inesistenti), contestando la motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e al superamento della soglia di punibilità. Denunciava in particolare: (1) affidamento acritico dei giudici sulle risultanze della Guardia di Finanza e sulla determinazione induttiva dell'ammontare dell'IRPEF evasa, senza acquisizione dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate; (2) mancata considerazione di costi aziendali (spese di trasferta, costi standardizzati) che avrebbero ridotto i ricavi; (3) omessa valutazione della consulenza tecnica di parte, che criticava i criteri di ricostruzione del reddito; (4) svalutazione delle osservazioni del consulente dott. Francioni per ragioni personali e processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo non sufficientemente specifico e volto a ottenere una rivalutazione fattuale vietata in sede di legittimità ex art. 606 c.p.p. Ha confermato che la Corte d'appello ha svolto autonoma valutazione nel rigettare le doglianze difensive e che la soglia di punibilità era superata, avendo il giudice ricostruito i ricavi riferendoli all'annualità 2014. La mancata acquisizione dell'avviso dell'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta irrilevante rispetto alla chiara determinazione dell'imposta evasa. I costi dedotti dalla difesa sono stati considerati basati su stime, dati incompleti e asserzioni congetturali non supportate da elementi istruttori idonei a mostrarne la consistenza. La consulenza tecnica di parte è stata ritenuta inattendibile perché fondata su ipotesi e stime infondate. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende (equo importo fissato in 3.000,00 euro).
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5
art. 5 del d.lgs. n. 74/2000
Norma incriminatrice utilizzata per la contestazione della dichiarazione fraudolenta: il giudice ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato con riferimento all'omessa presentazione della dichiarazione 2014 e all'importo dei ricavi ricostruiti.
codice di procedura penale, art. 606
Richiama i limiti del sindacato di legittimità: la Corte ha ritenuto che il ricorso mirasse a una rivalutazione fattuale, preclusa in Cassazione, e non fosse sufficientemente specifico nella contestazione della motivazione.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato l'articolo condannando l'imputato alle spese e a un versamento equitativo.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione all'assenza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso in colpa: la Corte ha valutato che non sussistessero elementi per escludere il pagamento delle somme previste dall'art. 616.
Massime di principio
- In sede penale per reati tributari la ricostruzione del reddito basata su accertamenti della Guardia di Finanza può essere ritenuta sufficiente se emerge chiaramente l'ammontare dell'imposta evasa; l'assenza dell'avviso di accertamento amministrativo non invalida automaticamente la ricostruzione penale se i dati processuali consentono la determinazione dell'imposta.
- I costi deducibili non contabilizzati devono essere provati con elementi fattuali concreti: mere asserzioni o stime non supportate da documentazione non sono idonee ad abbattere i ricavi ricostruiti dall'accusa.
- La consulenza tecnica di parte ha efficacia probatoria solo se fondata su dati completi e su criteri solidi; per contrastare la ricostruzione induttiva dell'accusa è necessario che il consulente fornisca elementi fattuali e metodologici specifici e verificabili.
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova è limitato: i motivi devono essere specifici e indicare i punti decisivi della motivazione che si contestano; i rimedi che richiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
- Se si ritiene che le operazioni fatturate appartengano ad annualità precedenti, è necessario indicare elementi puntuali che dimostrino l'effettivo periodo di maturazione dei ricavi (es. documentazione comprovante incassi o contabilizzazioni nei relativi anni), altrimenti il giudice può attribuirli all'anno in cui risultano percepiti o fatturati.
- La testimonianza che attesta una percezione di denaro contante non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che tali somme provengano dai fondi aziendali; occorrono collegamenti probatori specifici tra le somme e l'attività imprenditoriale.
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